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D.M. (San.) 4 agosto 1999, n. 322

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1993 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999)

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Art. 1.

1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, è modificato come segue:

a) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza: "Miscela di 5,7-Diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e 5,7-Diterz.butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran -

2 - one (0-20% p/p). LMS: 5mg/kg";

b) la voce "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio" è sostituita dalla seguente: "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio".

2. All'allegato II, sezione 6: Acciai inossidabili del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, è aggiunta, in fine, la seguente voce "AISI 630".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

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SM 10.10.99