D.M. 10 agosto 1999
Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco
(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre
1999)
Art.
1.
(Albo
degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco)
È
istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della
natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.
Art.
2.
(Iscrizione
nell'albo)
All'albo
di cui al precedente articolo sono iscritti i direttori di parco in carica alla
data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1999, n. 426, nonchè i
soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente del 14 aprile 1994. Hanno diritto all'iscrizione all'albo, salvo
quanto previsto dal successivo art. 5, coloro che hanno domicilio in Italia e
sono ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente decreto.
Art.
3.
(Ammissione
alla procedura concorsuale per l'iscrizione all'albo)
Il
Ministro dell'ambiente, con cadenza biennale, provvede ad indire, con proprio
decreto, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli
idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.
Il
bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di studio, di
servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del punteggio compreso fra
un minimo ed un massimo, rispettivamente corrispondente.
Vengono
iscritti all'albo coloro che riportano, per ciascuna categoria dei titoli di
cui al precedente comma, un punteggio non inferiore al minimo previsto nel
bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi
assegnabili a ciascuna categoria di titoli.
Per
l'ammissione alla procedura concorsuale è necessario aver conseguito un diploma
di laurea; al diploma di laurea è equiparato il servizio reso, per almeno
quattro anni, in qualità di direttore di Ente parco nazionale o regionale.
Art.
4.
(Giudizio
di idoneità)
Il
giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da
una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da
un magistrato amministrativo, che la presiede, da un professore universitario
in discipline economico-giuridiche, da un professore universitario in
disciplina naturalistico-ambientale, da un presidente di un ente parco
nazionale e dal direttore del servizio conservazione della natura.
Art.
5.
(Onorabilità)
Non
possono essere iscritti all'albo coloro che:
a)
si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che
si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b)
sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c)
sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
d)
hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per delitto
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
previsto dall'art. 166 del codice penale;
e)
sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Art.
6.
(Cancellazione
e sospensione dall'albo)
Il
Ministero dell'ambiente, se accerta la sopravvenienza di una delle cause
preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la cancellazione
dall'albo con proprio decreto motivato e notificato all'interessato.
Il
Ministro dell'ambiente, quando accerta fatti che compromettono gravemente
l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco,
sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'albo per un periodo non
superiore ad un anno.
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