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D.M. 3 agosto 1999

Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara.

(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1999)

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Art. 1.

1. Il decreto in data 15 settembre 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata "Capo Carbonara", è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

 

Art. 2.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Capo Carbonara.

 

Art. 3.

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara interessa l'area marina costiera antistante le isole di Serpentara e dei Cavoli, nonchè i territori costieri limitrofi del comune di Villasimius, per tutto il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

 

latitudine                  longitudine

    ____                         _____

A) 39 07'.54 N         009 26'.47 E (in costa)

B) 39 06'.54 N         009 26'.47 E

C) 39 05'.62 N         009 28'.49 E

D) 39 03'.37 N         009 31'.40 E

E) 39 03'.37 N         009 32'.05 E

F) 39 07'.40 N         009 37'.19 E

G) 39 09'.50 N         009 37'.19 E

H) 39 09'.13 N         009 34'.13 E (in costa)

 

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara, in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio- economico compatibile con la rilevanza naturalistico- paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti;

nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Villasimius.

 

Art. 5.

1. All'interno dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animalie vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche e inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara):

 

    latitudine                   °°   longitudine

        ____                            ____

r) 39 07'.83 N                      009 36'.43 E

s) 39 08'.78 N                      009 34'.76 E

t) 39 09'.18 N                      009 34'.76 E

u) 39 09'.18 N                      009 36'.46 E

 

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati: a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

e) la pesca subacquea.

4. In zona A è, invece, consentito:

a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'ente gestore;

b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale.

5. La zona B di riserva generale comprende i tratti di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata:

 

A) settore Est dell'isola di Serpentara:

 °       latitudine              longitudine

            --                      --

r) 39›07'.83 N                  009›36'.43 E

q) 39›07'.83 N                  009›34'.84 E

v) 39›09'.33 N                  009›34'.84 E

u) 39›09'.18 N                  009›36'.46 E

 

B) Secca dei Berni:

latitudine         longitudine

    --                  --

n) 39›06'.47 N     009›33'.31 E

o) 39›06'.70 N     009›32'.25 E

p) 39›07'.29 N     009›33'.06 E

 

C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara:

latitudine         longitudine

    --                  --

a) 39›06'.29 N     009›30'.62 E (in costa)

b) 39›05'.39 N     009›30'.30 E

c) 39›04'.08 N     009›31'.94 E

d) 39›04'.92 N     009›33'.10 E

e) 39›05'.95 N     009›31'.87 E

f) 39›06'.05 N     009›31'.28 E (in costa)

 

D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli:

latitudine         longitudine

    --                  --

g) 39›04'.12 N     009›31'.88 E

h) 39›03'.72 N     009›32'.47 E

i) 39›03'.37 N     009›32'.05 E

l) 39›03'.37 N     009›31'.40 E

m) 39›03'.37 N     009›31'.13 E

 

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4;

b) la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7;

c) l'ormeggio non regolamentato;

d) la pesca subacquea.

7. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente art., sono invece consentiti:

a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;

b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta;

c) la balneazione;

d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore;

e) le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore.

8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del più generale perimetro dell'area naturale marina protetta, sopra delimitato all'art. 3.

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 nonchè quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente art.;

b) l'ormeggio non regolamentato;

c) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, è consentito:

a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;

b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni;

c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca;

e) le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).

11. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 9.

 

Art. 6.

1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara è affidata, sulla base di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, agli enti locali territorialmente competenti, con il contributo dell'Università, degli istituti di ricerca e delle associazioni ambientalistiche, secondo le intese intercorse con la regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 7.

1. Per le prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per l'installazione dei segnalamenti e per quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione restano stanziati L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a gravare sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa mare dello stato di previsiorie della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè L. 180.000.000 (centottantamilioni) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della citata unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1998.

2. Per l'esercizio finanziario 1999 e per i successivi esercizi 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa del mare, sarà messa a disposizione dell'ente gestore una somma non inferiore a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta in questione.

 

Art. 8.

1. L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

 

Art. 9.

1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara, formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure di deroga di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

 

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

(Allegati omessi)

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SM 08.10.99