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DM 19 aprile 2000.

Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998.

(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000)


Art. 1.

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità un archivio dei preparati pericolosi presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285.

2. Le informazioni ed i dati relativi all'archivio di cui al comma 1 saranno utilizzati esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive a curative ed in particolare in caso di emergenza.

 

Art. 2.

1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati pericolosi di cui all'art. 1, comma 1, forniscono all'Istituto superiore di sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:

a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;

b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di telefono, telefax ed eventuali indirizzi di posta elettronica del responsabile dell'immissione sul mercato italiano;

c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;

d) le caratteristiche chimico-fisiche;

e) le tipologie di impiego;

f) i tipi di imballaggio.

Nell'allegato 1 sono specificate le indicazioni da fornire, unitamente ad una guida esplicativa concernente le modalità da seguire per fornire le informazioni e i dati richiesti.

2. Per i preparati classificati come molto tossici, tossici, cancerogeni di categoria 1 e 2, tossici per la riproduzione di categoria 1 e 2, mutageni di categoria 1 e 2, corrosivi, le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i preparati classificati come nocivi, irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, comburenti ed esplosivi, le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere forniti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su supporto elettronico utilizzando il programma appositamente compilato, che verrà fornito dall'Istituto superiore di sanità su dischetto magnetico su richiesta degli interessati.

 

Art. 3.

1. Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti, gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i dati di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.

2. I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità della cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state fornite le informazioni e i dati di cui all'art. 2.

 

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità utilizzano l'archivio di cui all'art. 1 per misure di prevenzione e intervento.

2. L'archivio dei preparati pericolosi di cui all'art. 1 può essere consultato con accesso diretto per via telematica e in via continuativa, da parte dei centri antiveleni riconosciuti idonei ad accedere all'archivio dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, sulla base dei criteri indicati nell'allegato II al presente decreto. Alla fase istruttoria del riconoscimento di idoneità è invitato in qualità di esperto un rappresentante dei centri antiveleni da essi individuato.

3. Tutti i centri antiveleni operanti sul territorio nazionale possono comunque rivolgersi direttamente all'Istituto superiore di sanità o ai centri riconosciuti idonei al collegamento telematico secondo il comma 2, per avere accesso alle informazioni contenute nell'archivio.

 

Art. 5.

1. Le persone che direttamente o indirettamente accedono alle informazioni secondo quanto specificato all'art. 4, contenute nell'archivio di cui all'art. 1, sono tenute al segreto professionale, conformemente alla legislazione vigente.

 

Art. 6.

1. L'Istituto superiore di sanità tiene una registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio e vigila sull'accesso dei centri antiveleni all'archivio.

2. Periodicamente, e comunque con una frequenza non inferiore ad un anno, l'Istituto superiore di sanità trasmette una relazione al Ministero della sanità in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse.

3. Qualora l'Istituto superiore di sanità riscontri, che per un prodotto vi siano state ripetute richieste di informazioni, ne informa i responsabili dell'immissione sul mercato.

 

(Allegato omesso)


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