CIRC. (Min. Trasp.) 7 luglio 2000, n.
21, n. U. di G. MOT n. A 21.
Consulenti alla sicurezza per trasporto
di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto
ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni,
incidenti.
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2000)
Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano ripartizione traffico e trasporti ISPESL Confindustria
Alla CONFAPI
Alle Associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri Al SUNFER
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Federchimica
Alla Associazione italiana commercio chimico
All'Assogasliquidi
All'ASSOGPL All'UNASCA
Alla Federtaai
All'ASIAC
0. Introduzione.
A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 6
giugno 2000, n. 82T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2000, e del successivo decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entrambi in attuazione del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti
e disposizioni applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si
illustrano qui di seguito.
1. Domanda di esame.
Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal
decreto del capo del dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n.
1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati
nell'allegato II alla presente circolare.
I candidati interessati presenteranno domanda presso
uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di
cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato decreto
ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti che
saranno fissati da un apposito decreto interministeriale.
Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo decreto,
come stabilito dall'ultimo capoverso del punto 1 dell'allegato I al decreto
ministeriale n. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate anche
prive di attestazioni, purchè il candidato, in calce alla domanda, sottoscriva il
seguente impegno: "Il sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi
che verranno stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma
7, del decreto legislativo n. 40/2000, secondo le modalità nello stesso
precisate". Le attestazioni dovranno però essere prodotte in ogni caso
prima dello svolgimento dell'esame.
La domanda di esame, essendo contestuale a quella di
rilascio del certificato, dovrà essere in regola con l'assolvimento
dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto, dovrà essere allegata l'attestazione
del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per la domanda e L. 20.000 per il
certificato) sul c/c postale n. 4028, (i bollettini prestampati sono
disponibili presso gli uffici provinciali).
Si raccomanda di controllare che la domanda contenga
il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento
informatico.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la
regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei
propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995, per le province di
Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n.
485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di
esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.
2. Convocazione per la seduta di esame.
Fissata la data di una seduta di esame (sia per le
due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della
commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i
candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o
altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di
ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
3. Svolgimento dell'esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate
al punto 2, dell'allegato I, al decreto ministeriale n. 82T.
Si ritiene soltanto utile soggiungere, per
assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati
ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purchè siano arrivati
in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello
studio del caso.
I candidati potranno svolgere gli elaborati relativi
al proprio esame nell'ordine che riterranno più opportuno, e dovranno
consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in
relazione al tipo di prova.
4. Rilascio dei certificati.
I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale
presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvederà ad evadere
eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).
5. Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
40/2000, come pure la direttiva 96/35/CE, di cui è attuazione, impone l'obbligo
di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di
trasporto di merci pericolose oppure operazioni di carico e scarico connesse a
tali trasporti".
Mentre risulta chiaro il significato di
"operazione di trasporto", non altrettanto può dirsi per le
"operazioni di carico e scarico".
Al riguardo si ritiene di dover fornire alcuni
chiarimenti interpretativi.
5.1. Operazioni di carico.
Per le imprese che effettuano operazioni di
"carico", può sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi
in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attività inerenti la
"spedizione" delle merci, oppure limitando l'espressione
"carico" al significato letterale della parola, ossia all'attività
delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del
veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano
distinte da quelle che si occupano della spedizione.
Il problema è stato affrontato in una recente
riunione presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la quale è emerso
l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato delle Nazioni Unite a
Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15, in cui è stato approvato il testo
dell'ADR che entrerà in vigore il 1o gennaio 2001), di considerare il campo di
applicazione della direttiva 96/35/CE, relativamente alle operazioni di
"carico", limitato alle operazioni di "carico, comprese quelle
di confezionamemo degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e grandi
contenitori", escludendo (per il momento) le operazioni strettamente
legate alla sola "spedizione" delle merci.
Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni
esempi:
a) se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici,
per il confezionamento degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui
veicoli o sui carri ferroviari, si serve, anzichè di proprio personale, di
imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la
fabbrica produttrice (che figura come "speditore") non è soggetta a
tale obbligo;
b) ancora, se in un deposito di carburanti il
riempimento dell'autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue
fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando
un servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene nelle operazioni
di riempimento, l'impresa di trasporto è tenuta alla nomina del consulente (che
del resto deve già avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che gestisce
il deposito non soggiace a tale obbligo.
Si ritiene indispensabile precisare che le imprese
che risultano esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose e
che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del
consulente, sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed
il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.
5.2. Operazioni di scarico.
Per quanto riguarda le operazioni di
"scarico", non rientrano nel campo di applicazione della direttiva
96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione
finale"; tale interpretazione è esplicitamente enunciata in una
dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E., contenuta nel
documento della riunione del Consiglio in cui è stato approvato il testo della
direttiva, nel quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "...
coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo
quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non
coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione
finale". La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è
arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo
scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.
Per chiarire cosa si intenda per "destinazione
finale", si ritiene utile fornire alcuni esempi:
a) nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore
della merce od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non
v'è dubbio che questi non soggiacciano all'obbligo di nominare il consulente;
b) nel caso in cui il destinatario sia un deposito
di stoccaggio, dal quale la merce verrà poi di nuovo caricata su altri mezzi
stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio, occorre precisare che
tale operazione complessa può essere scomposta in tre operazioni semplici: lo
scarico dal mezzo di trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio
ed il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da
imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo della nomina del
consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica impresa,
questa dovrà avere il consulente in quanto effettua il "carico" per
il successivo viaggio;
c) nel caso di un'impresa che effettua il trasbordo
di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno
stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di container
da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa, l'impresa che effettua
queste operazioni sottostà all'obbligo di nomina del consulente, in quanto
effettua il "carico" sul secondo mezzo di trasporto.
6. Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del
consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però
fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui
vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a)
da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
È appena il caso di precisare che i trasporti
effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a),
non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili
ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione
previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, e seguenti, del medesimo decreto ministeriale,
devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del dipartimento dei
trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto
per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio
ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel
corso dell'anno.
Anche per le imprese rientranti nei criteri di
esenzione suesposti, vale quanto precisato alla fine del precedente punto 5.1,
nel senso che tutte le imprese coinvolte nel trasporto, carico e scarico di
merci pericolose, pur rientrando nei criteri di esenzione dalla nomina del
consulente, sono però obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed
il RID prevedono espressamente a loro carico.
7. Incidenti.
Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i
quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai
sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella
redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già
adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di
quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR rettorale
del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.
Il capo del dipartimentodei trasporti terrestri
Fabretti Longo
Definizione di "incidente"
Nel presente allegato vengono definiti i criteri con
cui un'"incidente", che avvenga durante le operazioni di carico,
trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la
redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Un "incidente" è da considerare tale, se
risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:
Criterio 1.
Danni a persone o cose
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o
scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di
cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Ciò premesso, si ha un'"incidente" se si
verifica almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o più persone;
b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi
superiore a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un
costo superiore a cinquemila euro.
Criterio 2.
Perdite di materie pericolose
Si distinguono i seguenti casi:
a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; è da
considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoriuscita o
dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è
superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti
dal marginale 10011 dell'ADR;
b) trasporti in imballaggi o GRV; è da considerare
"incidente" qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in
condizioni normali di utilizzo causati da difetti costruttivi dell'imballaggio,
ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta durante il
carico o scarico, od eccessivo logoramento causato da prolungate vibrazioni
durante il trasporto; è da considerare altresì incidente ogni perdita o
spandimento per rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai
limiti indicati al precedente punto a).
Criterio 3.
Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono parimenti da considerare "incidenti"
anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico
di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo
determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso
rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di
popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
Commissioni di esame per consulenti "per la
sicurezza dei trasporti di merci "pericolose (Di cui al decreto
direttoriale 23 giugno 2000)
La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna
commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da
considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente
scegliere la cominissioni presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la
propria residenza.
Commissione n. 1 - (Piemonte - Valle d'Aosta). Sede:
Torino, corso Belsio n. 158, tel. 011/8980933.
Commissione n. 2 - (Lombardia). Sede: Milano, via
Cilea n. 119, tel. 02/353791.
Commissione n. 3 - (Veneto). Sede: Venezia-Mestre,
strada della Motorizzazione n. 13, tel. 041/2388258.
Commissione n. 4 - (Friuli-Venezia Giulia). Sede:
Trieste, via Bellini n. 3, tel. 040/679111.
Commissione n. 5 - (Liguria). Sede: Genova, corso
Sardegna n. 36/1d, tel. 010/51631.
Commissione n. 6 - (Emilia-Romagna). Sede: Bologna,
zona Roveri, via dell'Industria n. 13, tel. 051/6018711.
Commissione n. 7 - (Toscana). Sede: Firenze - Sesto
Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese n. 160, tel. 055/3068.
Commissione n. 8 - (Marche). Sede: Ancona, via I
Maggio n. 142, tel. 071/2851221.
Commissione n. 9 - (Lazio - Umbria). Sede: Roma -
Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06/81691.
Commissone n. 10 - (Abruzzo - Molise). Sede: Pescara
- Villa Raspa di Spoltore, via Francia n. 3, tel. 085/413833.
Commissione n. 11 - (Campania). Sede: Napoli, via
Argine n. 422, tel. 081/5911111.
Commissione n. 12 - (Puglia). Sede: Bari - Modugno,
via F. De Blasio zona industriale, tel. 080/5850111.
Commissione n. 13 - (Basilicata - Calabria). Sede:
Cosenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, teI. 0971/54726.
Commissione n. 14 - (Sardegna). Sede: Cagliari,
strada statale n. 554, km 1,600, tel. 070/240631.
Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la
regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori,
commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.