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DELIBERAZIONE 4 aprile 2000

COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.

(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2000)


 

Art. 1.

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A".

2. La dotazione minima di personale è costituita da:

a) il titolare di impresa individuale;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;

d) i soci delle società purchè "prestatori d'opera" all'interno dell'impresa.

2. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con un importo di lire cinquanta milioni. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la rappresentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi secondo la lettera "B".

 

Art. 2.

1. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione.

2. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare:

a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.

15, attestante le qualità di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

b) documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

c) documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Art. 3.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

 

(Allegati omessi)

 


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