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DPR 11 aprile 2000, n. 132

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini.

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000)


Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".

 

Art. 2.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" è aggiunta la seguente: "singoli".

 

Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito".

 

Art. 4.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".


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