ORD. (Min. San) 22 giugno 2000
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5
marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di
gameti ed embrioni umani.
(Gazzetta
Ufficiale n. 152 dell’ 1 luglio 2000)
Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli
articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di
commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di
materiale genetico, e' prorogata fino al 31 dicembre 2000, fermo restando
l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di
procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste
dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.