D.L.vo 4 agosto 1999, n. 339
Disciplina delle acque di
sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 231 dell' 1 ottobre 1999)
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Art. 1.
(Definizione e caratteristiche)
1. Il termine "acqua di sorgente" è
riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e
imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento
sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o
perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono
valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La composizione, la temperatura e le altre
caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad
eventuali variazioni di portata.
4. Il Ministro della sanità, con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al
comma 2.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il
controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al
comma 2, lettere b) e c), nonchè le modalità per i relativi prelevamenti di
campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai
commi 2 e 3.
6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4
e 5:
a) la valutazione delle caratteristiche indicate al
comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della
falda, lettera b) e lettera c) è effettuata secondo i criteri di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità 12
novembre 1992, n. 542;
b) i valori dei parametri organolettici, fisici,
fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi
metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;
c) i metodi analitici da utilizzare per la
valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalità per il
prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel
decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993.
Art. 2.
(Riconoscimento)
1. La domanda per ottenere il riconoscimento di
un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della sanità ed è corredata da
documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente,
che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1.
2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il
nome della sorgente, la località ove essa sgorga, l'eventuale designazione
commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento
dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere b) , c) , d) ed e).
3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di
concessione o subconcessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato
dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il
Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il
nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale
trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); esso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
(Immissione in commercio)
1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente
riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 è subordinata ad autorizzazione
regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento
che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà
esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che
sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni
consentite dall'articolo 5.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al
comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:
a) la sorgente o il punto di emergenza siano
protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi
siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da
impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica o batteriologica di tale
acqua;
c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare
gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze
igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in
modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell' acqua
di sorgente vengano alterate;
d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli
indicati nel provvedimento di riconoscimento.
Art. 5.
(Operazioni consentite)
1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende
modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i
composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente
preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una
modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che
conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e
zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria
arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una
modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che
conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi
da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti
essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
e) eliminazione totale o parziale della anidride
carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè
incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le
disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
Art. 6.
(Operazioni non consentite)
1. È vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad
operazioni diverse da quelle previste nell'articolo 5; in particolare, sono
vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il
microbismo dell'acqua di sorgente.
Art. 7.
(Modalità di utilizzazione)
1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve
avvenire in prossimità della sorgente.
2. È vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a
mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.
3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento
delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale
da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.
Art. 8.
(Etichette)
1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di
sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) "acqua di sorgente" seguito dal nome
della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;
b) il volume nominale;
c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo
3;
d) il termine minimo di conservazione;
e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo
quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109;
f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);
g) la dicitura "con aggiunta di anidride
carbonica" o il termine "gassata" qualora sia stata aggiunta
anidride carbonica.
2. Sulle etichette può essere riportata una
designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:
a) il nome della sorgente sia riportato con
caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere
più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale è diversa dal
nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale
luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una
volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della
designazione commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di
località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che
comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua di sorgente non siano
attribuite designazioni commerciali diverse.
3. Sulle etichette non sono ammesse diciture
indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o
affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
4. Con decreto del Ministro della sanità, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle
direttive adottate in materia in sede comunitaria.
5. Sulle etichette possono essere riportati i
parametri chimici e chimicofisici caratteristici dell'acqua di sorgente,
indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.
Art. 9.
(Preparazione di bevande analcoliche)
1. È consentita l'utilizzazione delle acque di
sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme
vigenti in materia.
Art. 10.
(Importazione e riconoscimento)
1. È consentita l'importazione delle acque di
sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità
competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della
sanità.
2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di
un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; in tal
caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di
origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo
permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validità del provvedimento di
riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con
possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente
conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e
di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)
1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare
riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c)
e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità
sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza può
procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si
smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di
sorgente.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità
nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano
i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinchè il
titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di
irregolarità.
4. Trascorso invano il termine fissato per
l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa
o, nei casi più gravi, revocata.
5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso
al Ministero della sanità.
7. Qualora gli organi competenti alla vigilanza
accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui
all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno
immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei
provvedimenti adottati.
Art. 12.
(Applicabilità delle norme sulle sostanze
alimentari e bevande)
1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul
commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo
11, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce
all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela
della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e
succcssive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
(Pubblicità)
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle
acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal
nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, ed è vietato usare espressioni
o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della
sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
Art. 14.
(Ricerca e coltivazione)
1. Alle acque di sorgente si applicano le
disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la
vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo
3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite
dall'articolo 5;
c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita
un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal
presente decreto;
d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle
altre norme contenute nel presente decreto.
Art. 16.
(Deroghe)
1. Per le acque di sorgente destinate
all'esportazione, le indicazioni da riportare sulle etichette e sui recipienti
a norma dell'articolo 8, su autorizzazione specifica del Ministero della
sanità, possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel Paese
Importatore.
Art. 17.
(Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole "particolari
e" è aggiunta la seguente: ", eventualmente,";
b) al comma 2 le parole "e per i loro
effetti" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, per
taluni loro effetti.";
c) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla
seguente: "
d) se necessario, farmacologico, clinico e
fisiologico".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: "precedente" è
sostituita dalle seguenti "2, comma 2, lettere a) , b) , c) ed
eventualmente d).";
b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere b) , c) , d) ed
e).".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n 105, è sostituito dal seguente:
"2. Il decreto di riconoscimento riporta la
denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo
di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche
particolari, nonchè le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua
minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono
essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna,
caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).".
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente"
sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate
con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) , c) e d).".
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
" d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel
provvedimento di riconoscimento.".
6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua
minerale naturale) . 1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende
modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i
composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione,
eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti
essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e
zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante
trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti
essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi
da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti
essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale dell'anidride
carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè
incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le
disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.".
7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
" 4. Non è consentita alcuna variazione di
denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra
acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la
commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione
di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di
riconoscimento.".
8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il
luogo di utilizzazione della stessa;";
b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6,
lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;";
c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
" i) informazioni circa gli eventuali
trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).".
9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105,
è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Importazione di acque minerali
naturali) . - 1. È consentita l'importazione delle acque minerali naturali
estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente
di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità, e
comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale
naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3
e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 purchè l'autorità competente del Paese di origine ne
abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul
mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validità del provvedimento di
riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con
possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale
naturale conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e
di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati
alla Commissione europea.".
10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, è aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari) . - 1.
Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale
naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede
comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando
liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della
sanità può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la
commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della
decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto
l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i
risultati dei controlli periodici.
2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della
Commissione europea, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni
relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui
commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio
di un altro Stato membro nonchè i risultati dei controlli periodici. A tal fine
le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanità i risultati dei
controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di
aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.".
11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla
utilizzazione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo
agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e
d)";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
" 7. Se gli organi competenti alla vigilanza
accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro
dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o
presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di
provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata
comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti
adottati.".
Art. 18.
(Esaurimento scorte)
1. I prodotti non conformi alle disposizioni del
presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino
all'esaurimento delle scorte.
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SM
07.10.99