DLvo 21 maggio 2000, n.173.
Attuazione dell'articolo 4 della
direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di
elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione
degli animali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000)
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) è aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno
l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d),
e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di
riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato
provvedimenti.".
Art. 2.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 123, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il
Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli
stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli
intermediari di cui all'articolo 3, nonchè l'elenco dei corrispondenti
stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui
domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato
provvedimenti.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 123, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero della sanità comunica agli
altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonchè l'elenco dei
corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande
di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato
provvedimenti.".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.