Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000)
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209,
modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come
segue:
A) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta la seguente
lettera e):
"e) agli enzimi diversi da quelli menzionati
negli allegati";
B) all'articolo 15:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art.
14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli
allegati IX, X, XI e XII";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei
prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad
eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto
basta";
3) il comma 3 è modificato come segue:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato),
pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera
pastorizzata";
2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la
pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111";
C) l'allegato IX è modificato come segue:
1) dopo la voce "E 466
Carbossimetilcellulosa" è aggiunta la voce "E 469
Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";
2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di
sodio" è aggiunta la voce "E 920 L-Cisteina(*)";
3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" è
aggiunta la voce "E 1103 Invertasi";
4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di
amido e sodio" è aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato
ossidato";
(*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.
(Tabelle omesse)
Art. 2.
1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi
alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000;
i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non
conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento
delle scorte.
2. È abrogato il decreto ministeriale 24 giugno
1998, n. 261.