D.L.vo 4 agosto 1999, n. 336
Attuazione delle direttive 96/22/CE e
96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di
animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1999)
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Capo I
Campo d'applicazione e
definizioni
Art. 1.
1. Il presente decreto riguarda il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali, nonchè le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le
definizioni di: a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro
successive modifiche;
b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;
c) medicinali veterinari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.
3. Si intende, inoltre per: a) azienda: qualsiasi
luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti,
anche transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonchè i volatili da cortile e i
conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti
selvatici allevati in un'azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie
disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della
stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda
nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione, in
conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da
azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame
dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità,
inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda
le sostanze (beta)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle
vacche al momento del parto nonchè del trattamento delle disfunzioni
respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini
diversi dalla produzione di carni;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di
una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui
all'articolo 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della
sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle
ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da
parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla
riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario
e sotto la sua responsabilità;
g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze
o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o
a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è
vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è
vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica,
di loro prodotti di trasfomazione, nonchè di altre sostanze che si trasmettono
ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorità competente: gli organi individuati nelle
singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal
titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato
dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle
sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della
specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonchè
dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l'Istituto
zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal
Ministero della sanità per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale
per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i
residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico
individuato dal Ministero della sanità per categorie o gruppi di sostanze o
residui;
q) sostanza ssagonista: una sostanza agonista della
stimolazione dei betaadrenorecettori.
Art. 2.
1. È vietato:
a) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, stilbeni,
derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonchè tireostatici, salvo che per
l'esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di
medicinali per uso umano;
b) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze
(beta)-agoniste e ad azione estrogena, androgena e gestagena, salvo che per
l'esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di
medicinali per uso umano o veterinario.
Art. 3.
1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, è
vietato:
a) somministrare, mediante qualsiasi metodo, ad un
animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura medicinali contenenti sostanze
ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze
(beta)-agoniste nonchè qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante;
b) detenere in azienda animali trattati con le
sostanze di cui alla lettera a), nonchè trasferire a titolo oneroso o gratuito
o macellare per il consumo umano animali d'azienda o animali d'acquacoltura che
contengono le sostanze di cui alla lettera a) o nei quali si sia constatata la
presenza di tali sostanze;
c) trasferire, a titolo oneroso o gratuito e per il
consumo umano, prodotti trasformati provenienti da animali d'acquacoltura cui
sono state somministrate le sostanze di cui alla lettera a);
d) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, le carni
degli animali di cui alla lettera b);
e) trasformare, trasferire a titolo oneroso o
gratuito per il consumo umano, o detenere per la vendita, le carni di cui alla
lettera d).
2. È vietata la detenzione in azienda di medicinali
contenenti sostanze (beta)-agoniste per l'induzione della tocolisi.
3. È vietata la detenzione nelle aziende in cui si
allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al
comma 1, lettera a), e all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 4.
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, è
consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali
veterinari contenenti:
a) estradiolo-17ss, testosterone, progesterone o
derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo
assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere
effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di
una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su
animali di azienda chiaramente identificati;
b) sostanze (beta)-agoniste ovvero trenbolone
allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia,
semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
c) sostanze (beta)-agoniste, alle vacche al momento
del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi.
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui
al comma 1, lettera a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel
caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera
b), sotto la sua diretta responsabilità.
3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere
registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato
dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per
territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non
possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere
conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette
rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione
dell'autorità competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di
sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera
c), il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione nonchè in
quelli da riproduzione a fine carriera.
Art. 5.
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento
zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione
estrogena, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da
un veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a
scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali
veterinari contenenti sostanze ad azione androgena.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario
compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il
trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario,
procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto
previsto all'articolo 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per
gli animali da produzione nonchè per gli animali da riproduzione a fine
carriera durante il periodo di ingrasso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4,
comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li
effettua direttamente o che ne è responsabile, al servizio veterinario dell'azienda
unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione
dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero
identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale
veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del
tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di
sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non
sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina
che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4,
comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione ad alto rischio ai
sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
Art. 6.
1. Non possono essere autorizzati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:
a) sostanze ormonali che agiscono mediante un
effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici
giorni dopo la fine del trattamento nonchè i prodotti autorizzati in base a
norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309/93, le
cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, nè
esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei
residui eccedenti i limiti consentiti;
b) sostanze (beta)-agoniste, il cui tempo di
sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.
Art. 7.
1. Qualora siano state rispettate le prescrizioni di
cui agli articoli 4 e 5 e i tempi di sospensione minimi previsti nell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale veterinario, è consentito:
a) immettere sul mercato gli animali destinati alla
riproduzione o gli animali riproduttori che sono stati sottoposti ad uno dei
trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine carriera;
b) apporre la bollatura sanitaria comunitaria sulle
carni provenienti dagli animali di cui alla lettera a).
2. I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli
da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad
esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati,
per le finalità previste all'articolo 4, medicinali veterinari contenenti
trenbolone allilico o sostanze (beta)-agoniste, possono essere movimentati prima
della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni
di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul
certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
3. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui
sono state somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione
estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze (beta)-agoniste, in conformità
alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono essere
immessi sul mercato per il consuno umano solo se è stato rispettato, prima
della macellazione, il tempo di sospensione previsto nell'autorizzazione di
immissione in commercio del medicinale veterinario.
Art. 8.
1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, le imprese che
producono, acquistano o, comunque, commercializzano sostanze ad azione
tireostatica, estrogena, androgena, gestagena o sostanze (beta)-agoniste devono
conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità
prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di
medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali le hanno acquistate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione
è effettuata con sistema computerizzato.
Art. 9.
1. Qualora dall'esito dei controlli effettuati su
animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro risulti il mancato
rispetto delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di origine
degli animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano le
disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri.
Art. 10.
1. È vietato importare, anche da Paesi terzi
inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:
a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano
stati somministrati:
1) per qualsiasi via o metodo, sostanze di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), o prodotti contenenti tali sostanze;
2) sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), salvo che tale somministrazione sia
effettuata nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dagli
articoli 4, commi 1 e 6, 5, commi 1 e 3, e 7, comma 1, lettera a), e comma 2, e
nel rispetto dei tempi di sospensione ammessi nelle raccomandazioni
internazionali;
b) carni o prodotti ottenuti da animali la cui
importazione è vietata ai sensi della lettera a).
Capo II
Piani di sorveglianza per la
ricerca dei residui o delle sostanze
Art. 11.
1. La sorveglianza del processo di allevamento degli
animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale,
per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali
vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei
prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di
abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente capo.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a
carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza
veterinaria (N.O.R.V.).
Art. 12.
1. Il Ministero della sanità, fatte salve le norme
più specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli
animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
sanità: a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13;
b) coordina le attività dei servizi centrali e
regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che
effettuano comunque il controllo sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti;
c) raccoglie le informazioni necessarie per la
valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;
d) trasmette alla Commissione europea, entro il 31
marzo di ogni anno, le informazioni e i risultati di cui alla lettera c),
compresi quelli relativi alle indagini in corso.
Art. 13.
1. Il Ministero della sanità, aggiorna entro il 31
marzo di ogni anno, in base all'esperienza maturata negli anni precedenti e
alle eventuali osservazioni della Commissione europea, il piano per la ricerca
delle categorie di residui o di sostanze di cui all'allegato II, approvato
dalla stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20 maggio 1998.
2. Il Ministero della sanità informa ogni sei mesi
la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'esecuzione e ai
risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano è pubblico.
Capo III
Autocontrollo e corresponsabilità degli
operatori
Art. 14.
1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario
dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle
normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile dello stabilimento di
macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve
adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:
a) accettare, nel corso di forniture dirette o
tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia
garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;
b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti
nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi
consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non
autorizzati;
c) assicurarsi che nello stabilimento vengano
introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui
superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di
sostanze o di prodotti non autorizzati.
3. Il responsabile delle aziende e degli
stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati
sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un
trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di
sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione
prescritto;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle
lettere a) e b).
4. Ferme restando le disposizioni concernenti
l'immissione sul mercato dei prodotti:
a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi
di concerto con il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide
per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera
produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante
rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati
d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità;
b) il Ministero per le politiche agricole cura
l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di
qualità, di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini
dell'applicazione del presente decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data
comunicazione al Ministero della sanità.
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto
dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di
autosorveglianza o di filiera produttiva.
Art. 15.
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un
registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3,
la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione
corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma
1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e
dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere
quello previsto dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda
e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno
per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria
locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli
allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti
previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di
cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura
gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al
veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta,
ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere
scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che
deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o
alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali,
nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui
agli articoli 4 e 5 nonchè con alimenti medicamentosi e specialità medicinali;
nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve
essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o
dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico
veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d).
Capo IV
Controlli ufficiali
Art. 16.
1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro
dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 13 ed i controlli previsti da
specifiche normative, le autorità competenti procedono a controlli ufficiali
per sondaggio:
a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui
all'allegato I, categoria A, nonchè nelle fasi di manipolazione, di
magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle
stesse;
b) nella fase della catena di produzione e di
distribuzione degli alimenti per animali;
c) durante il processo di allevamento degli animali
e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
2. I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente
a rilevare la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati che
potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il
trattamento illecito degli animali.
3. I controlli previsti allo stabilimento di
macellazione o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei
prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza
dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza
epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualità di cui
all'articolo 14, comma 4.
Art. 17.
1. I controlli di cui al presente decreto sono
eseguiti dalle autorità competenti senza preavviso.
2. Il responsabile dello stabilimento di
macellazione deve agevolare le ispezioni prima della macellazione e, in
particolare, assistere il veterinario ufficiale o il personale ausiliario per
tutte le relative operazioni.
Art. 18.
1. L'autorità competente:
a) in caso di presunto trattamento illecito, invita il
proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che ha in cura gli
animali a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;
b) qualora a seguito di un'indagine sospetti o abbia
conferma di un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli:
1) per sondaggio, sugli animali nelle aziende di
origine o di provenienza, anche mediante prelievi di campioni, al fine, in
particolare, di rivelare tale trattamento e soprattutto eventuali tracce di
impianti;
2) volti a rilevare la presenza di sostanze il cui
uso è vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende
agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati, nonché nelle
aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o di provenienza degli
animali. A tal fine devono essere effettuati campioni ufficiali di acqua di
abbeveraggio e di alimenti per animali;
3) per sondaggio sugli alimenti per animali nelle
aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque
di cattura, per gli animali di acquacoltura;
4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o
prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;
c) in caso di superamento dei limiti massimi di
residui ovvero di traccia di sostanza o di prodotto non autorizzato, procede ad
ogni azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.
Art. 19.
1. Il laboratorio nazionale di riferimento per i
residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve:
a) coordinare le attività dei laboratori autorizzati
per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i
metodi d'analisi;
b) assistere il Ministero della sanità
nell'organizzazione del piano;
c) organizzare periodicamente prove comparative;
d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori
autorizzati dei compiti loro attribuiti;
e) garantire la diffusione delle informazioni
fornite dai laboratori comunitari di riferimento;
f) assicurare al proprio personale la possibilità di
partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o
dai laboratori comunitari di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili
previste dalle disposizioni vigenti.
2. I laboratori comunitari di riferimento sono
quelli indicati nell'allegato V, capitolo 1; le competenze e le condizioni di
attività di tali laboratori sono definite nell'allegato V, capitolo 2.
Art. 20.
1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere
eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori
autorizzati; le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonchè i metodi
di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede
comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio
per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie
le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero
della sanità trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori
nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di
routine previsti all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, e all'articolo 7 del
regolamento (CEE) n. 2377/90.
2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria
A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere
confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un
altro laboratorio autorizzato.
3. In caso di contestazione dei risultati delle
analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale
di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico
dell'interessato.
4. In attesa che in sede comunitaria vengono
stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal
laboratorio nazionale di riferimento.
Art. 21.
1. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in
conformità dell'articolo 20 diano risultati positivi, l'autorità competente
adotta tutte le misure necessarie per individuare l'animale e l'azienda
d'origine o di provenienza e per ottenere le necessarie precisazioni circa
l'analisi e i suoi risultati; inoltre, dispone un'indagine presso l'azienda
d'origine o di provenienza, al fine di determinare le cause della presenza di
residui nonchè un'indagine sulla origine delle sostanze o dei prodotti non
autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi,
secondo i casi, di fabbricazione, di movimentazione, di magazzinaggio, di
trasporto, di somministrazione, di distribuzione o della vendita ovvero
qualsiasi altra indagine supplementare ritenuta necessaria; dispone, infine,
per l'identificazione degli animali su cui sono stati effettuati i prelievi e
che gli stessi non possano in alcun caso lasciare l'azienda finchè non siano
disponibili i risultati dei controlli.
2. Se dai risultati dei controlli effettuati risulta
la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o
più Paesi terzi, il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la
Commissione europea.
Art. 22.
1. Qualora si constati un trattamento illecito
l'autorità competente sottopone a sequestro gli allevamenti sottoposti alle
indagini di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dispone che tutti gli animali
interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale e
ordina un prelievo di campioni ufficiali su un insieme di animali
statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente
riconosciute.
Art. 23.
1. Qualora si riscontri il superamento dei limiti
massimi di residui, l'autorità competente:
a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di
provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento;
b) prende, in base ai risultati dell'indagine, le
misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, compreso eventualmente
il divieto di uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo
stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato.
2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei
limiti massimi dei residui sia negli animali che nei prodotti immessi in
commercio da parte di allevatori o di stabilimenti di prima trasformazione,
l'autorità competente deve procedere:
a) ad un controllo più rigoroso degli animali e dei
prodotti dell'azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi,
con sequestro dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell'analisi dei
campioni prelevati;
b) se i risultati di cui alla lettera a) evidenziano
un superamento del limite massimo di residui, al ritiro dal consumo umano delle
carcasse o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del decreto legislativo
n. 508 del 1992.
Art. 24.
1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli
un trattamento illecito ovvero il superamento dei limiti massimi di residui che
riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro Stato
membro, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato membro, il
Ministero della sanità dispone per l'applicazione all'azienda o allo stabilimento
di origine o di provenienza delle misure previste all'articolo 21, comma 1, e
agli articoli 22 e 23 nonchè per l'applicazione delle misure previste al capo
V.
2. Se i casi di cui al comma 1 riguardano animali o
prodotti provenienti da un Paese terzo il
Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.
Capo V
Misure da adottare in caso
di infrazione
Art. 25.
Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine,
durante il periodo di sequestro previsto all'articolo 22, possono lasciare
l'azienda d'origine solo sotto controllo ufficiale; a tal fine, l'autorità
competente prende le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze
individuate.
2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni
effettuato ai sensi dell'articolo 22, sia confermato un trattamento illecito,
l'autorità competente:
a) dispone l'immediato abbattimento, in loco ovvero
nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne
ordina l'invio ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi
del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
b) procede ad un prelievo di campioni su tutte le
partite sospette di animali dell'azienda sotto indagine.
3. Se risulta positiva almeno la metà dei prelievi
effettuati sul campione rappresentativo ai sensi dell'articolo 22, l'autorità
competente ordina l'abbattimento di tutti gli animali sospetti presenti
nell'azienda.
4. Per un periodo di almeno dodici mesi successivo
all'esecuzione della misura di cui al comma 3, le aziende appartenenti al
medesimo allevatore sono sottoposte ad un controllo ufficiale più rigoroso per
la ricerca dei residui; in tal caso,vengono meno i benefici di cui all'articolo
14, comma 6, derivati dal sistema organizzato di autosorveglianza cui
eventualmente l'allevatore aderisce.
5. Sono sottoposti a controlli ufficiali
supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli
stabilimenti:
a) che forniscono animali e alimenti per animali
all'azienda di cui al comma 1;
b) appartenenti alla stessa catena di fornitori
delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a).
Art. 26.
1. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di
macellazione, se sospetta che gli animali presentati hanno subito un
trattamento illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non
è stato rispettato il periodo di sospensione, dispone:
a) che gli animali siano macellati separatamente;
b) il sequestro delle carcasse e delle frattaglie,
procedendo ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze;
c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle
carcasse e delle frattaglie a uno stabilimento di trasformazione ad alto
rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza alcun
indennizzo o altra forma compensatoria.
2. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di
macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che
gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è
stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione.
3. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di
macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che
gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito, ne dispone
l'abbattimento e l'invio alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento
di trasformazione ad alto rischio, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.
4. Se il trattamento illecito di cui al comma 1 è
confermato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Art. 27.
1. Il personale, il responsabile dello stabilimento
di macellazione e il privato, proprietario dello stabilimento di macellazione,
nonchè il proprietario o il detentore degli animali sono tenuti a cooperare e a
non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei
prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei
residui, nonchè nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente
decreto.
Capo VI
Importazioni
Art. 28.
1. Il Ministero della sanità informa annualmente la
Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli
animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Quando dai controlli di cui al comma 1,
effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si rileva che
sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento
degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti
o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso
stabilimento il Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.
3. Nei casi di cui al comma 2, anche se la
rilevazione è riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della sanità
dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di
prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive
aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione
frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello
speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50% delle spese previste
per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione
rappresentativo di dette partite.
4. Quando dai controlli di cui al comma 3 risulta la
presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di loro residui, l'autorità
competente dispone, in funzione della natura dell'infrazione constatata e del
rischio associato a tale infrazione, la distruzione o il respingimento di detta
partita, senza diritto ad alcun indennizzo o compensazione da parte dello
speditore o del suo mandatario.
5. Il Ministero della sanità informa la Commissione
europea, del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.
Capo VII
Disposizioni generali
Art. 29.
1. Il Ministro della sanità, con uno o più decreti,
stabilisce:
a) le specialità medicinali da impiegare ai fini
previsti dagli articoli 4 e 5 nonchè le relative condizioni di utilizzazione, in
particolare, il tempo di sospensione necessario;
b) i mezzi di identificazione degli animali
trattati;
c) il modello della dichiarazione di scorta per gli
animali destinati allo stabilimento di macellazione;
d) le indicazioni che devono essere riportate sulla
ricetta medicoveterinaria;
e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad
azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli
animali.
2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1,
restano in vigore i decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13, comma 4 e
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.
Art. 30.
1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli
18 e 26, limitatamente alle ipotesi di conferma o di accertato utilizzo nonchè
degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, sono a carico del titolare dell'azienda o
dello stabilimento, non pubblici, o del detentore degli animali o dei prodotti.
2. Le spese derivanti dall'applicazione degli
articoli 28 e 31, comma 2, sono a carico dello speditore o del suo mandatario.
3. Sono a carico del proprietario, senza alcun
indennizzo, né altra forma compensatoria, le spese per il trasporto, la
macellazione e la distruzione coatta degli animali o dei prodotti risultati
positivi.
Art. 31.
1. Qualora il Ministero della sanità ritenga che i
controlli previsti dal presente decreto non siano correttamente eseguiti in un
altro Stato membro, informa, in applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, l'autorità centrale di detto Stato
membro affinchè questa svolga le opportune indagini e prenda le misure
necessarie che devono essere comunicate, unitamente alle decisioni prese e alle
relative motivazioni, al Ministero della sanità.
2. Nel caso in cui il Ministero della sanità ritenga
non sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro ai sensi del comma 1,
richiede allo stesso ulteriori interventi che possono comprendere una visita
congiunta in loco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; il
Ministero della sanità comunica alla Commissione europea sia i problemi insorti
che le specifiche soluzioni adottate; in caso di mancato accordo il Ministero
della sanità chiede alla Commissione europea di incaricare un esperto affinchè
emetta un parere di merito e, in attesa di tale parere può disporre controlli
specifici sulle partite di merce provenienti dagli stabilimenti o dagli
allevamenti in questione, applicando, in caso di esito positivo dei controlli
disposti, misure sanitarie cautelari che garantiscano la tutela della salute
pubblica e della sanità animale. Eventuali ulteriori misure, da adottarsi
secondo procedura comunitaria, sono eseguite tenuto conto del parere reso
dall'esperto.
Art. 32.
1. È punita con l'arresto da tre mesi a tre anni o
con l'ammenda da lire cinquantamilioni a lire duecentomilioni la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2; 3, comma 1; 4, commi 5 e 6; 5, commi
3 e 5; 7, comma 3; 10; 14, comma 3.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica
nel caso di violazione delle condizioni prescritte dalle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle
deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire diecimilioni a lire
sessantamilioni, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi
2 e 3; 7, comma 2; 14, commi 1 e 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattromilioni a lire
ventiquattromilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,
commi 3 e 4; 5, comma 4; 8, comma 1; 15, commi 1, 2, 3 e 6.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire
dodicimilioni la violazione della disposizione di cui all'articolo 27.
Art. 33.
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32,
il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che
contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, è escluso dalla
concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32,
l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comporta la sospensione delle autorizzazioni o dei riconoscimenti ufficiali
rilasciati, per tutto il periodo di durata dei controlli ufficiali
supplementari disposti, e, in caso di recidiva, la revoca di tali
provvedimenti.
Art. 34.
1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, è
abrogato, ad eccezione dell'articolo 15.
(Allegati omessi)
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SM 10.10.99