DELIB. Albo Rifiuti 1 febbraio 2000
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica
dei beni contenenti amianto.
(Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000)
IL COMITATO DELL'ALBO
NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);
Visti, in particolare l'art. 10, comma 2, lettera
h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre
1994, n. 251);
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi
all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in
prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attività di
bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che
attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione
dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l'iscrizione all'albo è subordinata
al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per
l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attività di
cui alla categoria 10 in:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici
contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a
base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione
convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di
amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto,
filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola,
feltri e materassini di amianto;
Delibera:
Art. 1.
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di
cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono
ripartite, in:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici
contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a
base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da trattamenti di
inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di
amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto,
filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri
e materassini di amianto.
Art. 2.
1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della
presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono
essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera
A.
2. I requisiti professionali del responsabile
tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono
individuati nell'allegato B.
3. Le imprese che intendono iscriversi all'albo
nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa
alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese
devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in
materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza,
producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano
l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento
dell'amianto.
Art. 3.
1. Il requisito di capacità finanziaria per
l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui
all'allegato C. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11,
comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione
di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o
da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi,
secondo lo schema allegato sotto la lettera D, o da una dichiarazione
concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa,
per gli ultimi cinque esercizi.
Art. 4.
1. L'efficacia della presente deliberazione decorre
dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli
importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto
legislativo.
(Allegati omessi)