DLG 4 febbraio 2000, n. 40
Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
(Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o più persone fisiche,
una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza
personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto,
il carico o lo scarico di merci pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il
legale rappresentante dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni
persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le
funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui
all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite
come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su
strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e
successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni
del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di
trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile
interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con
mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia
ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per
vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne
degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3.
Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei
rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo
dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di
formazione professionale di cui al presente decreto.
2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa
ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le
funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite
all'articolo 4.
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le
complete generalità.
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui
all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a
disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.
5. La responsabilità sull'osservanza, da parte
dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del
loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il
consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi
limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai
marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attività di cui al comma
1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico
ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od
accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito
esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di
pericolosità o di inquinamento minimi.
Art. 4.
Obblighi del consulente
1. Il consulente, in seguito alla verifica delle
prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella
quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le
eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza
delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose
nonchè per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di
sicurezza.
2. Il consulente redige la relazione di cui al comma
1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e
delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in
materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
3. Il consulente consegna la relazione di cui al
comma 1 al capo dell'impresa.
4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una
operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato
pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver
raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione
d'incidente.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al
capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 5.
Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza
sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e
scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia,
nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di
formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento
di un apposito esame.
2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le
materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire
il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di
merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui
alle seguenti classi di merci:
a) classe 1 (esplosivi);
b) classe 2 (gas);
c) classe 7 (materie radioattive);
d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e
9 (solidi e liquidi);
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti
petroliferi).
3. Il certificato di formazione professionale è
conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la
tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato
rilasciato.
4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un
periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il
titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun
quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il
permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della
conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la
composizione delle commissioni di esame, nonchè i requisiti e le modalità di nomina
dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame
di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui
al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al
rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonchè
quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da
corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei
candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei
diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento;
per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle
commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
8. Il certificato di formazione professionale
rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea
conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di
consulente in Italia.
Art. 6.
Sanzioni
1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire unmilione a lire seimilioni.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni
del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono
irrogate dal prefetto.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul
territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per
il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della
navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di
continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso
l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.
2. I titolari del certificato provvisorio, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5,
presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai
sensi del comma 5 dello stesso articolo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.
Allegato I
ELENCO DELLE MANSIONI DEL
CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1
I compiti del consulente comprendono in particolare
l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti
il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali
merci:
le procedure volte a far rispettare le norme in
materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la
considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare
esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato
per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
il possesso, da parte del personale interessato
dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli
eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante
il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione
di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate
nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di
carico o scarico;
l'attuazione di misure appropriate per evitare la
ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la considerazione delle disposizioni legislative e
delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto
concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
la verifica che il personale incaricato del
trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci
disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi
connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
l'istituzione di procedure di verifica volte a
garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature
di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle
normative;
l'istituzione di procedure di verifica
dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
Allegato II
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI
ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del
certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza,
quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono
essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto
utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni
e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
procedura di classificazione delle soluzioni e delle
miscele;
struttura dell'enumerazione delle materie;
classi di merci pericolose e principi di
classificazione;
natura delle materie e degli oggetti pericolosi
trasportati;
proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese
le cisterne e i contenitori:
tipi di imballaggi nonchè codificazione e marcatura;
requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni
riguardanti le prove sugli imballaggi;
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
iscrizione sulle etichette di pericolo;
apposizione e eliminazione delle etichette di
pericolo;
segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti
di trasporto:
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
carico completo;
trasporto alla rinfusa;
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
trasporto in contenitori;
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in
comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi
esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
carico e scarico (tasso di riempimento);
sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico
e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
documenti di trasporto;
consegne scritte;
certificato di autorizzazione del veicolo;
certificato di formazione per i conducenti di
veicoli;
attestato di formazione per la navigazione interna;
copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle
istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e
parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia
di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze
inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
Allegato III
MODELLO DI CERTIFICATO DI
CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3
COMUNITÀ EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE)
Certificato n. ..............
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il
certificato:
(Stemma)
Cognome:
................................................……
Nome completo:
..........................................…
Luogo e data di nascita:
................................…
Nazionalità:
............................................……..
Firma del Titolare:
.....................................……
Valido fino al ......... per le imprese di trasporto
di merci
pericolose, nonchè per le imprese che effettuano
operazioni di
carico o scarico connesse a tale trasporto:
() Su strada, validità circoscritta alle merci:
() Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:
() Per via navigabile, validità circoscritta alle
merci:
Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri
Data: ..................
Firma: ............................................
Rinnovato fino al: .............
Data: .............
Firma: ............................................