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DM 6 giugno 2000

Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000)


 

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "esame", l'esame di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato "decreto legislativo";

b) "commissione d'esame" la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

 

Art. 2.

Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.

 

Art. 3.

Qualificazione dei consulenti

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

 

Art. 4.

Commissioni di esame

1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti terrestri di cui all'art. 17 della legge 1o dicembre 1986, n. 87, e qualora necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

4. La commissione è inoltre composta da un funzionario tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per via navigabile, nel caso in cui siano prodotte anche domande, di ammissione all'esame per tale modalità di trasporto. Tale membro, designato dal capo del dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale funzionario è previsto un supplente.

5. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione.

6. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

 

Art. 5.

Procedure e modalità dell'esame

1. L'esame avviene in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da due parti:

a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalità e delle specializzazioni previste, è indicato nell'allegato I al presente decreto; è possibile utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera;

b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova è volta a dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.

4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.

5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.

6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.

7. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame per il rinnovo del certificato di formazione professionale verranno predisposte con apposito decreto.

 

Art. 6.

Disposizioni finali

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame, derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico delle province stesse.


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