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DM 16 giugno 2000.

Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramenti della modalità e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili.

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000)


Art. 1.

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dall'art. 1 della legge stessa e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti locali;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10.

 

Art. 2.

Presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione trasporti impianti fissi (T.I.F.) - entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Tale provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui l'intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appalto/concorso secondo quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e all'art. 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua di singoli interventi.

Qualora l'intervento interessi diversi soggetti il progetto è presentato unitamente all'accordo di programma che definisce le relative competenze così come previsto dall'art. 3 della citata legge n. 211/1992.

 

Art. 3.

Settori di intervento

Le istanze di cui all' art. 1 devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art.

1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, le tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo.

 

Art. 4.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Per le finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 488/1999, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali così ripartiti:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002.

L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell'80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.

Il contributo statale potrà essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.

 

Art. 5.

Pareri regionali sulla priorità d'intervento

I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive regioni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinchè ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi sessanta giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei trasporti e della navigazione dell'istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.

Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

 

Art. 6.

Procedura di assegnazione delle risorse e validità temporale della graduatoria di merito

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro sessanta giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei trasporti e della navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.

La commissione di alta vigilanza dovrà definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici trasmetterà al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Le graduatorie rimarranno valide ai fini dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31 dicembre 2000, ivi comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi.

Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova apertura dei termini.

 

Art. 7.

Criteri di valutazione dei progetti

Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità in ragione dell'effettiva rispondenza dell'intervento alle esigenze di mobilità dell'area interessata dall'infrastruttura proposta.

Le istanze che avranno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai fini delle predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi:

1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti dell'area territoriale o urbana interessata con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di programmata realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), al completamento di interventi già finanziati per precedenti tratte funzionali e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;

2) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO?2, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;

4) qualità della progettazione, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, benefici in merito alla sicurezza dell'infrastruttura proposta e dell'indotto globale;

5) eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;

6) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dell'opera (progettazione, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);

7) qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

8) Analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro "/passeggeri-km trasportato.

 

Art. 8.

Revoca dei finanziamenti

I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie fasi attuative dell'intervento (punto 6 art. 7) saranno considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.


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