D.M. 3 agosto 1999
Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina
protetta denominata Capo Carbonara.
(Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1999)
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Art. 1.
1. Il decreto in data 15 settembre 1998, istitutivo
dell'area marina protetta denominata "Capo Carbonara", è
integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti
sin qui prodotti.
Art. 2.
1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro,
ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426,
l'area naturale marina protetta denominata Capo Carbonara.
Art. 3.
1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area
naturale marina protetta Capo Carbonara interessa l'area marina costiera
antistante le isole di Serpentara e dei Cavoli, nonchè i territori costieri
limitrofi del comune di Villasimius, per tutto il tratto di mare delimitato
dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi
territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
latitudine
longitudine
____
_____
A) 39 07'.54
N 009 26'.47 E (in costa)
B) 39 06'.54
N 009 26'.47 E
C) 39 05'.62
N 009 28'.49 E
D) 39 03'.37
N 009 31'.40 E
E) 39 03'.37
N 009 32'.05 E
F) 39 07'.40
N 009 37'.19 E
G) 39 09'.50
N 009 37'.19 E
H) 39 09'.13
N 009 34'.13 E (in costa)
Art. 4.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27,
comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara,
in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina
interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse
biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza
dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area
naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere
educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e
della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca
scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio- economico
compatibile con la rilevanza naturalistico- paesaggistica dell'area, anche
privilegiando attività tradizionali locali già presenti;
nell'ambito dell'azione di promozione di uno
sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla
canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione
della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi
di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel
comune di Villasimius.
Art. 5.
1. All'interno dell'area naturale marina protetta
Capo Carbonara, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le
attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area
naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge
6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il
danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo
o turbamento delle specie animalie vegetali, ivi compresa l'immissione di
specie estranee;
b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o
indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere,
l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche
transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche e inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno,
intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale comprende il
tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed
indicati nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara):
latitudine
°°
longitudine
____
____
r) 39 07'.83 N
009 36'.43 E
s)
39 08'.78 N
009 34'.76 E
t) 39 09'.18 N
009 34'.76 E
u) 39 09'.18 N
009 36'.46 E
3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 e
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati: a)
l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e
unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4;
c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4;
d) la pesca, sia professionale che sportiva, con
qualunque mezzo esercitata;
e) la pesca subacquea.
4. In zona A è, invece, consentito:
a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per
attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche
debitamente autorizzate dall'ente gestore;
b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a
fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati,
tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale.
5. La zona B di riserva generale comprende i tratti
di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati ed indicati
nella cartografia allegata:
A) settore Est dell'isola di Serpentara:
°
latitudine
longitudine
--
--
r) 39›07'.83 N
009›36'.43 E
q) 39›07'.83 N
009›34'.84 E
v) 39›09'.33 N
009›34'.84 E
u) 39›09'.18 N
009›36'.46 E
B) Secca dei Berni:
latitudine
longitudine
--
--
n) 39›06'.47 N 009›33'.31 E
o) 39›06'.70 N 009›32'.25 E
p) 39›07'.29 N 009›33'.06 E
C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara:
latitudine
longitudine
--
--
a) 39›06'.29 N 009›30'.62 E
(in costa)
b) 39›05'.39 N 009›30'.30 E
c) 39›04'.08 N 009›31'.94 E
d) 39›04'.92 N 009›33'.10 E
e) 39›05'.95 N 009›31'.87 E
f) 39›06'.05 N 009›31'.28 E
(in costa)
D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli:
latitudine
longitudine
--
--
g) 39›04'.12 N 009›31'.88 E
h) 39›03'.72 N 009›32'.47 E
i) 39›03'.37 N 009›32'.05 E
l) 39›03'.37 N 009›31'.40 E
m) 39›03'.37 N 009›31'.13 E
6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del
presente articolo, sono vietati:
a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra
stabilito al comma 4;
b) la libera navigazione a motore, fatto salvo
quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7;
c) l'ormeggio non regolamentato;
d) la pesca subacquea.
7. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 4
del presente art., sono invece consentiti:
a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa
velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;
b) la pesca sia professionale che sportiva,
previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta;
c) la balneazione;
d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte
dall'ente gestore;
e) le immersioni con apparecchi autorespiratori,
previamente autorizzate dall' ente gestore.
8. La zona C di riserva parziale comprende il
residuo tratto di mare all'interno del più generale perimetro dell'area
naturale marina protetta, sopra delimitato all'art. 3.
9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1,
sono vietati:
a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto
dal precedente comma 4 nonchè quanto stabilito al successivo comma 10, lettera
a) del presente art.;
b) l'ormeggio non regolamentato;
c) la pesca subacquea.
10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e
7 del presente articolo, è consentito:
a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati
allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;
b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni;
c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore
dell'area naturale marina protetta;
d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel
comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati
dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed
allo sforzo di pesca;
e) le immersioni subacquee compatibili con la tutela
delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese,
turismo subacqueo, ecc.).
11. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10
del presente articolo sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al successivo art. 9.
Art. 6.
1. La gestione dell'area naturale marina protetta di
Capo Carbonara è affidata, sulla base di quanto disposto dalla legge quadro
sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, così come integrata dalla legge 9
dicembre 1998, n. 426, agli enti locali territorialmente competenti, con il
contributo dell'Università, degli istituti di ricerca e delle associazioni
ambientalistiche, secondo le intese intercorse con la regione autonoma della
Sardegna.
Art. 7.
1. Per le prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per l'installazione dei
segnalamenti e per quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della
delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione
restano stanziati L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a gravare sul
capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa mare dello stato
di previsiorie della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè L. 180.000.000
(centottantamilioni) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle
relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a
gravare sul capitolo 4638 della citata unità previsionale di base dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio
finanziario 1998.
2. Per l'esercizio finanziario 1999 e per i
successivi esercizi 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di
bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa del
mare, sarà messa a disposizione dell'ente gestore una somma non inferiore a L.
500.000.000 (cinquecentomilioni) sul capitolo 4637 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente per le attività finalizzate alla
gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta in questione.
Art. 8.
1. L'ente gestore potrà avvalersi del personale del
Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività
all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di
personale a tal fine determinato dalla regione.
Art. 9.
1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara, formulato entro
centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base
dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure di deroga di cui al
precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sarà approvato, sentita la regione autonoma
della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto
dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dall'art. 19,
comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista
l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente
gestore e alla commissione di riserva.
Art. 10.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto
attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto
di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione
sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo
sostenibile delle aree interessate.
(Allegati omessi)
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SM 08.10.99