DELIBERAZIONE 4 aprile 2000
COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti.
(Gazzetta Ufficiale n.
116 del 20 maggio 2000)
Art.
1.
1.
Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 devono essere in
possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera
"A".
2.
La dotazione minima di personale è costituita da:
a)
il titolare di impresa individuale;
b)
i lavoratori dipendenti;
c)
i collaboratori in via coordinata e continuativa;
d)
i soci delle società purchè "prestatori d'opera" all'interno
dell'impresa.
2.
Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si
intende soddisfatto con un importo di lire cinquanta milioni. Tale requisito è
dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile
1998, n. 406, ovvero mediante la rappresentazione di un'attestazione di
affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie
con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi secondo la lettera
"B".
Art.
2.
1.
L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal
legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla
deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le
imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque
anni dalla data dell'iscrizione.
2.
Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e
commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente
deliberazione, le imprese devono presentare:
a)
dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15,
attestante le qualità di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di
entrata in vigore della presente deliberazione;
b)
documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto
l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la
data di entrata in vigore della presente deliberazione;
c)
documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art.
3.
L'efficacia
della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del
decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che
devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
(Allegati
omessi)