DM 7 giugno 2000
Ripartizione del Fondo per la mobilità
ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.
(Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2000)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante
"norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" e, in
particolare:
l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del
compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
l'art. 3 che prevede la costituzione presso il
Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento
degli interventi a favore della mobilità ciclistica;
l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra
le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati
dalla stessa legge;
Visto l'art. 11 della medesima legge nel quale è
disposto che "Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di
cui all'art. 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi
per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della
quota a ciascuna assegnata", limiti di impegno che costituiscono la
dotazione del fondo di cui all'art. 3 unitamente ad eventuali ulteriori risorse
da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree
urbane ai sensi del comma 2, dell'art. 4;
Visto il comma 16 dell'art. 54 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999
del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure
applicative per il riparto del predetto fondo:
A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento
delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso,
inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse
pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i
contributi sono stati così ripartiti:
1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per
l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente le piste ciclabili;
2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4, della legge
n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa
legge da parte della regioni e delle province autonome;
A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in
conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal
Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o
al tasso ufficiale di sconto;
3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4, della legge
n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e
provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a
quelle della legge di cui trattasi;
Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999 con la
quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le
procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti
dalla richiamata normativa;
Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2
della legge n. 366/1998;
Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo
del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri
suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così
ripartito:
|
Regioni |
|
Importo |
|
Abruzzo |
L. |
500.920.000 |
|
Basilicata |
>> |
162.000.000 |
|
Bolzano |
>> |
571.349.000 |
|
Calabria |
>> |
280.446.000 |
|
Campania |
>> |
663.960.000 |
|
Emilia-Romagna |
>> |
1.322.056.000 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
>> |
570.213.000 |
|
Lazio |
>> |
310.092.000 |
|
Liguri |
>> |
363.633.000 |
|
Lombardia |
>> |
1.116.090.000 |
|
Marche |
>> |
447.676.000 |
|
Molise |
>> |
351.459.000 |
|
Piemonte |
>> |
440.880.000 |
|
Sicilia |
>> |
609.840.000 |
|
Toscana |
>> |
542.454.000 |
|
Trento |
>> |
1.526.569.000 |
|
Umbria |
>> |
123.487.000 |
|
Veneto |
>> |
1.096.877.000 |
Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha
espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale
della seduta in data 10 febbraio 2000;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio
1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i
compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed
umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto
previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n.
8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
Visto il parere favorevole espresso sul presente
schema di decreto di riparto dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 111
del 29 marzo 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della già menzionata legge n.
366/1998;
Decreta:
È approvata la ripartizione tra le regioni della
quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della
mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto
illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante
del presente decreto.
Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo
del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da
parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 15
luglio 2000, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.
I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle
province autonome mediante ruoli fissi quindicennali, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare, nei limiti della
quota di limite di impegno a ciascuna assegnata.
(Allegato omesso)