DM 6 giugno 2000
Norme attuative del decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto
di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.
(Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "esame", l'esame di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato
"decreto legislativo";
b) "commissione d'esame" la commissione di
cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.
Art. 2.
Individuazione delle autorità competenti
1. I certificati di formazione professionale, di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta
giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del
dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C.,
sedi delle rispettive commissioni di esame.
Art. 3.
Qualificazione dei consulenti
1. Non devono sostenere l'esame relativo alla
specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223,
coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale
relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
Art. 4.
Commissioni di esame
1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri,
nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno
quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e
nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.
2. Ciascuna commissione è presieduta da un
funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non
inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due
membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose.
Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti
terrestri di cui all'art. 17 della legge 1o dicembre 1986, n. 87, e qualora
necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti
della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare
sono previsti uno o più supplenti.
4. La commissione è inoltre composta da un funzionario
tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per
via navigabile, nel caso in cui siano prodotte anche domande, di ammissione
all'esame per tale modalità di trasporto. Tale membro, designato dal capo del
dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i
funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale
funzionario è previsto un supplente.
5. Le funzioni di segretario sono assolte da
funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non
inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle
commissioni per ciascuna sessione.
6. Non possono far parte delle commissioni persone
per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e
52 del codice di procedura civile.
Art. 5.
Procedure e modalità dell'esame
1. L'esame avviene in forma scritta.
2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di
trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da
due parti:
a) da un questionario con domande a risposta libera,
che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del
decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalità e delle specializzazioni
previste, è indicato nell'allegato I al presente decreto; è possibile
utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso due domande a scelta multipla
equivalgono ad una domanda a risposta libera;
b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti
descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova è volta a
dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente
per la sicurezza.
3. Le procedure e le modalità di svolgimento
dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.
4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4,
comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una
primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel
mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun
presidente di commissione.
5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma,
indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno
trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al
precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia
possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente
indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla
precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.
7. Le procedure e le modalità di svolgimento
dell'esame per il rinnovo del certificato di formazione professionale verranno
predisposte con apposito decreto.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del
decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi
del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il
certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo
esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
2. Il capo dell'impresa deve effettuare la
comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel
rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano
autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame,
derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le
indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico
delle province stesse.