D.M. (San.) 4 agosto 1999, n. 322
Regolamento recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1993 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999)
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Art. 1.
1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche,
parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo
1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n.
572, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, è modificato come
segue:
a) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
"Miscela di 5,7-Diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one
(80-100% p/p) e 5,7-Diterz.butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran -
2 -
one (0-20% p/p). LMS:
5mg/kg";
b) la voce "stearati, palmitati, ricinoleati,
eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio,
potassio" è sostituita dalla seguente: "stearati, palmitati,
ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio,
potassio, magnesio".
2. All'allegato II, sezione 6: Acciai inossidabili
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio
1998, n. 338, è aggiunta, in fine, la seguente voce "AISI 630".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti
e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari
dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
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SM 10.10.99