DELIB. Albo Rifiuti 1 febbraio 2000
Criteri per l'iscrizione all'albo nella
categoria 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000)
IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto l'art. 30, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ed in particolare, il comma 4, che individua, tra le imprese
tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono
effettuare attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero
dei rifiuti;
Visto, altresì, l'art. 28, comma 7, del citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le procedure
autorizzative per la gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero
dei rifiuti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1,
lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la
determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l'iscrizione all'albo è subordinata
al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per
l'iscrizione all'albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per
l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attività di
cui alla categoria 7 in:
a) gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero dei rifiuti non pericolosi;
b) gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero dei rifiuti pericolosi.
Delibera:
Art. 1.
1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo
nella categoria 7 devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente,
ulteriore documentazione:
a) copia autentica dell'autorizzazione regionale
rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
b) relazione sui costi annuali di gestione dell'impianto
o degli impianti gestiti o che si intendono gestire.
2. La dotazione minima di personale è costituita da:
a) il titolare di impresa individuale;
b) i lavoratori dipendenti;
c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;
d) i soci delle società purchè prestatori d'opera
all'interno dell'impresa.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono individuati in
sede di iscrizione alla sezione regionale competente in relazione alla
tipologia dell'impianto mobile o degli impianti mobili ed al personale
necessario per la gestione dei medesimi.
4. I requisiti del responsabile tecnico delle
imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 sono individuati
nell'allegato sotto la lettera A.
5. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione
di cui al comma 1 si intende soddisfatto per un importo pari ad almeno
un'annualità del costo di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti o che
si intendono gestire. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la
presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti
di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5
miliardi secondo lo schema allegato sotto la lettera B.
Art. 2.
L'efficacia della presente deliberazione decorre
dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli
importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
(Allegati omessi)