DPR 11 aprile 2000, n. 132
Regolamento recante norme di attuazione
della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli
alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai
bambini.
(Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000)
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è
aggiunta la seguente:
"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo
di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i
prodotti della sua degradazione o reazione".
Art. 2.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui
di" è aggiunta la seguente: "singoli".
Art. 3.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. In attuazione di specifiche
disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui
antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei
prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2,
comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantità di
antiparassitari consentito".
Art. 4.
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli
antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30
giugno 2000".