D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68
Attuazione della direttiva
97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000)
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) la quantità di taluni ingredienti o
categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.".
Art. 2.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. La denominazione di vendita di un prodotto
alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni
della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni
la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che
disciplinano il prodotto stesso.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al
comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e
consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da
informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di
conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali
potrebbe essere confuso.
1-ter. È ugualmente consentito l'uso della
denominazione di vendita sotto la qule il prodotto è legalmente fabbricato e
commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non
sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del
prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere
confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche
informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato
membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa,
dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in
maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale
denominazione.
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater,
il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul
mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso
di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della
sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali
specifiche merceologiche, nonchè indicazioni di utilizzazione.".
Art. 3.
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) la designazione "amido(i) che
figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati di cui
all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine
vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".
Art. 4.
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo
ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la
denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta
di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Art. 5.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante
evidenziato). 1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una
categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un
prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia
generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o
rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e
distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua
denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di
ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai
sensi dell'articolo 9, comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare
nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come
aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di
vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che
la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto
alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con
precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza
l'obbligo dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale,
corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della
loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere
apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità
di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla
categoria di ingredienti in questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Art. 6.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione è la
data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la
dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene
l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente
entro la fine .... negli altri casi.".
Art. 7.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".
Art. 8.
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli
3, 10, comma 7, e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
tre milioni a lire diciotto milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli
4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al
presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove
istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".
Art. 9.
1. È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre
2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente
decreto, purchè conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al
completo smaltimento delle scorte.