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DM 6 luglio 2000

Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000)


 

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta, già prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, è ulteriormente rinviato al 30 giugno 2002, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.


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