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DM 14 giugno 2000, n. 284 

Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

(Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000)


Art. 1.

1. Tutte le attivitą lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integritą dell'ambiente.

2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalitą previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.

 

Art. 2.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attivitą ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalitą dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unitą navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Nell'ambito delle attivitą e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attivitą di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attivitą lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.

 

Art. 3.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attivitą di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.

 

Art. 4.

1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM - ANS 1/R).

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o pił luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.


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