D.L.vo 4 agosto 1999, n. 351
Attuazione della direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
(Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999)
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Art.
1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i principi per:
a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria
ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul
territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità
dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare
riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove
è buona, e migliorarla negli altri casi.
2. Alle finalità del presente decreto provvedono le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa
direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere
effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare,
calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello
deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto
possibile nel corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto
il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore
limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni
stabilite dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata
ai fini del presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a
250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti,
con una densità di popolazione per km(elevato a)2 tale da rendere necessaria la
valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorità competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di
sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di
modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di
sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione
o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.
Art. 3.
Autorità competenti
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi
e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili
dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le
misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:
a) tengano conto di un approccio integrato per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
b) non siano in contrasto con la legislazione
comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli
altri Stati dell'Unione europea.
Art. 4.
Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli
inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun
inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine
deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve
essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici
requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere
fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi
di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo
comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti
diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri
di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi
dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme,
individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti
per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia
d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con
particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di
campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e
l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di
valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la
modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la
modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di
riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di
valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone
e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e
5;
d) le modalità per l'informazione da fornire al
pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento
atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui
all'articolo 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori
obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente
informa la Commissione europea.
Art. 5.
Valutazione preliminare della qualità dell'aria
ambiente
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di
elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli
inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le
regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative,
utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente,
nonchè indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità
dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli
articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita
la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 6.
Valutazione della qualità dell'aria ambiente
1. Le regioni effettuano la valutazione della
qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle
seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo
rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione
superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore
limite.
3. La misurazione può essere completata da tecniche
modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità
dell'aria ambiente.
4. Allorchè il livello risulti, durante un periodo
rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata
con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo
articolo 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione
obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello
risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di
valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per
gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o
discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei
livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati
al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni
cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di
misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.
Art. 7.
Piani d'azione
1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad
individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali
situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni
definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo,
affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere
misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi
compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme.
Art. 8.
Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono
più alti dei valori limite
1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia
stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali
il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle
zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1,
le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori
limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i
valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi
disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al
comma 3.
6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore
o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di
tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un
inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il
Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati,
provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti
allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni
interessate che coordinano i rispettivi piani.
Art. 9.
Requisiti applicabili alle zone con i livelli
inferiori ai valori limite
1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e
degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori
limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1,
le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di
conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si
adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente
compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza unificata.
Art. 10.
Misure applicabili in caso di superamento delle
soglie d'allarme
1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le
autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che
siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d).
Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo
provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi
di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla
Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità.
Art. 11.
Informazione al pubblico
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli
inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente
a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
chiare, comprensibili e accessibili.
Art. 12.
Trasmissione delle informazioni
1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera e):
a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il
rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di
tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonchè i
valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento
al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato
stabilito un margine di tolleranza;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i
motivi di ciascun superamento;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante
il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i
programmi di cui all'articolo 8, comma 3;
4) ogni tre anni a decorrere dalla prima
comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in
corso di attuazione;
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,
l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e
all'articolo 9.
L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero
dell'ambiente e al Ministero della sanità.
2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla
Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si
sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i
programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
c) ogni tre anni dalla prima comunicazione
l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;
d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di
ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o
valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli
articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4
della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
e) i metodi utilizzati per la valutazione della
qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.3. Il Ministero dell'ambiente,
di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i
laboratori e gli organismi incaricati di:
a) approvare i dispositivi di misurazione;
b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate
dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in
particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei
requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
d) coordinare sul territorio italiano i programmi di
garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione
europea.
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d),
limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati
inerenti la qualità dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità
dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I,
II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile
1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16
maggio 1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di
inquinamento da ozono" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio
1996, n. 163.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
l. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei
pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori
guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i
livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonché le
disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente
esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 1983, n. 145;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, e suoi decreti attuativi;
c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile
1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
20 maggio 1991", pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994,
n. 107;
d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio
1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25
novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di
limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le
regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero
dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni
indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati
valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
Art.
15.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse
previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità
finanziarie del proprio bilancio.
Allegato I
ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE
NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.
I. Inquinanti che devono essere esaminati allo
stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive
comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.
1. Biossido di zolfo;
2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;
3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;
4. Particelle sospese totali;
5. Piombo;
6. Ozono.
II. Altri inquinanti atmosferici.
7. Benzene;
8. Monossido di carbonio;
9. Idrocarburi policiclici aromatici;
10. Cadmio;
11. Arsenico;
12. Nichel;
13. Mercurio.
ALLEGATO II
ELENCO INDICATIVO DEI FATTORI DI CUI TENER CONTO
NELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME.
All'atto della fissazione del valore limite e, se
del caso, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio,
dei seguenti fattori:
grado di esposizione di settori della popolazione,
in particolare dei sottogruppi vulnerabili;
condizioni climatiche;
vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro
habitat;
patrimonio storico esposto agli inquinanti;
fattibilità economica e tecnica;
trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi
quelli secondari, tra cui l'ozono.
ALLEGATO III
CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE LIMITE
E DI UNA SOGLIA DI ALLARME.
1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti;
relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre
attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.
2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza
inquinante nell'atmosfera.
3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche,
nel caso in cui alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze
chimiche di maggiore tossicità.
4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la
sostanza non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani,
nell'ambiente o nelle catene alimentari.
5. Impatto dell'inquinante:
dimensione della popolazione, risorse viventi o
ecosistemi esposti;
esistenza di organismi "bersaglio"
particolarmente vulnerabili nella zona interessata.
6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del
rischio.
Per la selezione si devono prendere in
considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva
67/548/CEE e successive modifiche.
ALLEGATO IV
ULTERIORI CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI
INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE
OBIETTIVO.
Per un inquinante selezionato secondo i criteri di
cui all'allegato III è opportuno fissare un valore obiettivo, anzichè un valore
limite, allorchè:
le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle
sorgenti di emissione non sono soddisfacenti;
i dati relativi ai livelli di concentrazione sono
scarsi;
il contributo delle emissioni dalle sorgenti
naturali è significativo;
l'influenza dei fattori meteoclimatici è
determinante;
il meccanismo di formazione e trasporto, con
particolare riferimento alla correlazione spaziale e temporale con le sorgenti emissive
coinvolte, richiedono una azione coordinata fra diversi Stati membri per la
riduzione dell'inquinante.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI,
REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8,
comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite è
stato rilevato:
regione;
città (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate
geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o
rurale);
stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione
esposta all'inquinamento;
dati climatici utili;
dati topografici utili;
informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da
proteggere nella zona interessata.
3. Amministrazioni competenti:
nome ed indirizzo delle persone responsabili
dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura e valutazione dell'inquinamento:
concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione
dei provvedimenti di miglioramento);
concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell'inquinamento:
elenco delle principali fonti di emissione
responsabili dell'inquinamento (mappa);
quantità totale di emissioni provenienti da queste
fonti (t/anno);
informazioni sull'inquinamento proveniente da altre
regioni.
6. Analisi della situazione:
informazioni particolareggiate sui fattori
responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero,
formazione);
informazioni particolareggiate sulle possibili
misure di miglioramento della qualità dell'aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di
miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto vale a dire:
provvedimenti di carattere locale, regionale,
nazionale e internazionale;
effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti
adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in
vigore del presente decreto:
elenco e descrizione di tutte le misure messe a
punto nell'ambito del progetto;
calendario di attuazione;
stima del miglioramento programmato della qualità
dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti
programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei
lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente
allegato.
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA
STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 203/1988.
1. Risultati delle misurazioni:
a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:
media annuale;
mediana annuale;
95 percentile;
98 percentile;
mediana invernale.
b) biossido di azoto:
media annuale;
mediana annuale;
95 percentile;
98 percentile.
c) Piombo:
media annuale;
mediana annuale.
2. Superamento dei valori limite:
valori registrati;
motivi di ciascun superamento;
misure adottate per evitare il ripetersi del
superamento.
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SM 15.10.99