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DM 16 marzo 2000

Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000)


Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno 1981, come da ultimo modificato dal decreto 8 maggio 1995, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

 

Art. 2.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, non è consentito, per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante:

rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o rifiutare l'omologazione nazionale, o rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, non è consentito:

rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e;

rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2002, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg:

non sono più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, non e' consentito immatricolare, vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

 

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

 

(Allegato omesso)


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