DM 20 luglio 2000, n. 337
Regolamento recante criteri e modalità
di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000)
Art. 1.
1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente
per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n.
500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al
finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra
in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi
individuati nell'allegato A al presente decreto.
2. Tali risorse, al netto di quelle previste al
successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire
al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155
miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province
autonome.
3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono
definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in
materia.
Art. 2.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e province autonome propongono al Ministero
dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza, individuando i
soggetti pubblici responsabili della attuazione nonchè le relative modalità di
monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base
della proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al
finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province
autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai soggetti di cui al comma
1, che procedono agli ulteriori atti amministrativi di propria competenza.
Art. 3.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali,
definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il
coordinamento con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, individua i
soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche
modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il
controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse
assegnate.
2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero
dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede,
con le modalità di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse così
determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti
amministrativi di competenza.
Art. 4.
1. Al fine del compiuto monitoraggio delle
iniziative avviate, le regioni e province autonome nonchè le amministrazioni
centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun
anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di
propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o
previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero
dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di
sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.
Art. 5.
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono
destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante
la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero
dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle
energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi
dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e
l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11
della legge n. 598 del 1994, nonchè i criteri e le modalità di corresponsione
del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da
approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di
tale rapporto convenzionale si farà riferimento ai principi e ai criteri che
disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n.
598/1994, nonchè agli indirizzi contenuti nell'allegato A al presente
regolamento.
3. Il programma degli interventi di rilievo
nazionale di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale degli
interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni
finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.
Art. 6.
1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze
per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n.
500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di
lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20
per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di
cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento
alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone
climatiche E ed F.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al
precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano
all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza
contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore
generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
stabilite:
a) le modalità per l'effettuazione dei controlli
sulla regolarità delle istanze ai fini della ammissibilità al beneficio;
b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti
cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al
medesimo beneficio, nonchè la presentazione di una richiesta di riconoscimento
del credito d'imposta.
3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo
sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni
dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del
credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere
dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
4. L'ufficio tecnico di finanza può effettuare
controlli in loco per accertare la veridicità delle richieste, valutando, in
particolare, la congruità dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con
i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei
contatori.
Allegato 1
INDIRIZZI
PER LE AZIONI E I PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE
DELLE
EMISSIONI DEI GAS SERRA.
1. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei
trasporti.
Premesso che i programmi nazionali e locali nel
settore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono
essere finalizzati di norma all'aumento dell'efficienza energetica, sono
indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle
misure per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'allegato III
del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone
individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico).
Le misure potranno comprendere:
a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani
del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di
riduzione delle emissioni dei gas-serra;
b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre 500.000
abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di trasporto (ITS),
realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacità
di trasporto pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizzazione della
distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo
di mezzi elettrici/ibridi o a gas;
cofinanziamento, nella misura massima del 60%, dei
costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte
pubbliche, di biodiesel, ETBE, o di altri carburanti ad elevata efficienza;
cofinanziamento, nella misura massima del 50%,
dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle
flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilità circolanti nelle isole
minori;
cofinanziamento, nella misura massima del 25% del costo
del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilità.
2. Produzione di energia da fonti rinnovabili.
Premesso che la produzione di energia da fonti
rinnovabili è incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno 1999,
i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della
realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse,
preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;
cofinanziamento, nella misura massima del 30%, della
realizzazione di impianti per l'utilizzazione del "solare termico";
cofinanziamento, nella misura massima del 75% della
realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della
realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia dalla
fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.
3. Riduzione dei consumi energetici nei settori
industriale/abitativo/terziario.
Premesso che la riduzione dei consumi energetici è
un obiettivo "trasversale" a molti programmi nei settori
dell'edilizia pubblica e residenziale, oltrechè dell'industria, sono indicati,
per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento dei programmi per l'uso efficiente
dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private,
negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie, nella misura massima
del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi
sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto.
I programmi potranno comprendere:
a) effettuazione di diagnosi energetiche;
b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e
assimilati;
c) integrazione delle iniziative in corso
"Contratti di quartiere" e "Programmi di riqualificazione urbana
e sviluppo sostenibile del territorio";
d) promozione e diffusione di sistemi di
riscaldamento e condizionamento, e di componenti elettrici ad alta efficienza
nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici;
e) applicazione di componenti elettrici ad alta
efficienza nelle industrie;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei
costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi a basso
impatto ambientale o per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.
4. Riduzione delle emissioni nei settori non
energetici.
Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti
interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei
programmi di riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli.
5. Programma nazionale di ricerca per la riduzione
delle emissioni.
I programmi di ricerca, relativamente alle finalità
del presente decreto, riguardano la riduzione delle emissioni e la promozione
delle fonti rinnovabili.
Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi:
organizzazione dell'archivio nazionale dei dati
sulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stato di avanzamento
del programma di riduzione delle emissioni, come richiesto dalla Convenzione
sui cambiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni
dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei dati, secondo quanto previsto dal
protocollo di Kyoto, dovrà consentire anche la certificazione delle emissioni e
dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di cooperazione
internazionale. Il Ministero dell'ambiente, provvederà al finanziamento e
all'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'integrazione
delle iniziative in corso e la realizzazione di una "struttura di
servizio" comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di
progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata
efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo
combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonchè negli
impianti di gassificazione di emulsioni e residui;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di
progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalità di
trasporto a basse emissioni.
6. Programmi di cooperazione internazionale
nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto".
I programmi finanziabili, secondo quanto previsto
dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali di riduzione
delle emissioni, realizzati da istituzioni pubbliche o aziende private
italiane, in collaborazione con partners di altri Paesi industrializzati o con
Paesi in via di sviluppo.
I programmi finanziabili devono essere finalizzati
all'acquisizione di "crediti di emissione" a favore dell'Italia,
nell'ambito della "fase pilota" delle "activities implemented
jointly", e dei meccanismi di "joint implementation" e
"clean development mechanism".
I programmi saranno cofinanziati, sulla base di
accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto proponente, con il
Ministero dell'ambiente, e con gli altri Ministeri competenti, secondo i
seguenti criteri:
cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella
misura massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint
implementation e Clean development mechanism;
cofinanziamento della promozione dei progetti presso
i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.