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D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 174.

Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi

(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 149 del 28 giugno 2000).


Art. 1

(Campo di applicazione). 1. Il presente decreto disciplina l`immissione sul mercato dei biocidi definiti dall`articolo 2, comma 1, ai fini della loro utilizzazione.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le specialità medicinali disciplinate dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

b) i medicinali veterinari disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

c) i medicinali veterinari e i  medicinali veterinari ad azione immunologica disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

d) i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

e) i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110;

f) le procedure comunitarie per l`autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l`istituzione dell`agenzia europea di valutazione dei medicinali di cui al regolamento (CEE) n. 2309/1993, del consiglio del 22 luglio 1993;

g) i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

h) i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni;

i) gli additivi autorizzati in prodotti alimentari destinati al consumo umano disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1992, n. 525, e successive modificazioni; gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione disciplinati dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;

l) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

m) la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54;

n) la produzione e l`immissione sul mercato degli ovoprodotti disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

o) la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca disciplinati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;

p) la preparazione, l`immissione sul mercato e l`utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità disciplinati al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e successive modificazioni;

q) gli additivi nell`alimentazione degli animali disciplinati dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, e successive modificazioni; taluni prodotti impiegati nell`alimentazione degli animali disciplinati dal decreto ministeriale 13 novembre 1985, e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360; la commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e successive modificazioni;

r) i prodotti cosmetici disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

s) l`immissione in commercio dei prodotti fitosanitari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni.

3. L`applicazione del presente decreto non pregiudica l`osservanza delle disposizioni relative:

a) alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni;

b) al divieto di immissione in commercio e di impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, disciplinati dal decreto ministeriale 27 ottobre 1981, e successive modificazioni;

c) alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi di cui al regolamento (CEE) n. 2455/1992, del consiglio del 23 luglio 1992;

d) all`attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) alla pubblicità ingannevole disciplinata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

4. L`articolo 21 non si applica al trasporto dei biocidi per ferrovia, su strada, su corsi d`acqua navigabili interni, via mare o via aerea.

 

Art. 2.

(Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma di cui sono consegnati all`utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l`azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici, elencati nell`allegato V;

b) biocidi a basso rischio: biocidi contenenti come principio o principi attivi solo uno o più principi tra quelli iscritti negli appositi elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE, non contenenti sostanze pericolose e che, nelle condizioni di uso, presentano solo un rischio non elevato per l`uomo, gli animali e l`ambiente;

c) sostanze note: le sostanze, iscritte nell`apposito elenco predisposto in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE, il cui uso principale non è a scopo biocida ma che trovano alcuni impieghi secondari come biocidi, direttamente o in un prodotto, composto dalla sostanza e da un semplice diluente, che non sia di per sè una sostanza potenzialmente pericolosa, e che non sono commercializzate direttamente per l`impiego come biocidi;

d) principi attivi: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi;

e) sostanze potenzialmente pericolose: qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, che possiede un`intrinseca capacità di provocare effetti negativi sull`uomo, sugli animali o sull`ambiente e che è contenuta o prodotta nel biocida in concentrazione sufficiente a creare tale effetto;

f) organismi nocivi: qualsiasi organismo che abbia effetti dannosi o indesiderati per l`uomo, per le sue attività o per i prodotti che l`uomo impiega o produce, nonché per gli animali e per l`ambiente;

g) residui: una o più sostanze presenti in un biocida, che rimangono nell`ambiente o sui prodotti trattati a seguito dell`impiego del biocida, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla loro degradazione o reazione;

h) immisione sul mercato: qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, compreso il magazzinaggio. Non costituiscono immissioni sul mercato il trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida;

i) formulazione quadro: individuazione di un gruppo di biocidi, destinati allo stesso uso e allo stesso tipo di utilizzatori, contenente gli stessi principi attivi con le medesime caratteristiche. Le relative composizioni devono presentare, rispetto ad un biocida autorizzato in precedenza, solo variazioni, che non incidono né sul grado di rischio presentato né sulla loro efficacia, consistenti in una riduzione della percentuale del principio attivo ovvero nella modifica della composizione in percentuale di uno o più principi non attivi ovvero nella sostituzione di uno o più pigmenti, coloranti o profumi con altri che presentano un rischio uguale o inferiore, tali da non diminuirne l`efficacia;

l) lettera di accesso: documento, firmato dal proprietario o dai proprietari dei dati pertinenti protetti a norma delle disposizioni del presente decreto, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dal Ministero della sanità allo scopo di concedere un`autorizzazione o una registrazione di un biocida.

2. Ai fini del presente decreto trovano applicazione le definizioni recate dall`articolo 2, comma 1, lettere a), b), f) e g) del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

(Autorizzazione all`immissione sul mercato dei biocidi). 1. Il Ministero della sanità, per quanto riguarda gli aspetti ambientali d`intesa con il Ministero dell`ambiente, autorizza ai sensi del presente decreto l`immissione sul mercato e l`utilizzazione nel territorio italiano di un biocida.

2. La decisione in merito alla domanda di autorizzazione è adottata senza ritardo e comunque non oltre il termine di dodici mesi decorrenti dal momento in cui sono disponibili i fascicoli completi di cui all`articolo 9.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 13, qualora il Ministero della sanità, anche su richiesta del soggetto interessato, stabilisca una formulazione quadro, come definita dall`articolo 2, comma 1, lettera i), comunicandola al richiedente, la decisione in ordine alla domanda di autorizzazione relativa ad un nuovo biocida, è adottata previa presentazione da parte del richiedente della lettera di accesso di cui all`articolo 2, comma 1, lettera l), entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda corredata della documentazione di cui all`articolo 9.

4. L`autorizzazione è concessa per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data della prima iscrizione o del rinnovo dell`iscrizione del principio attivo negli elenchi predisposti in sede comunitaria secondo le procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE e comunque per un periodo superiore al termine fissato per il principio attivo nella predetta sede. L`autorizzazione può essere rinnovata, previa verifica della permanenza delle condizioni stabilite nell`articolo 7, commi 1 e 2. Il rinnovo può essere concesso per il periodo necessario a consentire tale verifica.

5. Durante il periodo per il quale è stata concessa, l`autorizzazione può essere riesaminata, in qualsiasi momento, dal Ministero della sanità qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui all`articolo 7, commi 1 e 2. In tale caso l`autorizzazione può essere prorogata per il periodo necessario a completare il riesame. La proroga è in ogni caso dovuta per il tempo necessario a fornire le eventuali ulteriori informazioni richieste al titolare dell`autorizzazione ai fini dell`effettuazione del riesame.

 

Art. 4.

(Registrazione dei biocidi a basso rischio). 1. In deroga a quanto previsto dall`articolo 3, commi 1 e 2, l`immissione sul mercato, e l`utilizzazione di un biocida a basso rischio sono consentite previa registrazione da parte del Ministero della sanità.

2. La decisione in merito alla domanda di registrazione è adottata entro il termine di sessanta giorni decorrente dal momento in cui è disponibile la documentazione completa di cui all`articolo 9, comma 3.

3. Salvo diversa disposizione, si applicano alla registrazione le norme in materia di autorizzazione.

 

Art. 5.

(Sostanze note). 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, l`immissione sul mercato e l`utilizzazione delle sostanze definite dall`articolo 2, comma 1, lettera c), sono consentite senza autorizzazione o registrazione purché tali sostanze siano iscritte nell`apposito elenco predisposto in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE.

 

Art. 6.

(Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni). 1. Fatto salvo quanto previsto dall`articolo 13, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro dell`Unione europea in applicazione delle disposizioni della direttiva 98/8/CE, è autorizzato o registrato in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, rispettivamente entro centoventi giorni o sessanta giorni dal momento in cui il Ministero della sanità riceve la domanda contenente una sintesi del fascicolo di cui all`articolo 9, comma 2, lettera a), e all`allegato I B, sezione X o, a seconda del caso, all`allegato III B, sezione X, e una copia certificata conforme della prima autorizzazione concessa. Ai fini del reciproco riconoscimento della registrazione di un biocida a basso rischio, la domanda deve includere i dati richiesti a norma dell`articolo 9, comma 3, ad eccezione dei dati relativi all`efficacia per i quali è sufficiente una sintesi.

2. Il Ministero della sanità può subordinare l`autorizzazione alla modifica degli elementi di cui all`articolo 21, comma 3, lettere e), f), h), l) e n), affinché siano soddisfatte le condizioni per la concessione dell`autorizzazione, qualora:

a) la specie bersaglio non è presente in quantità nociva;

b) è dimostrata una resistenza o tolleranza inaccettabile al biocida da parte della specie bersaglio;

c) le condizioni di uso, come il clima o il periodo di riproduzione delle specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle del Ministero della sanità in cui il biocida è stato originariamente autorizzato e un`autorizzazione alle stesse condizioni dell`autorizzazione originaria può presentare rischi inaccettabili per l`uomo o per l`ambiente.

3. Qualora il Ministero della sanità ritenga che un biocida a basso rischio registrato da un altro Stato membro dell`Unione europea non corrisponda alla definizione di cui all`articolo 2, comma 1, lettera b), può rifiutarne provvisoriamente la registrazione, dandone comunicazione all`autorità dello Stato ove il biocida è stato registrato, ai fini della verifica del fascicolo. Le autorità interessate, nei novanta giorni decorrenti dalla comunicazione, possono raggiungere un accordo circa la registrazione.

4. Ove, nei casi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della sanità ritenga che per il biocida autorizzato o registrato da un altro Stato membro, non vi siano le condizioni per l`autorizzazione o la registrazione, rifiuta il provvedimento ovvero autorizza o registra a determinate condizioni, notificando la decisione al richiedente, alla commissione europea e agli altri Stati membri dell`Unione europea per l`attivazione della procedura di cui all`articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/8/CE, fornendo loro un documento esplicativo indicante la denominazione, le caratteristiche del prodotto e i motivi della decisione stessa.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni concesse per prodotti appartenenti ai tipi 15, 17 e 23 dell`allegato IV, può essere rifiutato con provvedimento motivato del Ministero dell`ambiente, in conformità al parere espresso dal Ministero della sanità per gli aspetti di competenza. Tale decisione è comunicata alla commissione europea e agli altri Stati membri dell`Unione europea.

 

Art. 7.

(Condizioni per il rilascio dell`autorizzazione). 1. Il Ministero della sanità autorizza l`immissione sul mercato e l`utilizzazione di un biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i principi attivi del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta sede sono soddisfatti;

b) è accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, e ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei fascicoli di cui all`articolo 9 condotta secondo i principi previsti all`allegato V, che il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di uso, delle modalità d`uso del materiale trattato con esso e delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:

1) è sufficientemente efficace;

2) non ha effetti inaccettabili sulla specie bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabile, o provochi sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;

3) non ha effetti inaccettabili di per sè o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell`uomo o degli animali o sulle acque di superficie e sotterranee;

4) non ha effetti inaccettabili di per sè o a livello di residui sull`ambiente per quanto riguarda, in particolare, la sua durata e la sua distribuzione nell`ambiente, con specifico riferimento alla contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili e sotterranee e l`impatto sugli organismi diversi dalle specie bersaglio;

c) la natura e la quantità dei principi attivi in esso contenuti e, se del caso, le impurità e gli altri componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonché i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati I A, I B, II A, II B, III A o III B;

d) le proprietà fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto.

2. L`autorizzazione può essere subordinata al rispetto di ulteriori condizioni necessarie a garantire la conformità alle disposizioni del comma 1.

3. Non è consentito il rilascio dell`autorizzazione di cui al comma 1 per un biocida classificato a norma del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, come “tossico” o “molto tossico”, “cancerogeno di categoria 1 o 2”, “mutageno di categoria 1 o 2”, o “tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2”.

 

Art. 8.

(Revoca o modifica dell`autorizzazione). 1. L`autorizzazione è revocata se:

a) le condizioni di cui all`articolo 7, comma 1, non sono più soddisfatte;

b) risulta che l`autorizzazione è stata rilasciata sulla base di dati per i quali sono state fornite indicazioni false o ingannevoli.

2. Il Ministero della sanità comunica al titolare dell`autorizzazione l`avvio del procedimento di revoca e può accordare un termine per l`eliminazione, il magazzinaggio, la commercializzazione e l`utilizzazione delle giacenze esistenti, la cui durata deve essere fissata in relazione ai motivi della revoca.

3. L`autorizzazione può essere revocata anche qualora il titolare lo richieda, indicandone le ragioni.

4. Qualora il Ministero della sanità o il Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza ritengano necessario, sulla base dell`evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e per la tutela della salute e dell`ambiente, modificare le condizioni di utilizzazione dell`autorizzazione ed in particolare le modalità o i quantitativi impiegati, il Ministero della sanità adotta il conseguente provvedimento.

5. L`autorizzazione può essere modificata anche qualora il titolare lo richieda, indicandone le ragioni.

6. Quando una proposta di modifica riguarda un ampliamento degli usi, il Ministero della sanità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, estende l`autorizzazione a condizione che vengano rispettate le condizioni particolari relative ai principi attivi inseriti negli elenchi di cui all`articolo 7, comma 1, lettera a).

7. Qualora una proposta di modifica dell`autorizzazione preveda cambiamenti delle condizioni particolari cui sono soggetti i principi attivi di cui al comma 6, tali cambiamenti possono essere effettuati solo dopo una valutazione dei principi stessi condotta secondo le procedure di cui all`articolo 11.

8. Le modifiche dell`autorizzazione sono accordate solo se le prescrizioni dell`articolo 7 continuano ad essere soddisfatte.

 

Art. 9.

(Requisiti in materia di autorizzazione e registrazione). 1. La richiesta di autorizzazione o di registrazione è presentata al Ministero della sanità dalla persona responsabile della prima immissione sul mercato del biocida. Tale soggetto deve disporre di una sede permanente nel territorio comunitario.

2. Il richiedente l`autorizzazione relativa ad un biocida presenta al Ministero della sanità:

a) un fascicolo, o una lettera d`accesso, relativo al biocida rispondente ai requisiti di cui all`allegato III B o a quelli di cui all`allegato I B e, ove specificato, alle parti pertinenti dell`allegato II B, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;

b) per ogni principio attivo contenuto nel biocida, un fascicolo, o una lettera d`accesso, rispondente ai requisiti di cui all`allegato III A o a quelli di cui all`allegato I A e, ove specificato, alle parti pertinenti dell`allegato II A, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

3. Il richiedente la registrazione di un biocida a basso rischio, presenta al Ministero della sanità un fascicolo contenente i seguenti dati:

a) richiedente:

1) nome e indirizzo;

2) nomi e indirizzo dei fabbricanti del biocida e dei principi attivi, inclusa l`ubicazione dell`azienda produttrice del principio attivo;

3) se del caso, la lettera di accesso ai dati pertinenti necessari;

b) identità dei biocidi:

1) marchio di fabbrica;

2) composizione completa del biocida;

3) proprietà fisico-chimiche di cui all`articolo 7, comma 1, lettera d);

c) usi previsti:

1) tipo di prodotto e settore di impiego;

2) categoria di utilizzatori;

3) metodi di impiego;

d) dati relativi all`efficacia;

e) metodi analitici;

f) classificazione, imballaggio ed etichettatura, compresa una bozza di etichetta, a norma dell`articolo 21;

g) scheda informativa in materia di sicurezza preparata a norma dell`articolo 22.

4. I fascicoli di cui ai commi 2 e 3 comprendono una descrizione dettagliata e completa degli studi svolti e dei metodi impiegati o un riferimento bibliografico ad essi.

5. Le informazioni fornite nei fascicoli di cui al comma 2 devono consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà di cui all`articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d). A tale fine i fascicoli devono contenere i risultati degli studi di cui agli allegati III A o III B o agli allegati I A e I B e, ove specificato, alle parti pertinenti degli allegati II A e II B.

6. Il richiedente l`autorizzazione o la registrazione, tenuto conto della natura del biocida o dei suoi usi previsti, non è tenuto a fornire al Ministero della sanità informazioni che non risultino necessarie dal punto di vista tecnico o scientifico, purché ne indichi il motivo. Tale motivo può consistere nell`esistenza di una formulazione quadro riguardo alla quale il richiedente abbia diritto di accesso.

7. Il Ministero della sanità può chiedere all`interessato di fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio del biocida. In tale caso il termine stabilito dall`articolo 3, commi 2 e 3, per la valutazione del fascicolo inizia a decorrere dal momento del completamento del fascicolo stesso.

8. La denominazione di un principio attivo deve corrispondere a quella attribuitagli nell`allegato I del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1997, e successive modificazioni o, qualora la denominazione non sia in tale allegato, a quella dell`Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), o, qualora la denominazione non vi sia inclusa, a tale principio attivo deve essere attribuita la denominazione dell`Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Se tale denominazione non esiste, la sostanza deve essere indicata secondo la denominazione chimica, in applicazione delle norme dell`Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

9. Gli studi di cui al comma 5 devono essere effettuati secondo i metodi previsti dall`allegato V del citato decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997. Nel caso in cui un metodo fosse inadeguato o non fosse descritto, gli altri metodi impiegati devono preferibilmente essere riconosciuti a livello internazionale e devono essere giustificati. Se opportuno, gli studi devono essere eseguiti in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modificazioni e al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1998.

10. Qualora esistano dati di prova ottenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto mediante metodi diversi da quelli previsti nell`allegato V del citato decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997, il Ministero della sanità valuta caso per caso se tali dati siano adeguati ai fini del presente decreto e, se occorre, chiede al soggetto interessato di effettuare nuovi studi in base all`allegato V del citato decreto 28 aprile 1997, tenendo conto della necessità di limitare quanto più possibile gli studi su animali vertebrati.

11. Il Ministero della sanità fornisce su richiesta degli altri Stati membri dell`Unione europea o della Commissione europea la documentazione relativa alle domande ricevute comprendente una copia della domanda, la decisione adottata in merito alla stessa, una sintesi dei fascicoli di cui al comma 2, nonché tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione della domanda; se del caso, provvede affinché i richiedenti forniscano una copia della documentazione tecnica di cui al comma 2.

12. Il Ministero della sanità può richiedere che vengano forniti campioni dei preparati e dei relativi ingredienti.

13. Le domande di autorizzazione o di registrazione sono presentate in lingua italiana.

 

Art. 10.

(Immissione sul mercato dei principi attivi). 1. Una sostanza, destinata a essere utilizzata come principio attivo in un biocida o in un biocida a basso rischio, può essere immessa sul mercato per tale uso alle seguenti condizioni:

a) nel caso di principio attivo non presente sul mercato prima del 14 maggio 2000, sia stato trasmesso al Ministero della sanità un fascicolo che soddisfi i requisiti dell`articolo 11, comma 1, unitamente alla dichiarazione che il principio attivo è destinato all`impiego nei biocidi. Questa disposizione non si applica alle sostanze destinate agli usi di cui all`articolo 18;

b) la sostanza sia classificata, imballata ed etichettata in base alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.

2. La condizione di cui al comma 1, lettera a), si considera soddisfatta nell`ipotesi in cui sia stato trasmesso al Ministero della sanità di uno Stato membro dell`Unione europea un fascicolo conforme ai requisiti previsti dall`articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

 

Art. 11.

 (Procedure per l`iscrizione dei principi attivi negli elenchi comunitari). 1. Ai fini dell`iscrizione di un principio attivo negli elenchi stabiliti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 98/8/CE, il richiedente deve trasmettere al Ministero della sanità:

a) un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi i requisiti di cui all`allegato III A o quelli di cui all`allegato I A e, ove specificato, delle parti pertinenti dell`allegato II A;

b) un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti dell`articolo 9, ad eccezione del comma 3.

2. Il Ministero della sanità, se ritiene soddisfatti i requisiti degli allegati III A e III B o quelli di cui agli allegati I A e I B e, se del caso, degli allegati II A e II B, accetta i fascicoli di cui al comma 1 e consente al richiedente di inviare una sintesi dei fascicoli stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell`Unione europea.

3. Entro dodici mesi dall`accettazione dei fascicoli, il Ministero della sanità trasmette il rapporto di valutazione favorevole o contraria all`iscrizione del principio attivo negli elenchi comunitari, alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell`Unione europea e al richiedente.

4. Se in sede di valutazione dei fascicoli risultano necessarie informazioni supplementari ai fini della completa istruttoria del caso, il termine di cui al comma 3 è sospeso dalla data della richiesta di informazioni aggiuntive fino al momento in cui l`autorità stessa riceve quanto richiesto. Di tale circostanza viene data comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell`Unione europea.

 

Art. 12.

(Condizioni per l`iscrizione dei principi attivi). 1. L`iscrizione negli elenchi di cui all`articolo 12 dei principi attivi contenuti nei biocidi e nei biocidi a basso rischio e delle sostanze note subordinata al rispetto alle condizioni di cui all`articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).

2. Un principio attivo destinato ad essere utilizzato in un biocida a basso rischio non può essere iscritto se è classificato, ai sensi dell`articolo 2 del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, come cancerogeno, mutageno, tossico per il ciclo riproduttivo, sensibilizzante, ovvero è suscettibile di bioaccumulazione e non è facilmente degradabile.

3. L`iscrizione di cui al comma 1 può essere subordinata al rispetto di requisiti concernenti:

a) il livello minimo di purezza del principio attivo;

b) la natura e il tenore massimo di talune impurità;

c) il tipo di prodotto in cui può essere impiegato;

d) le modalità e il settore d`uso;

e) la designazione delle categorie di utilizzatori;

f) altre condizioni particolari derivanti dalla valutazione delle informazioni contenute nei fascicoli.

4. L`iscrizione di cui al comma 1 può inoltre essere subordinata alla definizione di:

a) un livello ammissibile di esposizione dell`operatore (LAEO), se necessario;

b) se del caso, una dose giornaliera ammissibile (DGA) per l`uomo, ed un limite massimo di residui (LMR);

c) un grado di persistenza nell`ambiente e un impatto sull`ambiente e sugli organismi non bersaglio.

5. L`iscrizione di un principio attivo destinato a essere utilizzato in un biocida a basso rischio può fare riferimento alla gamma di concentrazioni a cui il principio può essere utilizzato.

6. L`iscrizione di cui al comma 1 è limitata ai tipi di prodotti di cui all`allegato V per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell`articolo 9.

7. L`iscrizione può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori a 10 anni. L`iscrizione iniziale e ogni rinnovo dell`iscrizione possono essere riesaminati in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i requisiti di cui al presente articolo non sono più soddisfatti. Se necessario, i rinnovi possono essere accordati solo per il periodo minimo necessario a completare il riesame, se è stata presentata una domanda in tal senso, e sono accordati per il periodo necessario a fornire le ulteriori informazioni richieste a norma dell`articolo 11, comma 4.

8. L`iscrizione può essere rifiutata o cancellata qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) la valutazione del principio attivo dimostri che, nelle normali condizioni in cui esso può essere utilizzato in biocidi autorizzati, sussistono rischi preoccupanti per la salute e l`ambiente;

b) ci sia un altro principio attivo già iscritto per lo stesso tipo di prodotto che, sulla base delle conoscenze scientifiche o tecniche, presenti un rischio notevolmente inferiore per la salute o per l`ambiente.

9. Il rifiuto o la cancellazione di cui al comma 8 avvengono alle seguenti condizioni:

a) riguardano solo principi attivi la cui diversità chimica è sufficiente a ridurre al minimo l`insorgere di resistenza nell`organismo bersaglio;

b) sono adottati solo con riferimento ai principi attivi che, qualora usati in condizioni normali in biocidi autorizzati, presentano un livello di rischio notevolmente diverso o ai principi attivi utilizzati in prodotti appartenenti allo stesso tipo di prodotti;

c) sono adottati solo dopo aver dato, se necessario, la possibilità di acquisire esperienza dall`utilizzazione pratica, ove non fosse già disponibile.

10. La decisione di cancellare un`iscrizione non ha effetto immediato, ma viene differita per un periodo di non oltre quattro anni dalla data della decisione stessa.

 

Art. 13.

 (Utilizzazione dei dati in possesso del Ministero della sanità a beneficio di altri richiedenti). 1. Il Ministero della sanità non può utilizzare le informazioni di cui all`articolo 9, relative ad un principio attivo, a beneficio di un secondo o di altri richiedenti a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il secondo o gli altri richiedenti dispongono di una lettera di accesso che autorizza l`uso delle informazioni;

b) nel caso di un principio attivo che non sia già sul mercato alla data del 14 maggio 2000, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data in cui il principio è iscritto per la prima volta negli elenchi comunitari;

c) nel caso di un principio attivo presente in commercio alla data del 14 maggio 2000:

1) per un periodo di dieci anni dalla predetta data per le informazioni presentate ai fini dell`applicazione del presente decreto;

2) per un periodo di dieci anni dall`iscrizione di un principio attivo per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno della prima iscrizione del principio stesso o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo;

d) nel caso di informazioni supplementari presentate per la prima volta, per mutamento dei requisiti di iscrizione o per mantenimento dell`iscrizione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione dopo il ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di cinque anni non scada prima del periodo di cui al comma 1, lettere b) e c); in tal caso, il termine di cinque anni è prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati.

2. Il Ministero della sanità non può utilizzare le informazioni di cui all`articolo 9, relative ad un biocida e ad un biocida a basso rischio, a beneficio di un secondo o di altri richiedenti a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il secondo o gli altri richiedenti dispongono di una lettera di accesso che autorizza l`uso delle informazioni;

b) nel caso di un biocida o di un biocida a basso rischio contenente un principio attivo che non sia già sul mercato alla data del 14 maggio 2000, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione;

c) nel caso di un biocida o di un biocida a basso rischio contenente un principio attivo presente in commercio alla data del 14 maggio 2000:

1) per un periodo di dieci anni dalla predetta data per le informazioni presentate ai fini dell`applicazione del presente decreto;

2) per un periodo di dieci anni dall`iscrizione di un principio attivo negli elenchi dei biocidi di cui all`articolo 11 per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno della prima iscrizione del principio stesso o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo;

d) nel caso di informazioni presentate per la prima volta, per mutamento delle condizioni di autorizzazione o di registrazione di un biocida o per mantenimento dell`iscrizione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione dopo il ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di cinque anni non scada prima del periodo di cui alle lettere b) e c); in tal caso, il termine di cinque anni è prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati.

3. Le informazioni indicate ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dal Ministero della sanità nell`ambito della procedura finalizzata all`adozione della decisione di cui all`articolo 12, comma 8.

 

Art. 14.

 (Cooperazione nell`uso dei dati). 1. Fatto salvo quanto disposto dall`articolo 13, nel caso di un biocida già autorizzato o registrato a norma degli articoli 3 e 4, il Ministero della sanità può accettare che un secondo o altri richiedenti possano avvalersi dei dati forniti dal primo richiedente, purché dimostrino che il biocida è simile e i principi attivi in esso contenuti sono gli stessi già autorizzati in precedenza, anche per quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze.

2. Prima di compiere esperimenti in cui sono coinvolti vertebrati, chi intende presentare una domanda di autorizzazione per biocidi chiede al Ministero della sanità:

a) se il biocida per il quale si intende presentare una domanda sia simile ad un biocida già autorizzato;

b) il nome e l`indirizzo dei titolari delle autorizzazioni.

3. Nel caso di cui al comma 2 il richiedente allega documenti attestanti che intende presentare la domanda di autorizzazione per proprio conto e che sono disponibili le altre informazioni previste di cui all`articolo 9, comma 2.

4. Il Ministero della sanità, accertata l`intenzione del richiedente di presentare la domanda di cui al comma 2, fornisce il nome e l`indirizzo dei titolari di analoghe autorizzazioni precedenti e comunica ai titolari delle autorizzazioni precedenti il nome e l`indirizzo del richiedente.

5. I titolari di autorizzazioni precedenti e il richiedente fanno quanto è ragionevolmente necessario per trovare un accordo circa lo scambio di informazioni, in modo da evitare, se possibile, ripetizioni di esperimenti su vertebrati.

6. Con decreto del Ministro della sanità da emanare di concerto con il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, per i casi di mancato accordo fra le parti interessate, le modalità della messa in comune delle informazioni di cui al comma 5 e la procedura di utilizzazione delle stesse, assicurando un ragionevole equilibrio fra gli interessi delle parti.

 

Art. 15.

 (Nuove informazioni). 1. Il titolare di un`autorizzazione o di una registrazione di un biocida comunica senza ritardo al Ministero della sanità e al Ministero dell`ambiente, le informazioni in merito ad un principio attivo o ad un biocida che lo contenga e che possono avere conseguenze sul permanere dell`autorizzazione o della registrazione, tra cui in particolare:

a) le nuove conoscenze o informazioni sugli effetti che il principio attivo o il biocida hanno sull`uomo o sull`ambiente;

b) le modifiche nella fonte o nella composizione del principio attivo;

c) le modifiche nella composizione di un biocida;

d) lo sviluppo di resistenza al biocida;

e) le modifiche di carattere amministrativo o altri aspetti, quali il tipo di imballaggio.

2. Il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri dell`Unione europea e alla Commissione europea le informazioni ricevute in merito agli effetti potenzialmente dannosi per l`uomo o per l`ambiente o in merito alla nuova composizione di un biocida, dei suoi principi attivi, impurezze, altri componenti o residui.

 

Art. 16.

 (Deroghe ai requisiti). 1. In deroga agli articoli 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito il Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, può autorizzare per un periodo massimo di centoventi giorni l`immissione sul mercato di biocidi non conformi alle disposizioni del presente decreto, per un`utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso il Ministero della sanità informa immediatamente gli altri Stati membri dell`Unione europea e la Commissione europea del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato. Il provvedimento può essere rinnovato, revocato o prolungato nella sua durata in conformità alle decisioni adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 15, paragrafo 1, e 28 della direttiva 98/8/CE.

2. In deroga all`articolo 7, comma 1, lettera a), e finché un principio attivo non è iscritto negli elenchi dei biocidi di cui all`articolo 11, il Ministero della sanità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, può autorizzare a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, l`immissione sul mercato di biocidi contenenti un principio attivo non compreso in tali elenchi e non ancora in commercio alla data del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli della ricerca e sviluppo scientifici e di processo come definiti dall`articolo 2, comma 1, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni.

3. L`autorizzazione può essere rilasciata solo se il Ministero della sanità ritiene che:

a) il principio attivo soddisfa i requisiti dell`articolo 12;

b) si può prevedere che il biocida soddisfa le condizioni dell`articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nessun altro Stato membro dell`Unione europea, sulla base della sintesi ricevuta, presenti obiezioni legittime a norma dell`articolo 19, comma 2, in merito alla completezza dei fascicoli.

4. Il Ministero della sanità revoca l`autorizzazione temporanea in conformità alla decisione adottata in sede comunitaria in esito alle procedure di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 27 e 28, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

5. Nel caso in cui al termine del periodo di tre anni non sia completata la valutazione dei fascicoli per l`iscrizione di un principio attivo negli elenchi dei biocidi, il Ministero della sanità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, può prolungare temporaneamente l`autorizzazione del prodotto per un periodo massimo di un anno, purché vi siano buoni motivi per ritenere che il principio attivo soddisfa i requisiti di cui all`articolo 10. Il Ministero della sanità informa del provvedimento la Commissione europea e gli altri Stati membri dell`Unione europea.

 

Art. 17.

 (Misure transitorie). 1. In ulteriore deroga agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 1, e 9, commi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni del comma 2, il Ministero della sanità, per un periodo di dieci anni decorrente dal 14 maggio 2000, può applicare la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. In particolare il Ministero della sanità può autorizzare, ai sensi dell`articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, l`immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non compresi negli elenchi dei biocidi di cui all`articolo 11, che si trovano sul mercato alla predetta data quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli della ricerca e sviluppo scientifici e di processo come definiti dall`articolo 2, comma 1, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 52 del 1997 e successive modificazioni.

2. In seguito alla decisione, adottata in sede comunitaria secondo le procedure degli articoli 16, paragrafi 3 e 4, 28, paragrafo 3, e 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di includere o non includere un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o di limitarne l`immissione sul mercato o l`uso, il Ministero della sanità revoca o modifica, a seconda dei casi, le autorizzazioni o le registrazioni.

3. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

 

Art. 18.

 (Ricerca e sviluppo). 1. In deroga agli articoli 3 e 4, l`immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o registrato o di un principio attivo destinato esclusivamente all`impiego in un biocida di un biocida a basso rischio, può essere effettuata solo ai fini di esperimenti o di test a scopo di ricerca o sviluppo alle seguenti condizioni:

a) nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, gli interessati preparano, e conservano la documentazione descrittiva dell`identità del biocida o del principio attivo, dei dati dell`etichetta, delle quantità somministrate e del nome e l`indirizzo delle persone che hanno ricevuto il biocida o il principio attivo, e compilano un fascicolo contenente tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sulla salute dell`uomo o degli animali o all`impatto sull`ambiente. Se richieste, dette informazioni sono fornite al Ministero della sanità;

b) nel caso di ricerca e sviluppo di processo, le informazioni di cui alla lettera a) sono notificate al Ministero della sanità o alla competente autorità dello Stato membro dell`Unione europea nel cui territorio avviene l`immissione sul mercato prima che la ricerca sia effettuata e in cui gli esperimenti o i test devono essere eseguiti.

2. Un biocida non autorizzato o registrato o un principio attivo impiegato esclusivamente in un biocida o in un biocida a basso rischio, non possono essere immessi sul mercato ai fini di epserimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell`ambiente, a meno che il Ministero della sanità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, non abbia esaminato i dati disponibili e rilasciato un`autorizzazione ai fini di dette prove che limiti i quantitativi da utilizzare e le aree da trattare e prescriva eventuali ulteriori condizioni.

3. Qualora le prove di cui ai commi 1 e 2 si svolgano in uno Stato membro dell`Unione europea diverso da quello in cui il prodotto verrà immesso sul mercato, il richiedente deve ottenere l`autorizzazione per gli esperimenti o i test dal Ministero della sanità nel cui territorio devono essere svolti.

4. Qualora gli esperimenti o i test di cui ai commi 1 e 2 dovessero produrre effetti nocivi per la salute dell`uomo o degli animali o avere conseguenze negative inaccettabili per l`ambiente, il Ministero della sanità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell`ambiente per gli aspetti di competenza, può vietarli oppure consentirne la realizzazione alle condizioni che ritiene necessarie ai fini predetti.

 

Art. 19.

 (Scambio di informazioni). 1. Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la Commissione europea in merito a tutti i biocidi autorizzati o registrati o per i quali l`autorizzazione o la registrazione è stata rifiutata, modificata, rinnovata o revocata, indicando almeno:

a) il nome o la ragione sociale del richiedente o del titolare dell`autorizzazione o della registrazione;

b) la denominazione commerciale del biocida;

c) il nome e la quantità di ogni principio attivo presente nel prodotto, nonché il nome e il tenore di ciascuna sostanza pericolosa di cui all`articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, e la rispettiva classificazione;

d) il tipo di prodotto e l`uso o gli usi per i quali è autorizzato;

e) il tipo di formulazione;

f) tutti i limiti stabiliti per i residui;

g) le condizioni dell`autorizzazione e, se del caso, le ragioni della modifica o della revoca dell`autorizzazione stessa;

h) l`eventuale specificità del biocida.

2. Qualora il Ministero della sanità riceva una sintesi dei fascicoli a norma dell`articolo 11, comma 2, ed abbia motivi per ritenere che i fascicoli sono incompleti, li comunica immediatamente all`autorità competente responsabile della valutazione dei fascicoli e ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell`Unione europea.

3. Il Ministero della sanità redige un elenco annuale dei biocidi autorizzati o registrati e lo comunica agli altri Stati membri dell`Unione europea e alla Commissione europea.

 

Art. 20.

 (Riservatezza). 1. Fatto salvo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, nel caso in cui il richiedente l`autorizzazione o la registrazione ritiene che la diffusione di talune informazioni, potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale può chiedere al Ministero della sanità che tali informazioni vengano considerate riservate e comunicate soltanto alle autorità competenti degli altri Stati membri dell`Unione europea e alla Commissione europea. In tale caso devono essere fornite le relative giustificazioni.

2. Fatte salve le informazioni di cui al comma 4 e le disposizioni del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, il Ministero della sanità provvede, su richiesta dell`interessato, a garantire la riservatezza sulla composizione integrale delle formule dei prodotti.

3. Il Ministero della sanità decide, sulla scorta delle prove documentali fornite dal richiedente, quali informazioni siano riservate a norma del comma 1. Tali informazioni sono trattate come riservate anche dalle autorità competenti degli altri Stati membri dell`Unione europea e dalla Commissione europea.

4. Dopo il rilascio dell`autorizzazione, la riservatezza non si applica:

a) al nome e indirizzo del richiedente;

b) al nome e indirizzo del produttore del biocida;

c) al nome e indirizzo del produttore del principio attivo;

d) alle denominazioni e al contenuto del principio attivo o dei principi attivi contenuti nel biocida e alla denominazione del biocida;

e) alla denominazione di altre sostanze ritenute pericolose a norma del decreto legislativo n. 52 del 1997 e che contribuiscono alla classificazione del prodotto;

f) ai dati fisico-chimici concernenti il principio attivo e il biocida;

g) ai mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida;

h) alla sintesi dei risultati degli studi di cui all`articolo 9 per accertare l`efficacia del principio attivo o del prodotto e gli effetti sull`uomo, sugli animali e sull`ambiente e, se opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza;

i) alle modalità e precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il magazzinaggio, il trasporto e l`utilizzazione, nonché ai rischi d`incendio o di altra natura;

l) alla scheda informativa in materia di sicurezza;

m) ai metodi di analisi di cui all`articolo 7, comma 1, lettera c);

n) alle modalità di eliminazione del prodotto e del suo imballaggio;

o) alle procedure da seguire e alle misure da adottare in caso di perdita o fuga;

p) alle misure di pronto soccorso e ai consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di danni alle persone.

5. Qualora il richiedente, il produttore o l`importatore del biocida o del principio attivo fornisca informazioni considerate in precedenza riservate, è tenuto a darne comunicazione al Ministero della sanità.

 

Art. 21.

 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi). 1. I biocidi sono classificati, imballati ed etichettati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1998.

2. I prodotti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di confusione e, se accessibili al pubblico, contengono componenti che ne scoraggiano il consumo.

3. Le indicazioni contenute sull`etichetta non devono essere ingannevoli né esagerare le proprietà del prodotto e in nessun caso riportare le diciture “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, o indicazioni analoghe. Inoltre, sull`etichetta devono figurare in modo chiaro e indelebile le seguenti indicazioni:

a) l`identità di ciascun principio attivo e la sua concentrazione in unità metriche;

b) il numero di autorizzazione attribuito al biocida dal Ministero della sanità;

c) il tipo di preparato;

d) gli usi per i quali è stato autorizzato il biocida;

e) le istruzioni per l`uso e la dose, espressa in unità metriche, per ogni tipo d`impiego previsto secondo i termini dell`autorizzazione;

f) informazioni particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti o indiretti ed eventuali istruzioni per interventi di pronto soccorso;

g) qualora sia allegato un apposito foglio di istruzioni, la dicitura “Prima dell`uso leggere le istruzioni accluse”;

h) istruzioni per l`eliminazione sicura del biocida e del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di riutilizzo dell`imballaggio;

i) il numero di lotto del preparato o la denominazione e la data di scadenza in condizioni normali di magazzinaggio;

l) il tempo d`azione necessario al biocida, l`intervallo da rispettare tra le applicazioni del biocida o tra l`applicazione e l`uso successivo del prodotto trattato, o l`accesso successivo dell`uomo o degli animali all`area dove è stato impiegato il biocida, compresi i particolari relativi ai mezzi e alle disposizioni di decontaminazione nonché alla durata di aerazione necessaria delle zone trattate; particolari relativi alla pulizia specifica degli apparecchi; informazioni particolari relative alle precauzioni da prendere durante l`impiego, il magazzinaggio e il trasporto;

m) le categorie di utilizzatori a cui è limitato l`impiego nel biocida;

n) informazioni su eventuali pericoli specifici per l`ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle disposizioni per evitare l`inquinamento delle acque;

o) per i biocidi microbiologici, le prescrizioni in materia di etichettatura a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b), d), g) e m), devono figurare sempre sull`etichetta del prodotto.

5. Le indicazioni di cui al comma 3, lettere c), e), f), h), i), l) e n), possono figurare in altre zone dell`imballaggio o su un foglio di istruzioni allegato all`imballaggio. Ai fini del presente decreto, queste informazioni sono considerate parte integrante dell`etichetta.

6. All`imballaggio e all`etichettatura di un biocida definito come insetticida, acaricida, rodoenticida, avicida o molluschicida, autorizzato a norma del presente decreto e soggetto alle condizioni di classificazione, imballaggio ed etichettatura di cui al decreto del Presidente della Repubblia 24 maggio 1988, n. 223, possono essere apportati i cambiamenti eventualmente richiesti in base alla richiamata normativa, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni in materia d`autorizzazione previsti dal presente decreto.

7. Il Ministero della sanità può richiedere che siano forniti campioni, modelli o bozze dell`imballaggio, dell`etichetta e dei fogli di istruzioni.

8. È consentita l`immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell`etichetta siano redatte in lingua italiana.

 

Art. 22.

 (Schede informative in materia di sicurezza). 1. Per consentire agli utilizzatori professionali ed industriali e, se del caso, ad altri utilizzatori dei biocidi, di prendere le misure necessarie per la protezione dell`ambiente e della salute nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell`immissione sul mercato di un biocida classificato come pericoloso a norma del decreto legislativo n. 285 del 1998, o di un principio attivo impiegato esclusivamente in un biocida o di un biocida a basso rischio, deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario del prodotto, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell`osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell`ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, entro centottanta giorni dalla data di entrata di pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 23.

 (Pubblicità). 1. Ogni annuncio pubblicitario relativo ad un biocida è accompagnato dalla seguente dicitura “Usare i biocidi con cautela. Prima dell`uso leggere sempre l`etichetta e le informazioni sul prodotto”.

2. La dizione di cui al comma 1 deve essere chiaramente distinguibile rispetto al resto dell`annuncio pubblicitario.

3. Il termine “biocidi” può essere sostituito, nel corpo dell`annuncio, da una descrizione accurata del tipo di prodotto pubblicizzato, che ne evidenzi il tipo e la funzione.

4. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non devono riportare dizioni riferite al prodotto in modo da generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l`uomo o l`ambiente. In ogni caso la pubblicità di un biocida non può contenere le diciture “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo” o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell`utilizzatore.

5. Ai fini dell`osservanza delle disposizioni del presente articolo si applica la normativa prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai biocidi non si applicano le disposizioni di cui all`articolo 201, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265.

 

Art. 24.

 (Controlli antiveleno). 1. L`Istituto superiore di sanità è l`organismo designato incaricato di ricevere dal Ministero della sanità le informazioni relative ai biocidi immessi sul mercato, compresa la loro composizione chimica, e di rendere disponibili tali informazioni nei casi di sospetto avvelenamento causato da biocidi. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista dell`adozione di misure preventive e curative, specie in casi di emergenza.

2. Il Ministero della sanità vigila affinché l`Istituto superiore di sanità presenti tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute, e affinché le informazioni non siano utilizzate per scopi diversi da quelli di cui al comma 1.

3. I fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscono all`Istituto superiore di sanità tutte le informazioni che esso richiede per poter svolgere il compito di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare di concerto con il Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono specificate le modalità di raccolta delle informazioni richieste ai sensi del comma 3.

5. Il Ministero della sanità, entro il 14 maggio 2003, fornisce all`Istituto superiore di sanità le informazioni di cui al comma 1 relative ai biocidi già sul mercato alla data del 14 maggio 2000.

 

Art. 25.

 (Controlli). 1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito per gli aspetti ambientali il Ministro dell`ambiente, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di effettuazione di un programma annuale di controllo sui biocidi immessi sul mercato al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto.

2. Ogni tre anni a decorrere dal 14 maggio 2000, il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea, entro il 30 novembre del terzo anno, una relazione sulle azioni intraprese riguardo ai controlli effettuati, nonché informazioni su eventuali casi di avvelenamento causato dai biocidi.

 

Art. 26.

(Clausola di salvaguardia). 1. Qualora un biocida autorizzato o registrato ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 rappresenti un rischio inaccettabile per la salute dell`uomo o degli animali o dell`ambiente, il Ministero della sanità, anche su proposta del Ministero dell`ambiente per quanto attiene gli aspetti ambientali, può limitarne o proibirne provvisoriamente l`uso o la vendita. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell`unione europea di tale decisione e ne indica i motivi.

 

Art. 27.

 (Sanzioni). 1. Salvo quanto previsto dall`articolo 18, comma 1, è punito con l`arresto fino a tre mesi e con l`ammenda da lire un milione a lire un dieci milioni chiunque immette sul mercato un biocida senza l`autorizzazione prescritta dal presente decreto.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di mancata o non corretta osservanza delle condizioni cui è subordinata l`autorizzazione del biocida e nel caso di mancata o non corretta osservanza dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, in relazione ad un biocida o una sostanza destinata ad essere utilizzata come principio attivo in un biocida, ai sensi degli articoli 8, comma 2, 18, commi 2 e 4, e 26.

3. Fatto salvo quanto previsto dall`articolo 18, comma 1, è punito con l`ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione prescritta dal presente decreto.

4. La stessa sanzione di cui al comma 3 si applica nel caso di mancata o non corretta osservanza delle condizioni a cui è subordinata la registrazione del biocida a basso rischio e nel caso di mancata o non corretta osserva dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, in relazione ad un biocida a basso rischio o ad una sostanza destinata ad essere utilizzata come principio attivo in un biocida a basso rischio, ai sensi degli articoli 8, comma 2, 18, commi 2 e 4, e 26.

5. È punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni la violazione delle disposizioni di cui all`articolo 15, comma 1.

 

Art. 28.

 (Modifica degli allegati). 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell`ambiente, dell`industria, del commercio e dell`artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono apportate agli allegati le modifiche conseguenti alle decisioni comunitarie.

 

Art. 29.

(Commissione consultiva). 1. Presso il Ministero della sanità è istituita la commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

il direttore del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità che la presiede;

due rappresentanti del Ministero della sanità competenti per materia;

tre rappresentanti del Ministero della sanità per gli aspetti sanitari e tossicologici;

tre rappresentanti dell`Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;

due rappresentanti del Ministero dell`industria del commercio e dell`artigianato per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro;

un rappresentante del Ministero dell`università e della ricerca scientifica e tecnologica per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli aspetti relativi alla pesca e all`acquacoltura.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono nominati i componenti della commissione ed i loro sostituti. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

4. La commissione provvede a:

a) esprimere parere sulla documentazione concernente l`iscrizione di nuovi principi attivi negli elenchi comunitari e sul rinnovo decennale degli stessi;

b) valuta ed esprime parere sulla documentazione concernente la registrazione biocida a basso rischio;

c) esprime parere sulla richiesta di riconoscimento di formulazione quadro;

d) esprime parere sulla documentazione inviata per l`autorizzazione e registrazione di biocidi e delle modifiche di autorizzazione nonché nel loro rinnovo decennale;

e) esprime parere sulla documentazione inviata per l`iscrizione delle sostanze note;

f) esprime parere sulla documentazione inviata per mutuo riconoscimento;

g) esprime parere sulla documentazione inviata per l`autorizzazione alla sperimentazione;

h) esprime pareri su richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità e dell`ambiente nonché dell`Istituto superiore di sanità inerenti biocidi nonché su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale.

 

Art. 30.

(Tariffe). 1. Le spese derivanti dalle procedure connesse alla attività da espletare da parte del Ministero della sanità, ai sensi del presente decreto, sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della sanità di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell`ambiente e dell`industria, del commercio e dell`artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero della sanità avvia le procedure relative all`attività di cui al comma 1, previa esibizione della ricevuta attestante l`avvenuto pagamento delle tariffe di cui al comma 1.

 

 (Allegati omessi).


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