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DM 4 agosto 1999

Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10 -bis , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonchè delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.

(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999)

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Art. 1.

(Obblighi del CONAI)

1. Il CONAI è tenuto a ritirare, tramite il consorzio recupero vetro (COREVE) di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e i produttori non associati al predetto consorzio, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, nei limiti degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nell'art. 37 e nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

2. Sono a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti ai centri o impianti indicati dal CONAI medesimo, nel caso in cui gli stessi siano ubicati ad una distanza superiore ai trenta chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta.

Art. 2.

(Obblighi dei comuni)

1. I comuni sono tenuti a mettere in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Art. 3.

(Convenzioni)

1. Il CONAI o, per esso, il COREVE o i produttori di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stipulano apposita convenzione con il comune, o con il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

(Modalità di raccolta e ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro)

1. La raccolta e il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro sono effettuate secondo le modalità tecniche indicate al punto 1 dell'allegato.

Art. 5.

(Corrispettivi)

1. Il corrispettivo che il CONAI versa al comune per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro a decorrere dal 1 gennaio 1999 è pari a 60 lire per chilogrammo, a condizione che attraverso adeguati resoconti contabili sia documentato dal gestore del servizio:

a) la decorrenza dell'attivazione e funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;

b) l'effettiva ed oggettiva consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro a soggetti economici o piattaforme di recupero riconosciute dal CONAI;

c) l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore alle 60 lire per chilogrammo.

2. La presenza, nel materiale raccolto, di frazioni estranee da luogo a riduzioni, secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato.

3. La convenzione di cui all'art. 3 può stabilire corrispettivi diversi in caso di particolari forme di raccolta, concordate tra le parti, tese ad ottimizzare la qualità del rottame di vetro grezzo raccolto, quali la raccolta differenziata separata per colore del vetro.

Art. 6.

(Informazione degli utenti)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CONAI garantisce che siano realizzati, in collaborazione con i comuni serviti o gestori convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi di vetro.

Art. 7.

(Periodo transitorio)

1. Nel periodo transitorio 1 marzo 1998 - 31 dicembre 1998, di vigenza dell'Accordoponte ANCI CONAI stipulato in data 12 febbraio 1998, i corrispettivi di cui all'art. 5 sono applicati nella misura forfettaria di 3 lire per chilogrammo.

2. Il corrispettivo forfettario di cui al comma 1 si intende riferito alle quantità di rottame in vetro conferite dal servizio pubblico avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal modello unico di dichiarazione (MUD) relativo al 1998, presentato nel 1999 e adeguatamente documentate.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ha una validità di anni due a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. Il presente decreto cesserà di avere efficacia qualora, prima del termine di cui al comma 1, l'ANCI e il CONAI pervengano alla stipula dell'accordo di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativamente ai rifiuti di imballaggio in vetro, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione formale del raggiungimento dell'accordo ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ALLEGATO

DECRETO MINISTERIALE EX ART. 41, COMMA 10-BIS

DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

ALLEGATO tecnico imballaggi in vetro

Premessa.

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio da rottame di vetro sodico - calcico conferiti alla raccolta differenziata del servizio pubblico e ritirati, per il CONAI, dal COREVE o dai produttori non associati al predetto Consorzio, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggiocatodici, delle lampade a scarica e ad altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica.

1. Modalità di raccolta e di ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Il comune o il gestore convenzionato si deve impegnare alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento a piattaforma del rottame di vetro.

Il rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata mista o multimateriale deve essere consegnato al COREVE o ai produttori non associati al predetto consorzio previa separazione dagli altri materiali oggetto della raccolta.

Il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, prenderanno in carico il materiale stoccato presso i punti di raccolta definiti dal comune o gestore convenzionato e rispondenti ai requisiti di legge.

A propria cura e spese, il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, in presenza di almeno un carico utile (30 tonnellate) provvederanno direttamente o attraverso i propri mandatari, al ritiro dello stesso presso tali punti di raccolta, all'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e al successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo.

Le convenzioni locali disciplineranno le modalità di ritiro del materiale stoccato che comunque dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni lavorativi dalla comunicazione il convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre venti giorni e sino a trenta giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione uguale a un carico giornaliero, il ritiro tra l'ottavo e il diciottesimo giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il diciannovesimo e il trentesimo giorno lavorativo una penale del 20%.

Il convenzionato promuoverà, inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 6, forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito. In tal senso, il convenzionato provvederà alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densità abitativa nell'ambito comunale, con una frequenza di svuotamento in grado di assicurare all'utenza il regolare svolgimento del servizio.

Nelle convenzioni le parti, potranno regolamentare, ove possibile, specifiche modalità relative allo svuotamento.

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati CONAI/COREVE e del monitoraggio sui flussi il convenzionato si deve impegnare, infine, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalità di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta secondo le specifiche richieste.

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in vetro di cui al Programma di prevenzione specifico predisposto da COREVE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e recepiti nel Programma generale di prevenzione e gestione del CONAI e degli obiettivi di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e del raggiungimento dei parametri qualitativi definiti al punto 2, si indica il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come ottimale.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e comunque rispettando i parametri qualitativi indicati al punto 2, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente pari a lire 60 per chilogrammo. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai piani regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Specifiche merceologiche e standard qualitativi.

Si considerano frazioni estranee tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro.

Il CONAI, tramite il COREVE o i produttori non associati al predetto consorzio, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella.

Frazioni estranee in peso % Corrispettivo Oneri smaltimento

Sino al 3% . . . . . . . . . . 100% Convenzionato

Dal 3,1 sino al 5% . . . . . . 50% Convenzionato

Oltre il 5% . . . . . . . . . 0 Conferente

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5% il COREVE, o i produttori non associati al predetto Consorzio, avranno facoltà di respingere l'intero conferimento e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Fatto salva una quota massima del 3% in peso delle quantità conferite, l'onere e la responsabilità di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti sarà a carico del convenzionato.

Le analisi per la definizione del tenore di impurezza ai fini del riconoscimento del corrispettivo saranno eseguite almeno con cadenza annuale, in contraddittorio tra le parti, con oneri a carico del CONAI. In caso di verifiche intermedie, l'onere delle analisi sarà a carico delle parte richiedente secondo le seguenti modalità:

a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 Kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura;

b) pesatura del campione individuato;

c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;

d) pesatura delle frazioni cernite;

e) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

(Pcampione - Pcerniti)/Pcampione * 100.

Nel caso in cui vengano riscontrate nel materiale consegnato frazioni estranee superiori al 5% in peso, che comportino la restituzione dell'intero carico, il convenzionato potrà richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.

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SM 20.08.99