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DLvo 21 maggio 2000, n.173.

Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000)


Art. 1.

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) è aggiunta, infine, la seguente:

"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".

 

Art. 2.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonchè l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonchè l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".

 

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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