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DM 15 giugno 2000, n. 210.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000)


 

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, è modificato come segue:

a) al punto 5 delle "Introduzioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito dal seguente:

"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

il limite di migrazione specifica (LMS);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);

ogni altra restrizione specificamente indicata;

ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";

b) alla Sezione A 1) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

(Omissis).

 

2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, è modificato come segue:

a) al punto 5 delle "Osservazioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito dal seguente:

"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

il limite di migrazione specifica (LMS);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);

ogni altra restrizione specificatamente indicata;

ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";

b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:

(Omissis).

d) è depennato l'additivo seguente:

(Omissis).

 

3. Per la preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, possono essere impiegati i prodotti ottenuti per fermentazione batterica riportati nell'allegato I del presente decreto.

4. L'allegato II del presente decreto riporta "altre specifiche" relative alle sostanze ivi elencate.

5. L'allegato III del presente decreto riporta le note relative alla colonna "Restrizioni e/o specifiche".

 

(Allegati omessi)


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