www.tuttoambiente.it


CIRC. (Min. Trasp.) 6 marzo 2000, n. U di G.MOT N. A9 - prot. 513/4915/10.

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.

(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)


Introduzione.

0. Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.

1. Rilascio del certificato provvisorio di consulente.

1.0. Introduzione.

Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7 (disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato "provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. È evidente, visto l'art. 1, comma 1, sub-b), del decreto legislativo, che il certificato provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, secondo modalità ed entro il termine, che verranno stabiliti con i decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

 

1.1. Domanda di rilascio.

Chiunque - purchè titolare o dipendente di impresa di cui all'art. 1, comma 1a), del decreto legislativo - intenda avvalersi di tale disposizione, potrà rivolgere istanza all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.

La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Nella domanda dovrà inoltre essere precisata la modalità, o le modalità, per cui il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:

dati anagrafici;

residenza - domicilio;

titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);

indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo, precisando inoltre la sede e l'attività dell'impresa stessa;

data di inizio rapporto;

tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o dipendente);

tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalità di trasporto utilizzate (stradale, ferroviaria);

b) versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L. 40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali stessi.

 

1.2. Rilascio del certificato provvisorio.

L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Il certificato in questione dovrà essere completato, oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di marca operativa, da indicare alla voce "certificato n. ....."; la validità è improrogabilmente limitata a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17 settembre 2001. Le modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovrà perciò essere indicato "SI" per la modalità, o le modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero "NO", in caso contrario. Infine il certificato dovrà essere completato con la data, la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale. Il certificato dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la seconda resterà agli atti dell'ufficio.

2. Modalità per l'effettuazione della comunicazione del consulente da parte delle imprese.

2.0. lntroduzione.

Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

 

2.1. Comunicazione del consulente.

Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovrà presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3. Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal com-ma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un altro Paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalità aggiuntiva.

La comunicazione da presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.

Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale. Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita all'interessato, dopo che l'ufficio provinciale vi avrà apposto una attestazione di ricevuta del seguente tenore:

 

"Presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di ........................ in data .................................. Il funzionario ricevente ......................".

2.2. Caso di imprese con più sedi.

Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede operativa.

Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.

3. Obblighi del consulente.

3.0. Introduzione.

Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4 del decreto legislativo.

3.1. Obblighi derivanti da attività ordinaria.

Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo. Il consulente è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa "annualmente"; si precisa che tale termine deve essere inteso come "anno solare", quindi le relazioni - sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4 del decreto legislativo) - dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre di ogni anno. Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del decreto legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di relazioni aggiuntive infrannuali. Si precisa infine che, nel caso la  funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l'ha predisposta.

 

3.2. Obblighi derivanti da attività straordinaria.

Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualità che, durante l'attività dell'impresa e relativamente alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente. In tale eventualità il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo, è tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovrà analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti similari. La definizione di "incidente" sarà contenuta nel decreto attuativo del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in ottemperanza dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo. La relazione di incidente è trasmessa, ai sensi del-l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione; gli stessi uffici provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa. Il capo dipartimento dei trasporti terrestri Fabretti Longo

 

(Allegati omessi)


www.tuttoambiente.it