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DM 7 giugno 2000

Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.

(Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2000)


 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Visto l'art. 11 della medesima legge nel quale è disposto che "Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'art. 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata", limiti di impegno che costituiscono la dotazione del fondo di cui all'art. 3 unitamente ad eventuali ulteriori risorse da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane ai sensi del comma 2, dell'art. 4;

Visto il comma 16 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati così ripartiti:

1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente le piste ciclabili;

2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4, della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte della regioni e delle province autonome;

A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;

3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4, della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a quelle della legge di cui trattasi;

Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni

 

Importo

Abruzzo

L.

500.920.000

Basilicata

>>

162.000.000

Bolzano

>>

571.349.000

Calabria

>>

280.446.000

Campania

>>

663.960.000

Emilia-Romagna

>>

1.322.056.000

Friuli-Venezia Giulia

>>

570.213.000

Lazio

>>

310.092.000

Liguri

>>

363.633.000

Lombardia

>>

1.116.090.000

Marche

>>

447.676.000

Molise

>>

351.459.000

Piemonte

>>

440.880.000

Sicilia

>>

609.840.000

Toscana

>>

542.454.000

Trento

>>

1.526.569.000

Umbria

>>

123.487.000

Veneto

>>

1.096.877.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 10 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto di riparto dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 111 del 29 marzo 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della già menzionata legge n. 366/1998;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 15 luglio 2000, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ruoli fissi quindicennali, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare, nei limiti della quota di limite di impegno a ciascuna assegnata.

(Allegato omesso)


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