www.tuttoambiente.it


DM 19 aprile 2000, n. 432.

Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2001)

------------------------------------------------------------------

 

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al 1° luglio 1998;

1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;

2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;

5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n.1085;

6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;

7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 159;

b) "Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74;

c) "MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 14 gennaio 1998;

d) "nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;

e) "impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;

f) "Autorità competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attività di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del predetto Comando generale;

g) "ispettore": ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorità competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo;

h) "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonchè le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;

i) "ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;

l) "ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;

m) "fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

n) "sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

 

Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le misure necessarie ai sensi dell'allegato I al MOU.

2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'Autorità competente accerta che la nave ed il relativo equipaggio che godono di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli previsti dalle stesse convenzioni internazionali.

 

Art. 3. Ispettori

1. Gli ispettori, anche qualora estranei al Corpo delle capitanerie di porto, dipendono funzionalmente dall'Autorità competente, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonchè la trasmissione costante delle informazioni acquisite ai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.

2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato VII ad opera dell'Autorità competente, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.

3. Il documento di cui al comma 2 è soggetto a rinnovo triennale e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.

4. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione.

5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione nè con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al Corpo delle capitanerie di porto non possono essere dipendenti nè possono intraprendere attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

6. Il possesso dei requisiti professionali per la qualifica di ispettori, previsti dall'allegato VII, è assicurato e verificato dai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente anche nell'ambito dell'attività formativa svolta a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, secondo i criteri fissati dagli stessi Ministeri.

 

Art. 4. Obblighi ispettivi

1. L'Autorità competente esegue annualmente un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25% delle singole navi approdate nei porti nazionali nel corso dell'anno solare, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato I.

2. La nave sottoposta ad ispezione da parte di uno Stato membro non può essere nuovamente ispezionata nei sei mesi successivi all'ispezione medesima; detta nave può essere motivatamente sottoposta ad ispezione in uno dei seguenti casi:

a) se rientra in una delle ipotesi di cui all'allegato I;

b) se una precedente ispezione abbia rilevato carenze;

c) se le condizioni della nave e le relative certificazioni evidenziano l'opportunità di eseguire l'ispezione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, non trovano applicazione nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle Convenzioni.

 

Art. 5. Procedura di ispezione

1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure previste dall'allegato IV.

2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati nell'allegato II e verifica che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

3. L'ispettore può controllare tutti i certificati e i documenti, diversi da quelli elencati nell'allegato II, previsti dalle pertinenti Convenzioni internazionali. Se, a seguito dei suddetti controlli, l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui all'allegato III ovvero di altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.

4. Nei casi di cui al comma 3, nei confronti di navi appartenenti alle categorie elencate nell'allegato V l'ispettore sottopone la nave ad un'ispezione estesa basandosi sugli orientamenti indicati nella sezione B del medesimo allegato. L'Autorità competente si astiene dal procedere ad un'ispezione estesa più di una volta nell'arco di dodici mesi. Un'ispezione estesa è compiuta per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dello Stato, purchè le stesse, nell'arco dei dodici mesi precedenti, non siano state sottoposte a visita da parte di uno Stato.

5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, consegnandone copia al comandante del porto ed al comandante della nave, secondo il modello riportato nell'allegato 3 al MOU, in cui sono indicati i risultati dell'ispezione. Qualora si riscontrino carenze che giustifichino il fermo della nave, il documento comprende anche le informazioni relative alle procedure di cui all'articolo 11.

Il comandante della nave può far annotare le proprie osservazioni sul verbale.

6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'Autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finchè i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.

 

Art. 6. Sospensione dell'operazione o fermo delle navi

1. L'ispettore sospende l'operazione per la quale siano emerse carenze ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), e ne informa il comandante del porto.

2. La sospensione dell'operazione continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, nonchè sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, ne informa immediatamente il Comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.

4. Il comandante del porto revoca il fermo della nave a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3, ovvero determina, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, nonchè sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave può riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.

5. Nell'allegato VI sono indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.

6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, è disposto il fermo della nave, l'Autorità competente ne informa immediatamente per iscritto l'Amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera, o il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica nonchè gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.

7. La procedura di fermo di cui al comma 1, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformità ovvero del certificato di gestione rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto può revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le Autorità competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali è stato consentito di riprendere il mare, è negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato.

 

Art. 7. Riparazioni

1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 6, commi 1 e 3, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, il comandante del porto, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'Autorità competente ed alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dello Stato in cui è il porto di destinazione della nave, previo assenso dell'Autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'Autorità competente dello Stato di bandiera e approvate dall'Autorità competente, che assicurino che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi o senza rappresentare, un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità alle indicazioni del Ministero dell'ambiente.

3. L'Autorità competente, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme alle modalità di cui all'allegato 2 del MOU, l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 6, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali è stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.

 

Art. 8. Rimborso dei costi e diritto al ricorso

1. Le spese, e le relative modalità di pagamento, inerenti alle ispezioni di cui all'articolo 5, qualora queste accertino o confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonchè le spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Nel provvedimento di fermo, il comandante del porto indica al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato il termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

 

Art. 9. Divieto di accesso nei porti

1. È negato l'accesso ai porti dello Stato alle navi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, che riprendono il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che rifiutano di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finchè il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'Autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle Convenzioni.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati che soddisfino le richieste dell'Autorità competente per garantire un accesso sicuro.

3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, l'Autorità competente informa tempestivamente le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Nel caso in cui una nave, rifiutandosi di ottemperare alle prescrizioni imposte, ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione sito nel territorio nazionale, l'Autorità competente informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

 

Art. 10. Rapporto dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale, informano immediatamente l'Autorità competente, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

2. L'Autorità competente informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, qualora le carenze di cui al comma 1, rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.

 

Art. 11. Cooperazione e pubblicazione di notizie connesse ai fermi ed alle ispezioni

1. L'Autorità competente garantisce lo scambio di informazioni necessarie con gli altri Stati membri e mantiene il collegamento operativo con la Commissione ed il sistema informativo SIRENAC/Autosir di St. Malò (Francia). Le informazioni da notificare sono quelle descritte nell'allegato 4 del MOU nonchè quelle di cui all'allegato VIII, parte prima e parte seconda. Tali informazioni devono essere trasmesse al predetto sistema informativo non appena possibile ad ultimazione completata dell'ispezione o a revoca del fermo.

2. A cadenza mensile l'Autorità competente provvede a pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le informazioni elencate nell'allegato VIII, parte I, relative a navi che siano state trattenute in un porto nazionale o alle quali è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni vengono rese disponibili, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza triennale entro il 1o ottobre, l'Autorità competente notifica alla Commissione europea ed al Segretariato del MOU il numero di ispettori impiegati per le attività di controllo dello Stato di approdo ed il numero delle navi approdate nei porti nazionali nei singoli anni.

 

(Allegati omessi)

 


www.tuttoambiente.it