DLvo 21 maggio 2000, n.172.
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della
direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe
per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000)
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile
1999 n. 123, il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Le spese per il riconoscimento degli
stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonchè quelle per il riconoscimento degli
stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei
richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci
di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei
singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè
congruamente motivati.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome
redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del
comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa
indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli
casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè
congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della
sanità entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i
dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi
applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il
14 dicembre 2000.".
Art. 2.
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, è
aggiunto il seguente allegato:
"Allegato III - ELENCO COMPLETO DELLE VOCI
DI SPESAS DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI
12, 13 e 14.
Personale:
stipendi, inclusi eventuali indennità contributi
pensione, malattia e infortuni del personale.
Costi amministrativi:
alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed
acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;
spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio,
cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento
e periodici;
spese di trasferta.
Spese tecniche:
spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio
di campionatura, ecc,);
spese per consulenze."
Art. 3.
1. Le tariffe per il riconoscimento degli
stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative
modalità di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.