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DM 10 luglio 2000

Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000)


 

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura delle sostanze attive chlorfenson e methoxychlor.

 

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Dal 1° gennaio 2001, sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

2. Dal 1° gennaio 2001, sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

 

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 4, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

 

Art. 4.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanze attive/coltura di cui all'allegato 4.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente decreto.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni, insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 1o novembre 2000 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4.

 

Art. 5.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 non modificate dal presente decreto.

 

(Allegati omessi)


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