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DLvo 21 maggio 2000, n.172.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000)


Art. 1.

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonchè quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè congruamente motivati.".

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000.

12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".

 

Art. 2.

Modifica degli allegati al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato III - ELENCO COMPLETO DELLE VOCI DI SPESAS DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI 12, 13 e 14.

Personale:

stipendi, inclusi eventuali indennità contributi pensione, malattia e infortuni del personale.

Costi amministrativi:

alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;

spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento e periodici;

spese di trasferta.

Spese tecniche:

spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc,);

spese per consulenze."

 

Art. 3.

Determinazione delle tariffe e delle modalità di pagamento

1. Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalità di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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