Recepimento della direttiva n.
2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e
nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e
modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
(Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000)
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della
sanità 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1,
parte C del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato
1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni
sostanza attiva/coltura delle sostanze attive chlorfenson e methoxychlor.
Art. 2.
1. Dal 1° gennaio 2001, sui e nei prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli
altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e
modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.
2. Dal 1° gennaio 2001, sui e nei prodotti di
origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica
l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.
Art. 3.
1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e
delle modifiche di impiego di cui all'art. 4, gli intervalli di sicurezza
relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3
del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000.
Art. 4.
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor,
sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanze
attive/coltura di cui all'allegato 4.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei
prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere
etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente
decreto.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza
attiva/coltura riportate nell'allegato 4 sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in
conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta
di modifica delle autorizzazioni, insieme alle etichette adeguate alle
disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini
delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere
entro il 1o novembre 2000 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli
esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al
presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare
direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza
attiva/coltura riportate nell'allegato 4.
Art. 5.
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 non modificate dal presente
decreto.
(Allegati
omessi)