DM 6 luglio 2000
Rinvio della data a partire dalla
quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni
di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della
Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000)
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11
ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta,
già prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, è ulteriormente
rinviato al 30 giugno 2002, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva
2000/41/CE della commissione.