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ORD. (Min. San) 22 giugno 2000

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

(Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’ 1 luglio 2000)


Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata al 31 dicembre 2000.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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