DM 8 febbraio 2000
Sensibilizzazione e informazione dei
cittadini per le domeniche ecologiche.
(Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2000)
Art. 1.
Finalità
1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche
ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sarà limitato il
traffico veicolare privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti
presentati da comuni e consorzi di comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione
dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e al più efficace
svolgimento delle "Domeniche ecologiche".
Art. 2.
Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze
di cofinanziamento
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento,
qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro
il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:
a) i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000
abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o
caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art.
3, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con
il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;
c) i comuni capoluogo di provincia anche se con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;
d) i consorzi tra comuni la cui popolazione
complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
Art. 3.
Interventi ammissibili al cofinanziamento
1. Sono ammessi al cofinanziamento per le finalità
di cui all'art. 1, secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 4 e 5,
le seguenti tipologie di intervento:
a) campagne di sensibilizzazione e informazione
rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti,
popolazione scolastica, negozianti) condotte attraverso i mezzi di
comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale
informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e
di pagine web;
b) sondaggi d'opinione pre, durante e post lo
svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi;
c) iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo
della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;
d) iniziative direttamente finalizzate al più
efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".
2. Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento
del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione
sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui
comportamenti abituali della cittadinanza.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande di
cofinanziamento
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà
trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente o dal funzionario delegato al coordinamento delle iniziative relative
alle "Domeniche ecologiche", l'insieme delle iniziative di cui si richiede
il cofinanziamento.
2. Tale istanza dovrà essere corredata da una
relazione tecnica descrittiva dell'insieme delle iniziative proposte nelle
diverse domeniche e da una scheda per ciascuna iniziativa, sottoscritta dal responsabile
del procedimento, nella quale siano specificati:
a) l'ufficio competente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero
di cittadini correlativamente coinvolti;
d) le modalità e i tempi di realizzazione;
e) eventuale coinvolgimento di altri operatori
pubblici o privati;
f) eventuale interconnessione con altre iniziative
attivate;
g) coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di
massa con particolare riferimento ai mezzi televisivi, radiofonici e alla stampa
locale;
h) riferimento a specifici problemi di mobilità
dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;
i) capacità di coinvolgimento interattivo della
cittadinanza;
l) i risultati attesi;
m) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto
richiedente, comprovata da idonea documentazione.
Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì
dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto nè richiesto alcun finanziamento
nazionale o comunitario.
3. La relazione descrittiva dell'insieme degli
interventi dovrà contenere per ciascuna "Domenica ecologica", in
quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:
a) dimensione dell'area urbana interdetta al
traffico veicolare privato e sua quota rispetto al territorio governato dall'amministrazione
proponente (km2 e % sul totale);
b) estensione oraria dei provvedimenti di
interdizione al traffico veicolare privato;
c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane
intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione
residente nel territorio di competenza dell'ente proponente;
d) tipologia delle iniziative pubbliche e private
collegate alle "Domeniche ecologiche" delle quali si intende
informare i cittadini;
e) attivazione di specifiche modalità di rilevamento
della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai
provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica
ecologica";
f) azioni per il coinvolgimento interattivo dei
cittadini o di loro organizzazioni (ad esempio associazioni di categoria, commercianti,
associazioni ambientaliste, sindacati) anche mediante strumenti informatici (ad
esempio forum telematico, sito internet);
g) raccordo con le politiche per la mobilità
quotidiana volte ad orientare stabilmente verso la mobilità sostenibile il
comportamento dei cittadini;
h) attività di verifica ex post circa il
comportamento dei cittadini e la loro adesione all'iniziativa attraverso
sondaggi a campione, statistiche sull'uso dei trasporti pubblici, eventuali conteggi
sulla mobilità ciclo-pedonale, e simili.
4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della
documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al
Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale per l'informazione
ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente, entro i quindici giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 5.
Condizioni di ricevibilità
1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle
istanze di cofinanziamento:
a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa
delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;
b) l'appartenenza del soggetto proponente alle
categorie di cui all'art. 2;
c) il rispetto delle modalità di presentazione e
delle scadenze di cui all'art. 4.
Art. 6.
Valutazione dei progetti proposti
1. La valutazione dei progetti svolta dalla
commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, previa verifica delle
condizioni di ricevibilità da parte del Servizio VIA.
2. L'attività di valutazione di cui al precedente
comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative
proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente
decreto. Essa darà luogo ad una valutazione di ammissibilità dell'istanza che
sarà trasmessa al Servizio VIA per i relativi adempimenti formali.
Art. 7.
Modalità di finanziamento
1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del
presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento non
superiore al 60% del costo dell'iniziativa e comunque fino ad un massimo di 500
lire per ciascuno degli abitanti interessati al singolo progetto.
2. L'importo complessivamente assegnato a ciascuno
dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, non potrà comunque superare la soglia
delle 500 lire/abitante residente nel comune interessato.
3. Il Ministero dell'ambiente determinerà la
percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base
del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui
all'art. 8 del presente decreto.
4. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento
sarà trasferito dal Servizio VIA all'ente proponente in due fasi:la prima, di
importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta
giorni dalla approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6,
comma 2;
la seconda, di importo pari al 50% a ricevimento di
idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'ente proponente
circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo
svolgimento delle iniziative corredata da copia del materiale prodotto nel
corso delle stesse, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del
trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonchè dai sondaggi sul
coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica
della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.
Art. 8.
Impegno dei fondi
1. Per l'attuazione del presente decreto è impegnata
la somma di L. 6.000.000.000 a valere sui fondi a tal fine attribuiti con
decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, citato
nelle premesse, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione monitoraggio e progetti in
materia ambientale) - Capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti
organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.