Circ. Min. Fin. 17 febbraio 2000, n. 25/E.
Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni. Art. 33 della Legge 23 dic. 1999, n. 488.
Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa
di cui all’art. 49 del D.lgs. 5 feb. 1997, n. 22.
L’art. 33 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni
all’art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l’istituzione della
“tariffa Ronchi” per la gestione dei rifiuti urbani e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l’elaborazione
del metodo normalizzato per definire detta tariffa.
In particolare, il comma 1 dell’art.
33, a modifica dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 22/97, stabilisce che la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a
decorrere “dai termini previsti dal
regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i
quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.
Il regime transitorio cui fa
riferimento la norma citata è quello regolato dall’art. 11, comma 1, del D.P.R.
n. 158/99, come modificato dall’art. 33, comma 6, della legge n. 488/99, che
dispone l’abrogazione, tra l’altro, del secondo periodo della lettera d).
Pertanto, la soppressione della
tassa rifiuti e la contemporanea operatività della “tariffa Ronchi” decorrono
dalle seguenti date:
a)
1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell’anno 1999, un grado di
copertura dei costi superiore all’85 per cento;
b)
1° gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell’anno 1999, un grado di
copertura dei costi tra il 55 e l’85 per cento;
c)
1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell’anno 1999, un grado di
copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano
un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest’ultimo caso, dalla
copertura raggiunta nel 1999.
In rapporto al predetto differimento
dei termini di operatività della “tariffa Ronchi”, la legge finanziaria,
all’art. 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l’abrogazione dell’art. 5,
comma 3, e dell’art. 11, commi 2, 3 e 4, nonché del numero 5 dell’Allegato 1
del D.P.R. n. 158/99, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni
originariamente tenuti all’immediata attuazione del metodo normalizzato e per i
comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione
della stessa in parte fissa ed in parte variabile.
Ferma restando la vigenza della
tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra,
va precisato che, a norma del comma 1-bis,
aggiunto all’art. 49 del D.lgs. n. 22/97 dall’art. 33, comma 2, della legge
finanziaria, rimane comunque salva la facoltà dei comuni di deliberare
l’introduzione sperimentale della “tariffa Ronchi”, già prevista dal comma 16
del ripetuto art. 49, con conseguente disapplicazione anticipata della
normativa tributaria.
Relativamente ai comuni interessati
a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per l’anno 2000, di
una norma analoga a quella contemplata dall’art. 31, comma 7, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l’obbligo di deliberare, entro
il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti
dall’art. 65 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato con l’art. 3,
comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Pertanto, in attuazione delle
disposizioni stabilite da detto art. 65, la tariffa della tassa (TS) viene
determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie
(Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips)
nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni
singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: TS = Cmg x
Ips x Iqs.
In proposito si fa presente che
risulta sostanzialmente coerente con il principio dell’art. 65 l’utilizzazione
dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa
della tassa.
Riguardo ai comuni con popolazione
inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare
n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che l’art. 65 in questione prevede
la possibilità di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a
tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al loro costo di
smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di tariffazione basato sulla
produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell’attività
o uso per unità di superficie tassabile.
La tariffa tributaria adottata in
applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del
servizio preventivato per l’anno 2000, che, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del
D.lgs. n. 507/93, deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri
diretti ed indiretti, nonché delle quote di ammortamento dei mutui per la
costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di
tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
In merito alla copertura del costo
di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai
termini entro i quali i comuni devono provvedere all’integrale copertura dei
costi di gestione attraverso la “tariffa Ronchi” comporti l’automatica
necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della
copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani interni di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 507/93, entro
l’ultimo anno di applicazione della tassa.
Sul piano sistematico, la suddetta
interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha
utilizzato il rinvio ai termini di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. n.
158/99, al solo fine di differire l’applicazione della “tariffa Ronchi”, per la
quale, peraltro, non è più previsto un regime transitorio per l’integrale
copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di
vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura
raggiunto nel 1999, per cui dall’insieme delle disposizioni normative coinvolte
appare desumibile l’intento del legislatore di indurre i comuni ad una graduale
copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i
diversi periodi temporali di vigenza del tributo.
Tutto ciò comporta che i singoli
enti, dalle rispettive date del 1° gennaio 2003, del 1° gennaio 2005 e del 1°
gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo,
l’immediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci
ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di
smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3
dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/99.
In materia di determinazione del
costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di
privativa, si richiama l’attenzione sugli effetti della mancata previsione, per
l’anno 2000, della possibilità di considerare l’intero costo dello spazzamento
in deroga al disposto di cui all’art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. n. 507/93, con la conseguenza che, a differenza
di quanto stabilito per l’anno 1999 ai sensi dell’art. 31, comma 23, della
legge n. 448/98, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di
nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non
inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo
di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 7 del
D.lgs. n. 22/97.
La deduzione forfettaria in
questione si profila necessaria anche in presenza dell’obiettivo di copertura
totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-bis dell’art. 61, riguardando il costo dello spazzamento, fa
esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui
integrale copertura si è reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso
ad apposite disposizioni normative.
In tema di adeguamento del servizio,
si pone in rilievo la necessità di attivazione dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 9,
comma 3, del D.P.R. n. 158/99. Ovviamente, in vigenza della tassa,
l’istituzione della raccolta differenziata non produce effetti per ciò che
concerne le agevolazioni previste dall’art. 49, comma 10, del D. lgs. n. 22/97,
e dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, applicabili in regime di “tariffa
Ronchi”.
Infine, in ordine alla raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, si
rammenta che, a norma degli artt. 38, comma 9, e 41 del D.lgs. n. 22/97, i
relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui
sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell’ambito
dell’accordo di programma quadro ANCI-CONAI, finalizzate alla deduzione dai
costi da coprire con la tassa dell’importo corrisposto dal CONAI.
IL
DIRETTORE GENERALE
(dr. Massimo Romano)