DM 19 aprile 2000.
Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998.
(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
novembre 2000)
Art. 1.
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità
un archivio dei preparati pericolosi presenti sul mercato alla data di entrata
in vigore del presente decreto e rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285.
2. Le informazioni ed i dati relativi all'archivio
di cui al comma 1 saranno utilizzati esclusivamente a scopi sanitari in vista
di misure preventive a curative ed in particolare in caso di emergenza.
Art. 2.
1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori
di preparati pericolosi di cui all'art. 1, comma 1, forniscono all'Istituto
superiore di sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:
a) la o le denominazioni o nomi commerciali del
preparato;
b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero
di telefono, telefax ed eventuali indirizzi di posta elettronica del
responsabile dell'immissione sul mercato italiano;
c) la composizione qualitativa e quantitativa
completa del preparato;
d) le caratteristiche chimico-fisiche;
e) le tipologie di impiego;
f) i tipi di imballaggio.
Nell'allegato 1 sono specificate le indicazioni da
fornire, unitamente ad una guida esplicativa concernente le modalità da seguire
per fornire le informazioni e i dati richiesti.
2. Per i preparati classificati come molto tossici,
tossici, cancerogeni di categoria 1 e 2, tossici per la riproduzione di
categoria 1 e 2, mutageni di categoria 1 e 2, corrosivi, le informazioni e i
dati di cui al comma 1 devono essere forniti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Per i preparati classificati come nocivi,
irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili,
infiammabili, comburenti ed esplosivi, le informazioni ed i dati di cui al
comma 1 devono essere forniti entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono
essere forniti su supporto elettronico utilizzando il programma appositamente
compilato, che verrà fornito dall'Istituto superiore di sanità su dischetto
magnetico su richiesta degli interessati.
Art. 3.
1. Per i preparati pericolosi immessi per la prima
volta sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti,
gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i dati di cui
all'articolo 2 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.
2. I fabbricanti, gli importatori o i distributori
sono inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità della
cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state
fornite le informazioni e i dati di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Il Ministero della sanità e l'Istituto superiore
di sanità utilizzano l'archivio di cui all'art. 1 per misure di prevenzione e
intervento.
2. L'archivio dei preparati pericolosi di cui
all'art. 1 può essere consultato con accesso diretto per via telematica e in
via continuativa, da parte dei centri antiveleni riconosciuti idonei ad
accedere all'archivio dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, sulla base dei criteri indicati
nell'allegato II al presente decreto. Alla fase istruttoria del riconoscimento
di idoneità è invitato in qualità di esperto un rappresentante dei centri
antiveleni da essi individuato.
3. Tutti i centri antiveleni operanti sul territorio
nazionale possono comunque rivolgersi direttamente all'Istituto superiore di
sanità o ai centri riconosciuti idonei al collegamento telematico secondo il
comma 2, per avere accesso alle informazioni contenute nell'archivio.
Art. 5.
1. Le persone che direttamente o indirettamente
accedono alle informazioni secondo quanto specificato all'art. 4, contenute
nell'archivio di cui all'art. 1, sono tenute al segreto professionale,
conformemente alla legislazione vigente.
Art. 6.
1. L'Istituto superiore di sanità tiene una
registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti
nell'archivio e vigila sull'accesso dei centri antiveleni all'archivio.
2. Periodicamente, e comunque con una frequenza non
inferiore ad un anno, l'Istituto superiore di sanità trasmette una relazione al
Ministero della sanità in merito alla consultazione dell'archivio preparati
pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche
connesse.
3. Qualora l'Istituto superiore di sanità riscontri,
che per un prodotto vi siano state ripetute richieste di informazioni, ne
informa i responsabili dell'immissione sul mercato.
(Allegato omesso)