DM 4 luglio 2000.
Individuazione delle imprese esenti
dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci
pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
(Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000)
Art. 1.
1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6,
lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della
lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare
il consulente:
a) le imprese che effettuano trasporti in colli od
alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla
colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011
dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996
n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il
riconoscimento del livello di rischio pił basso;
b) le imprese che effettuano operazioni di carico
delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in
cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti
prodotti dall'impresa stessa.
Art. 2.
1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di
operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso
mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora
l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la
rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle
operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.
La copia della comunicazione deve accompagnare la
merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura
dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantitą
della merce trasportata ogni volta.
3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione
nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione,
corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della
dichiarazione per il nuovo anno solare.
4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di
cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.