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DM 10 marzo 2000, n. 183

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000)


Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come segue:

A) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati";

B) all'articolo 15:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art.

14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta";

3) il comma 3 è modificato come segue:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata";

2) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111";

C) l'allegato IX è modificato come segue:

1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" è aggiunta la voce "E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";

2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" è aggiunta la voce "E 920 L-Cisteina(*)";

3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" è aggiunta la voce "E 1103 Invertasi";

4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" è aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato";

 

(*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.

 

(Tabelle omesse)

 

Art. 2.

1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2. È abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.


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