www.tuttoambiente.it


DM 25 gennaio 2000

Domeniche ecologiche.

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000)


Art. 1.

Finalità e soggetti interessati

1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile, nonchè alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile.

2. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quelli inclusi negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, citato nelle premesse, i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonchè i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

 

Art. 2.

Aree d'intervento

1. Possono essere cofinanziati interventi che rientrino nelle seguenti aree:

a) iniziative per la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini con tematiche sulla mobilità sostenibile e per un più efficace svolgimento delle quattro "Domeniche ecologiche": 6 febbraio, 5 marzo, 9 aprile e 7 maggio;

b) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, autoveicoli ad esclusiva alimentazione a metano o GPL, autoveicoli dotati di alimentazione "bi-fuel";

c) strumenti per il controllo e la limitazione del traffico nei centri urbani;

d) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 

Art. 3.

Limiti di cofinanziamento

1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera a), il Ministero dell'ambiente assegnerà il cofinanziamento fino ad un massimo di lire 500 per ciascuno degli abitanti interessati dal progetto, e comunque per un importo non superiore al 60% del costo complessivo del progetto stesso.

2. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera b), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo per sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, al 25% per sistemi alimentati a metano/GPL, e al 10% per sistemi "bi-fuel". Il cofinanziamento per detta area è riferito al solo costo d'acquisto del sistema e non alla sua messa in esercizio. Nell'ambito dei sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, se connesse all'acquisto dei mezzi, le spese di installazione di colonnine per la ricarica.

3. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto.

4. Nel costo complessivo dell'intervento non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.

5. Non possono essere cofinanziati interventi che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a qualsiasi titolo concessi.

 

Art. 4.

Richieste di cofinanziamento

1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera a), le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere b), c), d) ed e), le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le richieste, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento e da una scheda riassuntiva che indichi l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, l'area d'intervento di riferimento, la tipologia dell'intervento, le modalità ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi, i costi, la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente comprovata da idonea documentazione. Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà dichiarare, altresì, che per tali interventi non è stato ottenuto nè richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

 

Art. 5.

Valutazione delle richieste

1. L'istruttoria sulle richieste di cofinanziamento sarà svolta a cura dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente, avvalendosi della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle richieste stesse.

2. Con propri decreti, i direttori del servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, definiscono i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi.

 

Art. 6.

Anticipazione del programma di attività del direttore del servizio VIA

1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.

2. Al direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 6.000 milioni a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio, e progetti in materia ambientale) - capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

 

Art. 7.

Anticipazione del programma di attività del direttore del servizio IAR

1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.

2. Al direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 60.000 milioni a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4 (Programmi di tutela ambientale) - capitolo 7082 - C.D.R. 1 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

3. Dette risorse sono ripartite tra le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere b), c), d) ed e), nel seguente modo: lettera b): 40.000 milioni di lire; lettera c): 7.500 milioni di lire; lettera d): 7.500 milioni di lire; lettera e): 5.000 milioni di lire.


www.tuttoambiente.it