DM 17 febbraio 2000
Domeniche ecologiche.
(Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000)
Art. 1.
Finalità e interventi ammissibili al cofinanziamento
1. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalità
di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni,
come definiti al successivo art. 2, finalizzati alla:
a) realizzazione, integrazione o completamento di
sistemi di trasporto pubblico che utilizzano mezzi ad emissioni zero o a basse emissioni,
inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas
naturale o GPL, dotati di alimentazione "bi-fuel", compresi
ciclomotori e biciclette a pedalata assistita;
b) regolazione e controllo del traffico nei centri
urbani mediante sistemi automatizzati, applicazione di "road
pricing";
c) promozione dell'impiego di combustibili e
carburanti a basso impatto ambientale.
2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate
al finanziamento dei progetti di cui al precedente comma è di 55.000 milioni di
lire, così ripartite:
misura a): 40.000 milioni di lire;
misura b): 7.500 milioni di lire;
misura c): 7.500 milioni di lire.
3. È ammessa a cofinanziamento, con le modalità di
cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni,
come definiti al successivo art. 2, finalizzati al completamento delle reti di
rilevamento della qualità dell'aria.
Sono destinate al finanziamento di questa misura
risorse pari a 5.000 milioni di lire.
Art. 2.
Soggetti autorizzati alla presentazione delle
istanze di cofinanziamento
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento,
qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro
il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:
a) i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000
abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o
caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art.
3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con
il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;
c) i comuni capoluogo di provincia anche se con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;
d) i consorzi tra comuni la cui popolazione
complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
Art. 3.
Modalità di presentazione delle domande di
cofinanziamento
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà
trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente o dal funzionario delegato, dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento.
2. Tale istanza dovrà essere corredata da una
relazione tecnica descrittiva dei progetti proposti e da una scheda sinottica
per ciascun progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella
quale siano specificati:
a) l'ufficio competente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero
di cittadini correlativamente coinvolti;
d) le modalità e i tempi di realizzazione;
e) eventuale coinvolgimento di altri operatori
pubblici o privati;
f) eventuale interconnessione con altre iniziative
attivate;
g) riferimento a specifici problemi di mobilità
dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;
h) i risultati attesi, con la quantificazione della
riduzione delle emissioni;
i) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto
richiedente, comprovata da idonea documentazione.
Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì
dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto nè richiesto alcun finanziamento
nazionale o comunitario.
3. La relazione descrittiva degli interventi dovrà
contenere, in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:
a) dimensione dell'area urbana interdetta al
traffico veicolare privato e sua quota rispetto al "territorio governato dall'amministrazione
proponente (km2 e % sul totale);
b) estensione oraria dei provvedimenti di
interdizione al traffico veicolare privato;
c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane
intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione
residente nel territorio di competenza dell'Ente proponente;
d) attivazione di specifiche modalità di rilevamento
della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai
provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica
ecologica";
e) inquadramento del progetto proposto nell'ambito
delle politiche di mobilità urbana del soggetto richiedente.
4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della
documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al
Ministero dell'ambiente servizio I.A.R entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.
Condizioni di ricevibilità
1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle
istanze di cofinanziamento:
a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa
delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;
b) l'appartenenza del soggetto proponente alle
categorie di cui all'art. 2;
c) il rispetto delle modalità di presentazione e
delle scadenze di cui all'art. 3.
Art. 5.
Valutazione dei progetti proposti
1. La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta
dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della
commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.
2. L'attività di valutazione di cui al precedente
comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative
proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente
decreto.
Tale attività darà luogo ad una valutazione di
ammissibilità del progetto.
3. Con decreto del direttore generale del servizio
I.A.R. si provvederà alla individuazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla
base di una graduatoria che assumerà come criterio prioritario i risultati
attesi per la riduzione delle emissioni inquinanti.
Art. 6.
Modalità di finanziamento
1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente
decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento nella misura massima
indicata nell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente
GAB/DEC/002/2000 del 26 gennaio 2000, indicato nelle premesse.
2. Il Ministero dell'ambiente determinerà, comunque,
la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla
base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di
cui all'art. 7 del presente decreto.
3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento
sarà trasferito dal servizio I.A.R. all'Ente proponente in due fasi:
la prima, di importo pari al 50% del finanziamento
riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al precedente
art. 5, comma 3;
la seconda, di importo pari al 50% al ricevimento
del programma operativo di dettaglio, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica
del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3.