DM 27 marzo 2000.
Disposizioni tecniche per
l'aggiornamento degli allegati alla legge n. 748 del 1984, in materia di
fertilizzanti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000)
Art. 1.
1. L'allegato 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", modificato da ultimo con il decreto ministeriale 5 ottobre 1998, è ulteriormente modificato ed integrato come riportato nell'allegato A) al presente decreto.
2. A partire dal 1° gennaio 2002 i limiti dei metalli pesanti negli ammendanti e correttivi e nei prodotti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998 saranno quelli riportati nell'allegato B) al presente decreto, fatto salvo quanto verrà disposto da direttive comunitarie in materia.
3. Per quanto attiene il metallo nichel negli ammendanti, si provvederà entro il 30 giugno 2000 alla fissazione del relativo limite di cui all'allegato B), valido a partire dal 1° gennaio 2002.
4. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della Unione europea e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 1° ottobre 2000, è concesso lo smaltimento degli ammendanti e correttivi prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DELL'ALLEGATO 1C DELLA LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748
Allegato A)
Allegato 1C
AMMENDANTI E CORRETTIVI
Capitolo 1. - Premessa
Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:
"1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti, falli salvi i casi in cui diversamente previsto dalle colonne n. 4 e n. 7 di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 - capitolo 2 del presente allegato, per determinati ammendanti e correttivi:
|
Metalli |
Ammedanti |
Correttivi |
Piombo totale
|
140 |
100 |
|
Cadmio
totale |
2 |
2 |
|
Nichel
totale |
100 |
50 |
|
Zinco
totale |
500 |
500 |
|
Rame
totale |
300 |
500 |
|
Mercurio
totale |
1,5 |
1,5 |
|
Cromo
esavalente totale |
0,5 |
0,5 |
Allegato B)
Allegato 1C
AMMENDANTI E CORRETTIVI
Capitolo 1. - Premessa
Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:
"1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:
|
Metalli |
Ammedanti |
Correttivi |
Ammendanti numeri 3, 4, 5
e 6 di cui al punto 2.1 dell'allegato 1C |
|
Piombo totale |
140 |
100 |
140 |
|
Cadmio totale |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Nichel totale |
n.d. |
50 |
50 |
|
Zinco totale |
500 |
500 |
500 |
|
Rame totale |
230 |
230 |
150 |
|
Mercurio totale |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Cromo esavalente totale |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
n.d. = non definito