DM 21 gennaio 2000, n. 107
Regolamento recante norme tecniche per
l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle
emissioni dei vapori.
(Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000)
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme
tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al
deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o
da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonchè le
relative procedure operative.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "benzina": ogni derivato del petrolio,
con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 -
27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione
di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
b) "vapori": composti aeriformi che
evaporano dalla benzina;
c) "vapori di ritorno": vapori provenienti
dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in
fase di caricazione;
d) "vapori residui": vapori che rimangono
nella cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione
carburanti;
e) "terminale": ogni struttura adibita al
caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito
della struttura;
f) "impianto di distribuzione dei
carburanti": ogni impianto in cui la benzina è erogata nei serbatoi di
carburante dei veicoli a motore da un impianto di deposito fisso;
g) "impianto di deposito": ogni serbatoio
fisso adibito allo stoccaggio di benzina presso un terminale;
h) "impianto di caricamento": ogni
impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili.
Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più
"torri di caricamento";
i) "torre di caricamento": ogni struttura
di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna;
l) "deposito temporaneo di vapori": il
deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso
un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro
terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro
nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi
della presente direttiva;
m) "dispositivo di recupero dei vapori":
l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali
sistemi di deposito temporaneo dei vapori di un terminale;
n) "cisterna mobile": una cisterna di capacità
superiore ad 1m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e
adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un
terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
o) "veicolo-cisterna": un veicolo adibito
al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne;
p) "cisterna fissa": una cisterna fissata
per costruzione stabilmente su di un veicolo (che diviene veicolo- cisterna) o
facente parte integrante del telaio di un veicolo;
q) "carro-cisterna": un complesso
costituito da una sovrastruttura che comprende una o più cisterne ed i loro
equipaggiamenti, ed un telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote,
sospensioni) destinato al trasporto di benzine su rotaia;
r) "nave, nave-cisterna": una nave
destinata alla navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della
direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna, destinata al trasporto di
benzine in cisterne da carico;
s) "preesistente":
1) riferito agli impianti di deposito e di
caricamento della benzina, ogni impianto per il quale è stata concessa
un'autorizzazione specifica di costruzione prima del 3 dicembre 1997, in
conformità alla legislazione nazionale vigente;
2) riferito agli impianti di distribuzione dei
carburanti, ogni installazione realizzata con concessione rilasciata
antecedentemente al 3 dicembre 1997;
3) riferito alle cisterne mobili, ogni cisterna di
tipo omologato prima del 3 dicembre 1997 e costruita entro due mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ogni cisterna costruita ed
approvata in unico esemplare prima del 3 dicembre 1997;
t) "nuovo": impianto di deposito della
benzina, impianto di caricamento, impianto di distribuzione dei carburanti e
cisterna mobile non rientrante nella definizione della lettera s);
u) "quantità movimentata": la quantità
totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di
deposito di un terminale o scaricata da cisterne mobili presso un impianto di
distribuzione dei carburanti nei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
v) "valore di riferimento": il valore
orientativo fornito per la valutazione generale della congruità delle misure
tecniche che figurano negli allegati; non è un valore limite rispetto al quale
misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e impianti di
distribuzione dei carburanti;
z) "responsabile del terminale": soggetto
preposto alla gestione dell'impianto;
aa) "amministrazione competente":
l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
Art. 3.
1. Ai fini del presente decreto i valori di
riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:
a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantità
movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento
e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli
impianti di distribuzione dei carburanti;
b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantità
movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento
e dallo scaricamento di cisterne mobili nei terminali.
Art. 4.
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti
dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi
per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.
2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si
applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge 4 novembre 1997, n. 413, per gli impianti nuovi;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto agli impianti preesistenti, se la quantità movimentata presso
un terminale è superiore a 50.000 tonnellate/anno;
c) dal 1° gennaio 2002 agli impianti preesistenti,
se la quantità movimentata presso un terminale è superiore a 25.000
tonnellate/anno;
d) dal 1° gennaio 2005 a tutti gli impianti di
deposito preesistenti.
Art. 5.
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti
dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere
conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato
II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono
essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche
relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato
III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano
agli impianti preesistenti per il caricamento dei veicolicisterna, dei
carro-cisterna e/o delle navi:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto se la quantità movimentata è superiore a 150.000
tonnellate/anno;
b) dal 1o gennaio 2002 se la quantità movimentata è
superiore a 25.000 tonnellate/anno;
c) dal 1o gennaio 2005 negli altri casi.
3. dal 1o gennaio 2005 le prescrizioni relative alle
attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si
applicano a tutte le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i
terminali.
4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2
e 3 del presente articolo, si applicano ai terminali preesistenti con una
quantità movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e
4 deve essere garantita presso i terminali l'agibilità delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto.
Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al
comma 3, è consentita l'agibilità delle operazioni di caricamento ai veicoli
cisterna a scomparti tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'articolo 6.
Art. 6.
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti
dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per
progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
a) i vapori residui devono essere trattenuti nella
cisterna mobile dopo lo scarico della benzina;
b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle
stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo che i
vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti o dei terminali devono essere raccolti e
trattenuti nella cisterna. Il sistema di raccolta deve consentire la tenuta dei
vapori durante le operazioni di movimentazione. Per i carro-cisterna questa
prescrizione trova applicazione solo se essi forniscono la benzina a impianti
di distribuzione dei carburanti o terminali in cui è utilizzato il deposito
temporaneo dei vapori;
c) salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato
previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono
trattenuti nella cisterna mobile sino alla;
d) le cisterne montate su veicoli-cisterna devono
essere sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori
e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
a) alle cisterne mobili nuove a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413;
b) a tutte le cisterne mobili preesistenti a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i
veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche
dell'allegato III per il caricamento dal basso.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i
veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990,
che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di
vapori in fase di caricamento.
Art. 7.
Caricamento
degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti
e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori.
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti
dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i
nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in
cui è consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per
progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si
applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali
preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
1. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in
vista dell'adeguamento al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti
disposizioni comunitarie.
(Allegati omessi)