DM 26 giugno 2000, n. 219.
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 fehbraio 1997, n. 22.
(Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000)
Capo I
Art.1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione
dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli
efficaci.
2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie
adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere
gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il
riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo
smaltimento. A tal fine devono essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del
personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione
dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il
contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la
produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari
assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e
dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti
sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non
pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle
derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente
possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente
possibile, di plastiche non clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di
rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla
gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal
presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì,
provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.
4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento
sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari
modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni,
nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti
vegetali provenienti da aree cimiteriali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo
esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano
da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività
medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e
di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti
sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato D al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato
II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato D al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, che presentano almeno una
delle caratteristiche di pericolo individuate dall'allegato I al decreto
medesimo, con esclusione di quella individuata dalla voce «H9» dello stesso
allegato I;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02
dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano
la caratteristica di pericolo di cui alla voce «H9» dell'allegato I al predetto
decreto:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di
isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica
aerea nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo
affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui
all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo
nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e
siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei
pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono
sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b1) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata
clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile
attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido
cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale,
liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria,
esclusi i rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo
o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido
biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario
competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i
seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti
nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la
sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di
movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili
inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori
di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati
prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i
seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere
c) e d) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità
di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti
provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione
e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie
infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura,
una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli,
imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti
di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità
e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio
effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i
pannolini pediatrici e i pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della
lettera 1), a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno
un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta
autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i
farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di
cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze
psicotrope;
i) disinfezione: drastica riduzione della carica
microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
1) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo n. 22 / 1997: abbattimento della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La
sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima,
mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai
fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento nonché la
diminuzione di volume dei rifiuti stessi. L'efficacia viene verificata secondo
quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione
dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini
della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;
m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate
esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla base
delle prove di convalida in essa stabilite.
Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali
derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da
arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti
dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti
articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti
come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le
norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui la prestazione del personale
sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si
considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai
sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la
prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità
dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per
garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Si considerano altresì prodotti presso le
strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli
assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda
sanitaria di riferimento.
Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei
rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero
delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta
differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di
bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori
per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano
radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non
provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta,
di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti
sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
Art. 6.
Acque reflue provenienti da attività sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da
attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti
confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
Capo II
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI
A RISCHIO INFETTIVO
Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati al sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente
rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti
dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i
rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e
funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il
gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle
strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e
dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione
localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente
comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i
soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida
dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o,
se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri
previsti dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere
ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione
straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere
conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso
l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve
essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti
nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal
responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti
ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione
deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale,
ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti
informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di
sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti
sottoposti al processo di sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.
Art. 8.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e
trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e
dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura
sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito
imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si
tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e
pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno,
eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono
avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni
provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere
realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per
il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e
2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al
regime generale dei rifiuti pericolosi.
Art. 9.
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e
trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. 1 rifiuti sanitari sterilizzati in conformità
alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli
altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente,
il,deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo
stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche
flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per
gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione
indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la
data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le
operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche
che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino
inclusi tra quelli di cui all'árticolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le
disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio,
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo
1. 1 rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai
commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato 1
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in
impianti per rifiuti pericolosi.
3. 1 rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio
infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni:
a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali
e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali
impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti
appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e
dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di evitare lo
sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari con gli
operatori.
Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti
sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in
impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. 1 rifiuti sanitari sterilizzati, che non
presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato
<ú» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti
anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non
dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del
Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. 1 rifiuti sanitari sterilizzati possono essere
smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo
45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra
i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono
sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei
rifiuti urbani ed assimilati;
b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece
compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento
in discarica dei rifiuti pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
Capo III
RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA
ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI, ESCLUSI I
RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E RIFIUTI SANITARI CHE
RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO.
Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono
essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. 1 rifiuti da esumazione ed estumulazione devono
essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di
colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni
di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la
scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti
da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata
individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si
rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di
raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente
racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono
essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex
articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed
estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), punto 5.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo
trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito
imballaggio a perdere, anche flessibile.
Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere
riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero
o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre
attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei
rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.
Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.
2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze
psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le
modalità e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione
in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14
giugno 1989.
Art. 16.
Responsabile della struttura sanitaria e del
cimitero
1. A1 responsabile della struttura sanitaria
pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle
disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
TIPOLOGIE DI RIFIUTI
SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)
ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera a)
|
COMPOSIZIONE |
TIPO RIFIUTO |
REGIME GIURIDICO |
|
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d), C.E.R.180103 0 180202 |
Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e
pannoloni |
Pericolosi a rischio infettivo |
|
|
Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest |
|
|
|
Bastoncini oculari non sterili |
|
|
|
Bastoncini oftalmici di TNT |
|
|
|
Cannule e drenaggi |
|
|
|
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per
drenaggi pleurici,ecc.), raccordi, sonde |
|
|
|
Circuiti per circolazione extracorporea |
|
|
|
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale |
|
|
|
Deflussori |
|
|
|
Fleboclisi contaminate |
|
|
|
Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da
cappe (in assenza di rischio chimico) |
|
|
|
Guanti monouso |
|
|
|
Materiale monouso: viale, pipette, provette,
indumenti protettivi mascherine occhiali, felini, lenzuola, calzari,
seridrape, soprascarpe, camici |
|
|
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Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende,
cerotti, lunghette, maglie tubolari) |
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Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione
parenterale) |
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Set di infusione |
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Sonde rettali e gastriche |
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Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per
ossigenoterapia, ecc.) |
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Spazzole, cateteri per prelievo citologico |
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Speculum auricolare monouso |
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Speculum vaginale |
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Suturatrici automatiche monouso |
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Gessi o bendaggi |
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Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili |
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Lettiere per animali da esperimento |
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Contenitori vuoti |
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Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo |
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Rifiuti di gabinetti dentistici |
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Rifiuti di ristorazione |
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Spazzatura |
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1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di
attività di ricerca e di diagnostica batteriologica |
Piastre, terreni di colture ed altri presidi
utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni |
Pericolosi a rischio infettivo |
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2 Rifiuti taglienti, C.E.R. 180103 o 180202 |
Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito,
venflon, testine, rasoi e bisturi monouso |
Pericolosi a rischio infettivo |
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2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati, C.E.R.180101
0 180201 |
Aghi, siringhe, lame, rasoi |
Speciali |
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3. Rifiuti anatomici, C.E.R. 180103 o 18202 |
Tessuti, organi e parti anatomiche non
riconoscibili |
Pericolosi a rischio infettivo |
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4 Contenitori vuoti, C.E.R. 180104 180203 |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci
veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari
prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad
antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
Speciali/assimilati agli urbani se conformi alle
caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento |
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5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 180105 |
Farmaci scaduti, farmaci di ritorno dai reparti |
Speciali |
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6. Sostanze chimiche di scarto e rifiuti
farmaceutici da servizio veterinario, C.E.R.180204 |
Farmaci scaduti, sostanze chimiche di scarto da
strutture veterinarie |
Pericolosi |
ALLEGATO II
(art.2, comma 1, lettera a)
RIFIUTI SANITARI NON A
RISCHI INFETTIVO
(esempio esemplificativo)
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DENOMINAZIONE |
C.E.R. |
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Miscela solventi organici |
070704 |
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Miscela solventi alogenati e non |
070703 |
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Soluzioni acide |
060199 |
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Soluzioni basiche |
060299 |
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Soluzioni con metalli pesanti |
060405 |
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Soluzioni acquose organiche |
070701 |
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Terre filtranti da cromatografia ed affini |
070709 |
|
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070710 |
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Oli esausti da pompe a vuoto |
130107 |
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Liquidi di fissaggio |
090104 |
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Liquidi di sviluppo |
090101 |
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Reagenti acidi |
060199 |
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Reagenti basici |
060299 |
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Reagenti solventi |
070704 |
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Reagenti solventi alogenati |
070703 |
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Rifiuti contenenti mercurio |
060404 |
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Reagenti solidi inorganici |
060405 |
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Materiali isolanti contenenti amianto |
170601 |
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Lampade fluorescenti |
200121 |
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Batterie (pile) ed accumulatori esausti |
160601 |
|
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160602 |
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160603 |
ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera 0
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve
essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella nonna UNI
10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni.
L'efficacia dell'impianto e del processo di
sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con
cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto,
ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di
bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di
bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera
della sterilizzazione, con un minimo di tre.
Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle
nonne CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il
controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla
struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La
documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento
dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su
richiesta delle competenti autorità.
NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL
CONSIGLIO DI STATO NON RECEPITE NEL TESTO
Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e
competenza esclusiva in materia di regioni a statuto speciale e province
autonome: tale aspetto non viene espressamente trattato nel regolamento né,
come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, sono state formulate
osservazioni in proposito dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome.
Poiché la questione non è stata trattata in tale sede, si ritiene preferibile
non modificare unilateralmente il testo approvato in una parte che riguarda
direttamente competenze di regioni e province, ritenendo pacifico che, in
mancanza di diverse precisazioni, rimane fermo quanto previsto all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, con conseguente eventuale obbligo
di adeguamento, da parte delle regioni e province a statuto speciale, alle sole
nonne regolamentari che sono diretta esecuzione di disposizioni di principio
stabilite con il predetto decreto legislativo.
Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in
due periodi del comma in questione debba essere mantenuta, perché, mentre la
prescrizione del primo periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti
dalle strutture sanitarie secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa in materia - è indubbiamente riferita a
tutte le strutture sanitarie, la seconda prescrizione, relativa alla gestione
dei rifiuti secondo criteri di economicità, richiama un principio costituzionale
che deve improntare l'attività della pubblica amministrazione, e deve quindi
ritenersi rivolta alle sole strutture pubbliche.
Art. 2, comma 1, lettera b): fonica condizione che rileva ai fini della definizione dei rifiuti sanitari come «non pericolosi» è che non siano compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo novellalo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, «sulla base degli allegati G, H ed I», non sembra essere significativo ai fini della comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).