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DM 8 febbraio 2000

Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2000)


 

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sarà limitato il traffico veicolare privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti presentati da comuni e consorzi di comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e al più efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".

 

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:

a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

 

Art. 3.

Interventi ammissibili al cofinanziamento

1. Sono ammessi al cofinanziamento per le finalità di cui all'art. 1, secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:

a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, negozianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;

b) sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;

c) iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;

d) iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".

2. Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza.

 

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato al coordinamento delle iniziative relative alle "Domeniche ecologiche", l'insieme delle iniziative di cui si richiede il cofinanziamento.

2. Tale istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'insieme delle iniziative proposte nelle diverse domeniche e da una scheda per ciascuna iniziativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:

a) l'ufficio competente;

b) la tipologia dell'intervento;

c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;

d) le modalità e i tempi di realizzazione;

e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;

f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;

g) coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa con particolare riferimento ai mezzi televisivi, radiofonici e alla stampa locale;

h) riferimento a specifici problemi di mobilità dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;

i) capacità di coinvolgimento interattivo della cittadinanza;

l) i risultati attesi;

m) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.

Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto nè richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

3. La relazione descrittiva dell'insieme degli interventi dovrà contenere per ciascuna "Domenica ecologica", in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:

a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al territorio governato dall'amministrazione proponente (km2 e % sul totale);

b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;

c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'ente proponente;

d) tipologia delle iniziative pubbliche e private collegate alle "Domeniche ecologiche" delle quali si intende informare i cittadini;

e) attivazione di specifiche modalità di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica ecologica";

f) azioni per il coinvolgimento interattivo dei cittadini o di loro organizzazioni (ad esempio associazioni di categoria, commercianti, associazioni ambientaliste, sindacati) anche mediante strumenti informatici (ad esempio forum telematico, sito internet);

g) raccordo con le politiche per la mobilità quotidiana volte ad orientare stabilmente verso la mobilità sostenibile il comportamento dei cittadini;

h) attività di verifica ex post circa il comportamento dei cittadini e la loro adesione all'iniziativa attraverso sondaggi a campione, statistiche sull'uso dei trasporti pubblici, eventuali conteggi sulla mobilità ciclo-pedonale, e simili.

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale per l'informazione ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente, entro i quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 5.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;

b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;

c) il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 4.

 

Art. 6.

Valutazione dei progetti proposti

1. La valutazione dei progetti svolta dalla commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, previa verifica delle condizioni di ricevibilità da parte del Servizio VIA.

2. L'attività di valutazione di cui al precedente comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto. Essa darà luogo ad una valutazione di ammissibilità dell'istanza che sarà trasmessa al Servizio VIA per i relativi adempimenti formali.

 

Art. 7.

Modalità di finanziamento

1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell'iniziativa e comunque fino ad un massimo di 500 lire per ciascuno degli abitanti interessati al singolo progetto.

2. L'importo complessivamente assegnato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, non potrà comunque superare la soglia delle 500 lire/abitante residente nel comune interessato.

3. Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 8 del presente decreto.

4. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio VIA all'ente proponente in due fasi:la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6, comma 2;

la seconda, di importo pari al 50% a ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative corredata da copia del materiale prodotto nel corso delle stesse, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonchè dai sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.

 

Art. 8.

Impegno dei fondi

1. Per l'attuazione del presente decreto è impegnata la somma di L. 6.000.000.000 a valere sui fondi a tal fine attribuiti con decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, citato nelle premesse, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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