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D.M. 10 agosto 1999

Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco

(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999)


 

Art. 1.

(Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco)

È istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

 

Art. 2.

(Iscrizione nell'albo)

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti i direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1999, n. 426, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 14 aprile 1994. Hanno diritto all'iscrizione all'albo, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, coloro che hanno domicilio in Italia e sono ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 3.

(Ammissione alla procedura concorsuale per l'iscrizione all'albo)

Il Ministro dell'ambiente, con cadenza biennale, provvede ad indire, con proprio decreto, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Il bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di studio, di servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del punteggio compreso fra un minimo ed un massimo, rispettivamente corrispondente.

Vengono iscritti all'albo coloro che riportano, per ciascuna categoria dei titoli di cui al precedente comma, un punteggio non inferiore al minimo previsto nel bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Per l'ammissione alla procedura concorsuale è necessario aver conseguito un diploma di laurea; al diploma di laurea è equiparato il servizio reso, per almeno quattro anni, in qualità di direttore di Ente parco nazionale o regionale.

 

Art. 4.

(Giudizio di idoneità)

Il giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, da un professore universitario in discipline economico-giuridiche, da un professore universitario in disciplina naturalistico-ambientale, da un presidente di un ente parco nazionale e dal direttore del servizio conservazione della natura.

 

Art. 5.

(Onorabilità)

Non possono essere iscritti all'albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

 

Art. 6.

(Cancellazione e sospensione dall'albo)

Il Ministero dell'ambiente, se accerta la sopravvenienza di una delle cause preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la cancellazione dall'albo con proprio decreto motivato e notificato all'interessato.

Il Ministro dell'ambiente, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno.

 

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