DM 10 febbraio 2000
Metodiche per il controllo del tenore di
benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
(Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000)
Art. 1.
Finalitā e campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le metodiche per il campionamento,
le analisi e la valutazione dei risultati relativi ai controlli sul tenore di
benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine destinate
all'immissione in consumo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per
"benzina", gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei
motori a combustione interna ad accensione comandata, utilizzati per la
propulsione di veicoli e compresi nei codici doganali: NC27100027, 27100029, 27100032,
27100034 e 27100036.
Art. 3.
Definizione della normativa applicabile
1. Per il prelievo dei campioni di benzina si
adottano le norme ISO 3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il
campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171 per il campionamento automatico
in linea.
2. Per la determinazione analitica del contenuto di
benzene deve essere utilizzato il metodo di prova UNICHIM 1135, edizione
settembre 1996, che riporta i dati di precisione, integrato dall'addendum normativo
del febbraio 1999, che ne modifica il testo per quanto concerne il punto 10:
"Espressione dei risultati". Il metodo di prova UNICHIM 1135 citato
si applica fino all'entrata in vigore del decreto di recepimento della
direttiva 98/70/CE. Successivamente deve essere utilizzato il metodo di prova
EN 12177:1998 integrato dall'addendum normativo del maggio 1999 riguardante il
punto 9 del testo "Espressione dei risultati".
3. Per la determinazione analitica del contenuto di
idrocarburi aromatici totali deve essere utilizzato il metodo ASTM D
1319:1995a, senza l'effettuazione della depentanizzazione di cui al paragrafo
10.
4. Per l'interpretazione dei risultati delle misure
deve essere utilizzata la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.
5. Nell'allegato 1 al presente decreto sono
riportate le linee guida per l'applicazione dei metodi sopra definiti e le
procedure operative per l'esecuzione dei controlli.
6. Nell'allegato 2 al presente decreto vengono
riportati i criteri per l'interpretazione dei risultati al fine della verifica
della conformitā delle benzine ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1, della
legge 4 novembre 1997, n. 413.
Art. 4.
Aggiornamenti
Il presente decreto č
aggiornato in accordo con gli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici come
recepiti dal Comitato europeo di normazione (CEN), nonchč sulla base della
pertinente normativa comunitaria.
(Allegati omessi)