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DM 25 febbraio 2000, n. 124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000)


 

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

A tal fine disciplina:

a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;

b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchè le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.

2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto.

In questa definizione sono inclusi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale, nonchè tutte le installazioni e il luogo dove queste sono ubicate, compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato;

f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

g) capacità nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

 

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:

a) inceneritori per carcasse o resti di animali;

b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

d) inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.

 

Art. 4.

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacità nominale dell'impianto di incenerimento nonchè i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.

 

Art. 5.

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi rispettate, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono indicare esplicitamente i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.

 

Art. 6.

Obblighi di comunicazione

1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.

 

Art. 7.

Informazione

1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonchè il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

 

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1;

b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2;

b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.

Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni più sfavorevoli previste, deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale periodo l'autorità competente può consentire deroghe rispetto alla percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo.

3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati;

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW;

c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile;

d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2.

4. Gli impianti preesistenti destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1° luglio 2000.

5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1° luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.

6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di oli usati, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1° luglio 2000.

7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1° luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sarà definitivamente chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore.

8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.

9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1° luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.

 

(Allegati omessi)

 


 

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