www.tuttoambiente.it


ORD. (Min. San) 22 giugno 2000

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

(Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’ 1 luglio 2000)


Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 31 dicembre 2000, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.


www.tuttoambiente.it