DM 16 giugno 2000.
Criteri per la presentazione e selezione dei progetti
per interventi di miglioramenti della modalità e delle condizioni ambientali
nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie
utilizzabili.
(Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000)
Art. 1.
Al fine di procedere al piano di riparto delle
risorse di cui all'art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999, finalizzate alla
prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, possono presentare istanza per
la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati:
per le finalità di cui all'art. 9 della legge n.
211/1992, i soggetti previsti dall'art. 1 della legge stessa e le aziende
esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai
relativi enti locali;
per le finalità di cui all'art. 10 della legge n.
211/1992, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10.
Art. 2.
Le istanze per la richiesta di finanziamento
dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione trasporti impianti fissi
(T.I.F.) - entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il
suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Tale provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi
in cui l'intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa,
la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appalto/concorso
secondo quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e all'art. 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di
finanziamento superi l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà
necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati
alla stregua di singoli interventi.
Qualora l'intervento interessi diversi soggetti il
progetto è presentato unitamente all'accordo di programma che definisce le
relative competenze così come previsto dall'art. 3 della citata legge n.
211/1992.
Art. 3.
Le istanze di cui all' art. 1 devono riguardare le
seguenti tipologie di sistema:
per le finalità di cui all'art. 9 della legge n.
211/1992, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art.
1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive
modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998 ed anche sistemi di trasporto
pubblico urbano con trazione a fune nonchè sistemi urbani di connessione quali
ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50,
comma 1, della legge n. 448/1998;
per le finalità di cui all'art. 10 della legge n.
211/1992, le tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo.
Art. 4.
Per le finalità di cui all'art. 1, ai sensi
dell'art. 54 della legge n. 488/1999, sono stati autorizzati limiti di impegno
quindicennali così ripartiti:
per le finalità di cui all'art. 9 della legge n.
211/1992 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire
dal 2002;
per le finalità di cui all'art. 10 della legge n.
211/1992 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire
dal 2002.
L'ammontare complessivo degli investimenti
attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell'80%
alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.
Il contributo statale potrà essere concesso nella
misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.
Art. 5.
I soggetti proponenti dovranno presentare alle
rispettive regioni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, una documentazione
preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinchè ciascuna
amministrazione regionale possa nei successivi sessanta giorni esprimere delle
priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva
pertinenza.
Ove il soggetto proponente non rispettasse tale
obbligo la presentazione al Ministero dei trasporti e della navigazione
dell'istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.
Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto
di competenza, il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà le
proposte anche in assenza di tale provvedimento.
Art. 6.
Procedura
di assegnazione delle risorse e validità temporale della graduatoria di merito
Ai fini della valutazione delle istanze presentate e
della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui
all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3
della legge n. 204/1995 che entro sessanta giorni dovrà completare la propria
istruttoria presentando al Ministro dei trasporti e della navigazione due
graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle
risorse ex art. 10.
La commissione di alta vigilanza dovrà definire i
criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno
essere inseriti nelle suddette graduatorie.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici trasmetterà al CIPE i conseguenti
piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.
Le graduatorie rimarranno valide ai fini
dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse
autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31 dicembre 2000, ivi
comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle
scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi.
Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati
tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova apertura dei
termini.
Art. 7.
Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via
preliminare ai fini dell'ammissibilità in ragione dell'effettiva rispondenza
dell'intervento alle esigenze di mobilità dell'area interessata
dall'infrastruttura proposta.
Le istanze che avranno superato tale preliminare
giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai
fini delle predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai
contributi:
1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un
piano strategico di sistema dei trasporti dell'area territoriale o urbana
interessata con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture
esistenti o di programmata realizzazione (interconnessioni, effetto rete,
ecc.), al completamento di interventi già finanziati per precedenti tratte
funzionali e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza
dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o
approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;
2) effetti dell'intervento in materia di risparmio
energetico, riduzione delle emissioni di CO?2, riduzione dell'incidentalità,
riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.
In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad
effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio
tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili
sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;
4) qualità della progettazione, dimostrazione della
fattibilità tecnico-economica dell'intervento, benefici in merito alla
sicurezza dell'infrastruttura proposta e dell'indotto globale;
5) eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi
in funzione delle disponibilità economiche;
6) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per
le varie fasi di realizzazione dell'opera (progettazione, approvazioni, appalto
dei lavori, esecuzione);
7) qualità del piano finanziario nel quale siano
esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni
dai quali esse derivano;
8) Analisi costi/benefici dalla quale risulti in
particolare individuato il parametro "/passeggeri-km trasportato.
Art. 8.
I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie
fasi attuative dell'intervento (punto 6 art. 7) saranno considerati vincolanti,
pena la revoca del finanziamento.