DLvo 17 agosto 1999, n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca.
(GU n. 201 del
27 agosto 1999)
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa
prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a
bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonchè della vigente legislazione in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore
di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
presente decreto legislativo.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente
bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena
giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la
cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive
del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui
lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la
quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
1) è stato concluso un contratto di costruzione o di
importante trasformazione;
oppure
2) in mancanza di un contratto di costruzione, è
stata effettuata la posa della chiglia, ovvero è stata effettuata una
costruzione identificabile con una nave particolare, ovvero è iniziato il
montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa stimata di
tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la
cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che
non è una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che
svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonchè i tirocinanti e
gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a
bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
f) armatore: il proprietario registrato di una nave.
Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o
parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario
registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore
rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica
che gestisce la nave;
g) comandante: la persona cui è affidato il comando
della nave.
Art. 3.
Obblighi dell'armatore
1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del
comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni
meteorologiche prevedibili, nonchè delle caratteristiche tecniche operative
della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. In particolare, l'armatore:
a) assicura la manutenzione tecnica delle navi,
degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli
allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;
b) adotta misure organizzative intese a garantire la
regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi
per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e
di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità
sufficiente per i lavoratori;
d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui
all'allegato III;
e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed
integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali
di cui all'allegato IV;
f) fornisce al comandante i mezzi necessari per
conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) dispone che gli eventi verificatisi durante la
navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere
all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e
circostanziatamente registrati per iscritto;
h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori
non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.
Art. 4.
Requisiti di sicurezza e di salute
1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di
riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono
soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fermo restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle
prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23
novembre 2002.
Art. 5.
Informazione dei lavoratori
1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca
sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
Art. 6.
Formazione dei lavoratori
1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i
lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a
bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e
all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e
l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature
utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonchè ai differenti metodi di
segnalazione specie di quella gestuale.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i
contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).
Art. 7.
Formazione del comandante della nave da pesca
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una
formazione approfondita riguardante in particolare:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni
sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilità della nave ed il mantenimento della
stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle
operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio,
comprese le procedure.
Art. 8.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente
decreto è svolta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271.
Art. 9.
Sanzioni
1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.
2. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3,
comma 2, lettera h), e 6;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli
articoli 3, comma 2, lettera b), e 5.
3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo
entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
Allegato 1
PRESCRIZIONI MINIME DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE
(art. 3, comma 2, lettera a)
e art. 4, comma 1)
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di
applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro
o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca nuova.
1. Navigabilità e stabilità.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone
condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua
destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di
stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al
personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e
conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali
necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave. Vanno rigorosamente
seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e
realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i
rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le apparecchiature
necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità
normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di
emergenza;
il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle
apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia
elettrica di emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con
ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da
assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico
principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori
antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di
emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se
disponibile sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita
da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico
principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente
al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire
l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo
comma, primo, secondo e terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed
il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in
maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni
chiare; le scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere
periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati
sia corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di
accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla
navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il
sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento,
di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in
buono stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad
aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a
manutenzione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso
domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali
ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili
e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro
contenuto e devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le
tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i
guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere
di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione
costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di
propagazione delle onde radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere
utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite,
devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile
in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che
i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza
i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni
delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di
sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni
del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono
trovarvisi.
In caso di emergenza le uscite che possono essere
utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di
salvataggio.
4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle
porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata
all'ubicazione e alla funzione specifica.
Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza
devono avere una capacità di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.
4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere
indicate da segnali in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti
appropriati ed essere fatti per durare.
4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e
le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di
luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto
all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della
nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche
delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a
bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonchè
la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con
adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento
e di allarme antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere
sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di
funzionare e devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le
attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre
attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima
dell'approntamento della nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate
manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono
essere indicate mediante segnali in conformità della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi
appropriati ed essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo
allarme devono essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere
effettuate regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi
sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e
degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico,
esso deve essere sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle
condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui
opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di
lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto
possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di
dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca
senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la
navigazione delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di
lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale
che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per
i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono
particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione
artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità
adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere
mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata
periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono
essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta
ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono
disporre di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo
di mansioni e dell'attività fisica dei lavoratori.
9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire
dall'interno senza un dispositivo particolare.
Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando
i posti di lavoro sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli
quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro
possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di
mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga
e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole,
corrimano guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei
lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore
cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve
prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione. Allorchè detta
protezione è assicurata da una battagliola, questa
deve avere una altezza di almeno un metro.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra
del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da
garantire la sicurezza dei lavoratori. Parapetti o dispositivi similari di
protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per
evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili
devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di
rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una
porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri
dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal
rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di
facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta
soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre
e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno
sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine,
il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato
acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la
sala stessa.
Il ponte di comando è considerato un locale conforme
ai requisiti previsti nel primo comma.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono
essere installati in un area sufficientemente ampia per consentire ai
manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere
muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi
congegni di arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione
deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori
all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati
dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera
sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo
adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve
essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri
lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza
e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in
arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli
elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo
dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il
controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino
poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del
sacco della rete.
13. Alloggi.
13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento
acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso
dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da
garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro
le vibrazioni, il rumore, nonchè contro esalazioni da altri locali che possano
disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo.
Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della
nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo
da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni. Adeguate misure
devono essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori
contro il disagio provocato dal fumo di tabacco.
13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere
correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e
per prevenire la condensa.
Negli alloggi per i lavoratori deve essere prevista
un'adeguata illuminazione con:
illuminazione normale generale adeguata,
illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori che riposano,
illuminazione locale in ciascuna cuccetta.
13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere
dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere
facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre
attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per
l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con
acqua corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono
essere opportunamente aerati.
14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto
in cui sistemare gli effetti personali.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di
pronto soccorso in conformità dei requisiti dell'allegato II della direttiva
92/29/CEE , del decreto del Ministero della sanità, di concerto con il
Ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279, concernente i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
provviste le navi, e del decreto del Ministero della sanità, di concerto con i
Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione, del 25 agosto 1998,
riguardante la certificazione della gente di mare in materia di pronto soccorso
sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala di imbarco, una
passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso
adeguato e sicuro a bordo della nave.
17. Rumore.
Si devono prendere le opportune misure tecniche
affinchè il livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al
minimo, tenuto conto della stazza della nave.
Allegato II
PRESCRIZIONI MINIME Dl
SICUREZZA
E DI SALUTE PER LE NAVI DA
PESCA ESISTENTI
(art. 3, comma 2, lettera a)
e art. 4, comma 2)
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di
applicazione, nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro
o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca
esistente.
1. Navigabilità e stabilità.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone
condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua
destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di
stabilità della nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e
accessibili al personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e
conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali
necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative
alla stabilità della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e
realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i
rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le attrezzatture
necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità
normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di
emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici
essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica
di emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con
ponte aperto, a di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da
assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico
principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori
antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di
emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se
disponibile sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza è
costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto
elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata
automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi
indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed
il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in
maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni
chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono
essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili
utilizzati sia corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli
accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla
navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a
manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il
sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento,
di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in
buono stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad
aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a
manutenzione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso
domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali
ben aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili
e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro
contenuto e devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le
tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i
guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere
di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione
costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di
propagazione delle onde radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere
utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite,
devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile
in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che
i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza
i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni
delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di
sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni
del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono
trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite
di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di
salvataggio.
4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere
indicate da segnali in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti
appropriati ed essere fatti per durare.
4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e
le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di
luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto
all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della
nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche
delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a
bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonchè
la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con
adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento
e di allarme antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere
sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di
funzionare e devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le
attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre
attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima
dell'approntamento della nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate
manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono
essere indicate mediante segnali in conformità della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi
appropriati ed essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo
allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate
regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi
sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e
degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico,
esso deve essere sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle
condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui
opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve
essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di
lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto
possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi
di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre
navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di
lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale
che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per
lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono
particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione
artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità
adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere
mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata
periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono
essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta
ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono
disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e termico
sufficiente, tenuto conto del tipo di mansione e dell'attività fisica dei
lavoratori.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per
ottenere condizioni adeguate d'igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire
dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da
entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le ponte
scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più
sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo
e di mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga
e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole,
corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei
lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore
cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve
prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra
del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di
altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per
evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili
devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di
rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una
porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri
dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal
rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di
facile apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a
bordo la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre
e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno
sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine,
il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato
acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la
sala stessa.
Il ponte di comando è considerato un locale conforme
ai requisiti previsti nel primo capoverso.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono
essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai
manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere
muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi
congegni di arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione
deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori
all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono
manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione
libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo
adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve
essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri
lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza
e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in
arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli
elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo
dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il
controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino
poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del
sacco della rete.
13. Alloggi.
13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono
essere strutturati in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di
movimenti e accelerazioni nonchè le esalazioni da altri locali siano ridotti al
minimo.
Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata
illuminazione.
13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere
dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere
facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre
attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per
l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una
doccia e i rispettivi locali devono essere debitamente aerati.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di
pronto soccorso in conformità dei requisiti della vigente normativa.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una
passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso
adeguato e sicuro a bordo della nave.
Allegato III
PRESCRIZIONI MINIME DI
SICUREZZA E DI SALUTE
RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI
SALVATAGGIO
DI SOPRAVVIVENZA
(art. 3, comma 2, lettera d)
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di
applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro
o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.
1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati
dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature
adeguate per recuperare i lavoratori caduti in mare, nonchè di dispositivi di
salvataggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione dei
sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto conto del
numero di persone a bordo e dell'area in cui la nave svolge la sua attività.
2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di
sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono
stato di funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata.
Essi devono essere controllati prima che la nave
lasci il porto e durante il viaggio.
3. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza
sono soggetti a ispezione a intervalli regolari.
4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente
addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.
5. Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o
se l'equipaggio comporta cinque o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun
lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza.
6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o
in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali
esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente
le operazioni da svolgere per l'impiego e il vaneggiamento dei dispositivi di
salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.
I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio
e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.
Allegato IV
PRESCRIZIONIMINIME DI
SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (art. 3, comma 2, lettera e)
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di
applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro
o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.
1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare
in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati
di attrezzature di protezione individuale.
2. Le attrezzature di protezione individuale portate
come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben
contrastante con l'ambiente marino e ben visibili.