D.L.vo 4 agosto 1999, n. 359
Attuazione della direttiva
95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 19 ottobre1999)
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante
l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere
sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i
rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Il
datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare
che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di
motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinchè
nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato
che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio,
delle condizioni atmosferiche, nonchè tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di
sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano
correttamente progettate nonchè adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura
d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i
carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorchè le condizioni meteorologiche si
degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo cosi i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i
lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della
normativa vigente, provvede affinchè le attrezzature di cui all'allegato XIV
siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate
"verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il
buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al
comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro
ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626
del 1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Le modalità e le procedure tecniche delle
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, le parole "può stabilire" sono sostituite dalla
parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626
del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti
di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro
indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla
data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui
al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate
per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza,
conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo
appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora
siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione
sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare
la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi a
informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui
cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4"
sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite
le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4"
sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite
le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da
sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno
del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di
sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200
kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di
sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di
esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi
surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di
riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi,
liquefatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano
allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite
ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione
delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli
elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere
impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia
accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore
o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali,
i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che
impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno
spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata
equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere
integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie
se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso,
oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi
ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore
trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di
ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno
o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i
rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il
ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da
lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio
sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o
i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il
lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il
cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per
evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati
che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione
in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni
di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di
guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente
è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di
dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto
un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza
ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per
sè o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi
immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che,
usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento
dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali
rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il
rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di
lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al
sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo
spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento,
di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi
dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".