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DM 17 febbraio 2000

Domeniche ecologiche.

(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000)


 

Art. 1.

Finalità e interventi ammissibili al cofinanziamento

1. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati alla:

a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico che utilizzano mezzi ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL, dotati di alimentazione "bi-fuel", compresi ciclomotori e biciclette a pedalata assistita;

b) regolazione e controllo del traffico nei centri urbani mediante sistemi automatizzati, applicazione di "road pricing";

c) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale.

2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al precedente comma è di 55.000 milioni di lire, così ripartite:

misura a): 40.000 milioni di lire;

misura b): 7.500 milioni di lire;

misura c): 7.500 milioni di lire.

3. È ammessa a cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati al completamento delle reti di rilevamento della qualità dell'aria.

Sono destinate al finanziamento di questa misura risorse pari a 5.000 milioni di lire.

 

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:

a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

 

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato, dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento.

2. Tale istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dei progetti proposti e da una scheda sinottica per ciascun progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:

a) l'ufficio competente;

b) la tipologia dell'intervento;

c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;

d) le modalità e i tempi di realizzazione;

e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;

f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;

g) riferimento a specifici problemi di mobilità dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;

h) i risultati attesi, con la quantificazione della riduzione delle emissioni;

i) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.

Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto nè richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

3. La relazione descrittiva degli interventi dovrà contenere, in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:

a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al "territorio governato dall'amministrazione proponente (km2 e % sul totale);

b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;

c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'Ente proponente;

d) attivazione di specifiche modalità di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica ecologica";

e) inquadramento del progetto proposto nell'ambito delle politiche di mobilità urbana del soggetto richiedente.

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente servizio I.A.R entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 4.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;

b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;

c) il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 3.

 

Art. 5.

Valutazione dei progetti proposti

1. La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.

2. L'attività di valutazione di cui al precedente comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto.

Tale attività darà luogo ad una valutazione di ammissibilità del progetto.

3. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R. si provvederà alla individuazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla base di una graduatoria che assumerà come criterio prioritario i risultati attesi per la riduzione delle emissioni inquinanti.

 

Art. 6.

Modalità di finanziamento

1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 26 gennaio 2000, indicato nelle premesse.

2. Il Ministero dell'ambiente determinerà, comunque, la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 7 del presente decreto.

3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal servizio I.A.R. all'Ente proponente in due fasi:

la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3;

la seconda, di importo pari al 50% al ricevimento del programma operativo di dettaglio, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3.

 


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