CIRC. (Min. Trasp.) 6 marzo 2000, n. U
di G.MOT N. A9 - prot. 513/4915/10.
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato
provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del
consulente.
(Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)
Introduzione.
0. Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito
nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei
consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha
stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali
incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative,
che sono lo scopo della presente circolare.
1. Rilascio del certificato provvisorio di
consulente.
1.0. Introduzione.
Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7
(disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato
"provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede sul
territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in
vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. È evidente, visto
l'art. 1, comma 1, sub-b), del decreto legislativo, che il certificato
provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante
dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la
domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato
definitivo, secondo modalità ed entro il termine, che verranno stabiliti con i
decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.
1.1. Domanda di rilascio.
Chiunque - purchè titolare o dipendente di impresa
di cui all'art. 1, comma 1a), del decreto legislativo - intenda avvalersi di
tale disposizione, potrà rivolgere istanza all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione della provincia in cui ha sede
l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato art. 7 del
decreto legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente
documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,
conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.
La suddetta dichiarazione, da allegare alla
richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato
dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Nella domanda dovrà
inoltre essere precisata la modalità, o le modalità, per cui il certificato
viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in
particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:
dati anagrafici;
residenza - domicilio;
titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini
statistici);
indicazione della impresa, presso cui il candidato
ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del
decreto legislativo, precisando inoltre la sede e l'attività dell'impresa
stessa;
data di inizio rapporto;
tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale
rappresentante, o dipendente);
tipologia delle materie pericolose trasportate,
caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalità di trasporto
utilizzate (stradale, ferroviaria);
b) versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L.
40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7
della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e successive modificazioni ed
aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili
presso gli uffici provinciali stessi.
1.2. Rilascio del certificato provvisorio.
L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza,
esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al
richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui
all'allegato 2.
Il certificato in questione dovrà essere completato,
oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il
numero di marca operativa, da indicare alla voce "certificato n.
....."; la validità è improrogabilmente limitata a diciotto mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17 settembre 2001. Le
modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il
certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle,
interessate. Dovrà perciò essere indicato "SI" per la modalità, o le
modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero "NO",
in caso contrario. Infine il certificato dovrà essere completato con la data,
la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'ufficio e
quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale. Il certificato
dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la
seconda resterà agli atti dell'ufficio.
2. Modalità per l'effettuazione della comunicazione
del consulente da parte delle imprese.
2.0. lntroduzione.
Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo
scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il
nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le
complete generalità.
2.1. Comunicazione del consulente.
Per ottemperare a tale incombenza, il capo
dell'impresa dovrà presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa
stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3. Alla
comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o
definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal
com-ma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un
altro Paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna
formalità aggiuntiva.
La comunicazione da presentare all'ufficio
provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.
Nel caso la comunicazione venga spedita per posta
raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda
copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale. Nel
caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà
agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita
all'interessato, dopo che l'ufficio provinciale vi avrà apposto una attestazione
di ricevuta del seguente tenore:
"Presentata all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione di ........................ in
data .................................. Il funzionario ricevente
......................".
2.2. Caso di imprese con più sedi.
Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta
dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione
dovrà essere presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si
trova la sede operativa.
Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il
capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna
sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'ufficio
provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche
essere il medesimo per tutte le sedi operative.
3. Obblighi del consulente.
3.0. Introduzione.
Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4
del decreto legislativo.
3.1. Obblighi derivanti da attività ordinaria.
Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del
consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo.
Il consulente è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4,
ed a consegnarla al capo dell'impresa "annualmente"; si precisa che
tale termine deve essere inteso come "anno solare", quindi le
relazioni - sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e
delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in
materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4
del decreto legislativo) - dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre di
ogni anno. Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi
dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione
del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2,
art. 4 del decreto legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la
redazione di relazioni aggiuntive infrannuali. Si precisa infine che, nel caso la
funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la relazione
dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che
l'ha predisposta.
3.2. Obblighi derivanti da attività straordinaria.
Gli obblighi relativi al presente paragrafo
ricorrono nell'eventualità che, durante l'attività dell'impresa e relativamente
alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente. In
tale eventualità il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo, è tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto
tutte le informazioni utili, nella quale dovrà analizzare le cause che hanno
provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti
similari. La definizione di "incidente" sarà contenuta nel decreto
attuativo del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in
ottemperanza dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo. La relazione di
incidente è trasmessa, ai sensi del-l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo,
al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della M.C.T.C.,
anche al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della
navigazione; gli stessi uffici provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel
fascicolo dell'impresa. Il capo dipartimento dei trasporti terrestri Fabretti
Longo
(Allegati
omessi)