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DM 21 marzo 2000

Modificazione della direttiva relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2000)


Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunto il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto.

 

Art. 2.

1. A partire dal 21 luglio 2000, nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A partire dal 21 luglio 2001, i prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo che non siano stati legalmente immessi sul mercato in data anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1.

 

Art. 3.

1. Il presente decreto, per i motivi di cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa.

 

(Si omette l’Allegato)


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