DM 15 giugno 2000, n. 210.
Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n.
99/91/CE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000)
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile
1993, n. 220, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, è
modificato come segue:
a) al punto 5 delle "Introduzioni
Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito
dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può
comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantità massima di sostanza ammessa nel
materiale od oggetto finito (QM);
la quantità massima di sostanza ammessa nel
materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i
prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza
o al polimero";
b) alla Sezione A 1) sono aggiunte, infine, le
seguenti voci:
(Omissis).
2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche,
parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo
1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n.
579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, è modificato
come segue:
a) al punto 5 delle "Osservazioni
Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" è sostituito
dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può
comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantità massima di sostanza ammessa nel
materiale od oggetto finito (QM);
la quantità massima di sostanza ammessa nel
materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i
prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificatamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza
o al polimero";
b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:
(Omissis).
d) è depennato l'additivo seguente:
(Omissis).
3. Per la preparazione dei materiali e degli oggetti
di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come
modificato dall'articolo 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, possono essere
impiegati i prodotti ottenuti per fermentazione batterica riportati
nell'allegato I del presente decreto.
4. L'allegato II del presente decreto riporta
"altre specifiche" relative alle sostanze ivi elencate.
5. L'allegato III del presente decreto riporta le
note relative alla colonna "Restrizioni e/o specifiche".
(Allegati
omessi)