DM 16 marzo 2000
Recepimento della direttiva 1999/100/CE
della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di
carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.
Art. 1.
1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno 1981,
come da ultimo modificato dal decreto 8 maggio 1995, sono modificati in
conformità all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, non è consentito,
per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di
carburante:
rifiutare, per un tipo di veicolo a motore,
l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
70/156/CEE, o rifiutare l'omologazione nazionale, o rifiutare
l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei
veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, se i valori
relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla
prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 per i veicoli
della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva
70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500
kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi
una massa massima superiore a 2500 kg, non è consentito:
rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e;
rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso
di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle
emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle
prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2001 per i veicoli
della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva
70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa
massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2002, per i veicoli
della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg:
non sono più validi i certificati di conformità che
accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, non e' consentito immatricolare,
vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati
da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo
quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva medesima, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono
stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981
come modificato dal presente decreto.
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce
parte integrante.
(Allegato omesso)