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D.L. 22 febbraio 2000, n. 31

Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000)


 

Art. 1.

1. In materia di divieto di adibizione al lavoro degli adolescenti, fino al 20 maggio 2000 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Fino alla predetta data non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonchè l'articolo 16, comma 1, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977 del 1967, e lettera c) del medesimo decreto legislativo.

 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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