D.L.vo 4 agosto 1999, n. 372
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
1999)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Art.
1.
Finalità
1.
Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede
misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le
emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese
le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
2.
Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonchè le
modalità di esercizio degli impianti medesimi.
Art.
2.
Definizioni
Ai
fini del presente decreto si intende per:
1)
"sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo
1993, n. 91 e n. 92;
2)
"inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
3)
"impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che
siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
4)
"impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto
che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale. È considerato altresì esistente l'impianto per il quale, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste
complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
5)
"emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua ovvero nel suolo;
6)
"valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di
un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III.
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono
essere considerate eventuali diluizioni. L'effetto di un impianto di
depurazione è preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue successive modificazioni;
7)
"norma di qualità ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli
obiettivi di qualità, che devono sussistere in un dato momento in un determinato
ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa
vigente in materia ambientale;
8)
"autorità competente", la medesima autorità statale competente al
rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della
vigente normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto
dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale;
9)
"autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che
devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto.
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o
parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore;
10)
"modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o
del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre
conseguenze sull'ambiente;
11)
"modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo
l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli
esseri umani o per l'ambiente;
12)
"migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente
nel suo complesso.
Nel
determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In particolare si intende
per:
a)
"tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
b)
"disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito
del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in
ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli;
c)
"migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
13)
"gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto.
Art.
3.
Principi
generali dell'autorizzazione integrata ambientale.
1.
L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione
integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a)
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b)
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c)
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ciò sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a
norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d)
l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e)
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
f)
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi
della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
2.
Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura
si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di
informazioni di cui all'articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire
il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione
composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo
consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.
3.
Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per
talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati per ogni singola autorizzazione, purchè siano garantiti un approccio
integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso.
Art.
4.
Adeguamento
del funzionamento degli impianti esistenti
1.
Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto
disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste
dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve
comunque descrivere:
a)
l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b)
le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte
dall'impianto;
c)
le fonti di emissione dell'impianto;
d)
lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e)
il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale,
nonchè un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni
sull'ambiente;
f)
la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni
dall'impianto oppure per ridurle;
g)
le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h)
le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i)
le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.
2.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.
3.
Entro il 30 giugno 2002 l'autorità competente stabilisce il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario è pubblicato
sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono
nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4.
Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO
14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
1839/93/CEE, nonchè altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.
Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il
luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale
documentazione.
5.
L'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni
dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a
diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della
competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonchè il luogo individuato
ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere
le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i
documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del
pubblico.
7.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti
interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente,
osservazioni sulla domanda.
8.
L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni
competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli
impianti.
9.
Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le
osservazioni di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia, entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione
contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai
requisiti previsti nel presente decreto. L'autorità competente può chiedere
integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a
trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal
caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.
10.
L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente
decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in
attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
11.
Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente
decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonchè la data,
comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni
debbono essere attuate.
12.
Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo
aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio
di cui al comma 6.
13.
Ove l'autorità competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
14.
Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.
Art.
5.
Condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
1.
L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto
deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui
agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
2.
L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione
fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate
nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro
potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro (acqua, aria e suolo),nonchè i valori limite di emissione e
immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate
non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente
normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata
ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei
rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.
Se
del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti
con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto
6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità
pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei benefici.
3.
Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure
tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i
casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al
minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
4.
L'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida
di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
5.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di
controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di
misurazione, nonchè la relativa procedura di valutazione, in conformità a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonchè l'obbligo
di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la
conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente
comma possono tenere conto dei costi e benefici.
6.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi
di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di
cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per
adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE,
le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della
normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione
integrata ambientale.
7.
L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche
ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente.
Art.
6.
Migliori
tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1.
Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di
tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti,
localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può
prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più
rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualità ambientale.
Art.
7.
Rinnovo
e riesame
1.
L'autorità competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell'articolo
4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale confermandole o aggiornandole. A tal fine, sei mesi prima
della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di
rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4. L'autorità competente si esprime nei successivi
150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 8. Fino alla
pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base
della precedente autorizzazione ambientale integrata.
1-bis.
Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il
rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai
sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni
a partire dal primo successivo rinnovo.
2.
Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su
proposta
delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque
quando:
a)
l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la
revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o
l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b)
le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi
eccessivi;
c)
la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di
altre tecniche;
d)
nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
3.
In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può
consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo
5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il
rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto
determina una riduzione dell'inquinamento.
Art.
8.
Modifica
degli impianti da parte dei gestori
1.
Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 10. L'autorità
competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto
ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni.
2.
Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto
dell'articolo 7, comma 3.
Art.
9.
Rispetto
delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1.
Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata
ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2.
Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette
all'autorità competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli
uffici individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorità competente
accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento nonchè il rispetto dei valori limite di emissione.
3.
Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove non
istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorità competente,
effettuano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio,
ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto
al fine di verificare che:
a)
il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b)
il gestore abbia informato regolarmente l'autorità competente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in
caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo
sull'ambiente.
4.
In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorità ispettiva tutta
l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa
all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione
necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
5.
Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorità competente,
indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5,
lettere a) e b).
6.
I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità
competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
individuato all'articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
7.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a)
alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità;
b)
alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute ovvero per
l'ambiente;
c)
alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per la salute ovvero per l'ambiente.
Art.
10.
Inventario
delle principali emissioni e loro fonti
1.
I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono
all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di
ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo,
dell'anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile
dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della
comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla
Commissione europea.
3.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al
comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla
Commissione europea.
4.
Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al
comma 1 e alle successive elaborazioni.
5.
Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono
stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Art.
11.
Scambio
di informazioni
1.
Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni,
entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente
decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli
impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti
valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto
del Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione
europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2.
Il Ministero dell'ambiente provvede all'invio delle informazioni di cui al
comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le
procedure previste al comma 3 del presente articolo.
3.
Il Ministero dell'ambiente è tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione
europea una relazione sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE e sulla sua
efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla base di un questionario redatto a norma degli articoli 5 e 6 della
direttiva n. 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso
tra il 1 gennaio 2000 e il 1 gennaio 2003.
4.
Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3,
comma 2, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori
tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonchè alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di
informazioni.
Art.
12.
Effetti
transfrontalieri
1.
Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale
Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso
in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere
forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel
proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle
competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il
funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi
sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero
dell'ambiente che provvede ai predetti adempimenti.
2.
Il Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché nei casi di cui
al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una
presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.
Art.
13.
Sanzioni
1.
Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia
stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
2.
Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I dopo l'ordine di
chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
o con l'ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
3.
È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L.
100.000.000 il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente e al
sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista
dall'articolo 9, comma 1.
4.
È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L.
20.000.000 il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai
comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
all'articolo 9, comma 2.
5.
È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L.
50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito
dall'autorità competente la documentazione integrativa prevista dall'articolo
4, comma 9.
6.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art.
14.
Disposizioni
transitorie
1.
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa
in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in
recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti
esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.
Art.
15.
Disposizioni
finali
1.
Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui
all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata
in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione
dell'impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto.
2.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente
decreto, sono a carico del gestore.
3.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente
decreto.
(Si omettono gli allegati)
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