ORD. (Min. San) 22 giugno 2000
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il
divieto di pratiche di clonazione umana o animale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 152 dell’ 1 luglio 2000)
Art. 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia
dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di
sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche
indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata al 31 dicembre
2000.
2. Il divieto non si applica alla clonazione di
animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con
biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun
intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità
- Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e
all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere
specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato
per ottenere detti medicinali.
3. Parimenti il divieto non si applica alla
clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a
condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero
della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la
specie animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino
l'effettivo rischio di estinzione.
La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei
conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.