ORD. (P.C.M.) 21 luglio 2000
Disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).
(Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000)
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato -
presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
così come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono prorogati
fino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Sono conseguentemente prorogate le attività del
vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000,
del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999 il punto 1.1, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera
d), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal
seguente:
"1.1 La realizzazione, in ciascuna provincia
regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della
raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non
ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31
dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata,
subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni.".
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999 il punto 1.4, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera
g), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal
seguente:
"1.4 La realizzazione, in ciascuna provincia
regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della
raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in
conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario
delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di
conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il
31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato
sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio
a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati,
il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana,
i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla
base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari,
secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento
separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite,
rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato -
presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della
raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema
industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore
della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della
regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1o luglio 2000
al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di
mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione
siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della
distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito
cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.".
3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, così come integrato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000,
sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni
previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario
delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. medesimo, gli
imballaggi primari, secondari e terziari nonchè le frazioni valorizzabili di
carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno.
4. Gli imballaggi contrassegnati "T e "F
sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali,
alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato -
presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I.
assicura, anche sostituendosi ai consorzi di
filiera, la gestione separata di tali imballaggi.".
4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, il periodo: "La stipula dei contratti per il conferimento
dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile da essi derivato e per
l'utilizzo dello stesso è subordinata alla sottoscrizione di accordi di
programma fra gli operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato." è
soppresso.
5. L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera k),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.
6. All'art. 4, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera l),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole "promuove la stipula
degli accordi di programma e" sono soppresse.
7. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera q),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dai
seguenti:
"1. Il commissario delegato, avvalendosi del
vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3048
del 31 marzo 2000 nonchè di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17
del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e al decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non più attive, delle aree
a qualsiasi titolo divenute discariche abusive nonchè dei siti contaminati da
amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure
di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti
preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree
pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli
interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di
bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via
sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto
disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22; svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art.
15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica
dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la
fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per
l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e
definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti
di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471.
1-bis. Per le attività e nei limiti dei poteri di
cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste
dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, può derogare inoltre all'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471.".
8. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera r), dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole: "di venti unità" sono
aggiunte le seguenti: "a tempo pieno".
9. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera s), dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:
"4. Il commissario delegato - presidente della
regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 40 unità di personale assunto
con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2001, da
ripartire, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e
profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle
risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione
siciliana".
10. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, in coda al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "o di altre
strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico".
11. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera t), dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente
comma:
"5. Il commissario delegato - presidente della
regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche
comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la
gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla
contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della
regione siciliana".
12. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal
seguente:
"1. A partire dal 1o gennaio 2001, la tariffa
per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che
non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la
raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciciaggio di
frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e
al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale
minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al Co.Na.I. degli
imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per
cento per ogni punto per centuale in meno di raccolta differenziata rispetto
all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato
comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno
raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di
produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento
a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano
realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta
differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni
quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio
della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per
cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi
primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per
ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo
minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai
soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da
tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al
commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti
della regione siciliana.".
13. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2983
del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera v),
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.
14. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999, le parole: "non più di 30 unità" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "non più di 40 unità a tempo pieno".
15. All'art. 2, comma 1, lettera l), dell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole: "e sostituite dalle seguenti: degli
accordi di programma" sono soppresse.
16. All'art. 2, comma 1, lettera n), dell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22"
sono aggiunte le seguenti: "concernenti le discariche" e dopo le
parole "dai prefetti delle province" sono aggiunte le seguenti:
"anche in deroga all'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.
181.".
Art. 3.
1. Il commissario delegato - presidente della
regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di incenerimento
della città di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella in località S.
Raineri, nonchè il progetto di bonifica e di ripristino ambientale dell'intero
sito. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana può
autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30 giugno del 2001,
adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della funzionalità e
dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli articoli 21, 49 e
151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge. Il
commissario delegato - presidente della regione siciliana, avvia le attività di
demolizione a far tempo dal 1o luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di
bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente
articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso
assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
Art. 4.
1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli
impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali, di cui agli articoli 27
e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione
del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
ovvero di stralci del piano medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma
precedente e fatta salva l'attività d'impresa, le autorizzazioni di cui agli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, per le
discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono rilasciate, per
tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente ad impianti a titolarità e
gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 2,
comma 1, lettera n), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
Art. 5.
1. A partire dal 1o gennaio 2001, i produttori e gli
importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizioni
dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al
ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che
hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.
2. A partire dal 1o ottobre 2000, i produttori e gli
importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed
al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potrà richiedere ai medesimi il
rimborso dei soli costi di tale servizio.
3. Dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di
cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla
raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il
commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede direttamente
alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri al consorzio.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione
siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 o con loro
associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La mancata stipula della
convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.
Art. 6.
1. In attuazione del "Documento delle priorità
degli interventi per l'emergenza rifiuti", il commissario delegato -
presidente della regione siciliana, realizza:
a) impianti di produzione di DR nelle aree A.S.I.
dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo);
Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Catania;
Aragona (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Priolo Gargallo (Siracusa);
b) stazioni di trasferenza nei comuni di
Castelvetrano (Trapani);
Bisacquino (Palermo); Villafrati (Palermo);
Castellana Sicula (Palermo); S. Agata di Militello (Messina); Patti (Messina);
Nizza di Sicilia (Messina); Caltanissetta; Giarre (Catania); Sciacca
(Agrigento); Cianciana (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele
(Catania); Ragusa, Noto;
c) impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle
aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo);
MilazzoGiammora (Messina); Patti (Messina); Assoro (Enna) Caltanissetta;
Pantano D'Arci; Paternò (Catania); Aragona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento);
Gela (Caltanissetta); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto,
nonchè nei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Villafrati
(Palermo), Castellana Sicula (Palermo), S. Agata di Militello (Messina), Nizza
di Sicilia (Messina), Giarre (Catania); Menfi (Agrigento); Cianciana
(Agrigento);
d) impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei
comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo);
Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna);
Caltanissetta; Pantano D'Arci, Catania; Aragona (Agrigento); Ravanusa
(Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonchè dei
comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Castellana Sicula
(Palermo), Randazzo (Catania), Sciacca (Agrigento);
e) aree attrezzate per il compostaggio nelle isole
di: Ustica (Palermo); Pantelleria (Trapani); Lipari (Messina); Favignana (Trapani);
Lampedusa (Agrigento).
2. Il commissario delegato - presidente della
regione siciliana individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di
cui i sopra elencati impianti sono a servizio.
3. I prefetti delle province realizzano, come previsto
dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera o), dell'ordinanza n. 3048 del 31
marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici individuati, sulla base di una
raccolta differenziata del 25 per cento, alla tabella 8.2a del documento di cui
al precedente comma 1.
Art. 7.
1. Il commissario delegato - presidente della
regione siciliana, attua le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6,
dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 fino alla cessazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
giugno 2000, sulla base dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed
ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.
2. Per l'espletamento dell'incarico conferitogli con
il precedente comma 1, il commissario delegato oltre che del vice commissario
di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, si avvale
anche, di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
Si avvale, inoltre, di una apposita struttura composta da dieci unità di
personale a tempo pieno appartenente alla pubblica amministrazione, con le
medesime modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1999.
Art. 8.
1. L'attività della commissione scientifica,
nominata ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è
prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza ed è estesa anche ai
compiti assegnati al commissario delegato - presidente della regione siciliana,
dall'art. 7 della presente ordinanza. A tal fine, il Ministro dell'ambiente
integra, con proprio decreto, la commissione scientifica attraverso la nomina
di due esperti, di cui un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e un
esperto designato dal commissario delegato - presidente della regione
siciliana.
Art. 9
1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di
propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente
del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n.
2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17,
dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonchè dall'ordinanza n. 3032 del 21
gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della
citata ordinanza n. 2948.
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale, inoltre,
del personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. Le unità di personale di cui ai precedenti commi
sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla
gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività
necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.
Art. 10.
1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli, il
commissario delegato - presidente della regione siciliana potrà avvalersi, ove
necessario, delle deroghe alle norme già previste nelle ordinanze citate nelle
premesse, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Potrà
altresì derogare al programma di attuazione delle reti fognarie di cui alla
legge regionale 5 maggio 1986, n. 27.
Art. 11.
1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza,
il commissario delegato - presidente della regione siciliana dispone delle
risorse già assegnate con le ordinanze citate nelle premesse, nei limiti delle
risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.
2. Per le finalità di cui al precedente art. 7, il
commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle risorse già assegnate
dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 relativamente
alle opere di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione e riutilizzo che dovranno essere trasferite, con le medesime
modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999, su apposita contabilità speciale di Stato intestata al commissario
delegato per gli interventi di emergenza nel settore della tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo nella
regione siciliana.
Art. 12.
1. I prefetti delle province di Caltanissetta e
Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi
previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della
provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e del piano di disinquinamento
per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia
orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995,
ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti
delegati coordinano la propria attività con quella posta in essere dal
commissario delegato - presidente della regione siciliana per le attività allo
stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
comma, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e
Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario
ciascuno.
2. I commissari delegati - prefetti delle province
di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle attività possono avvalersi
delle strutture tecniche già previste dall'art. 4 dei decreti del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di programma stipulato per la
provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28 dicembre 1995 ed approvato con
decreto del presidente della regione il 23 gennaio 1996. Possono altresì
avvalersi di proprie strutture, appositamente costituite, composte
rispettivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica
amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalità di trattamento previste dallo
stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999
nonchè di due esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative alle
condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo
2000.
3. I commissari delegati - prefetti delle province
di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresì dei laboratori provinciali di
igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa disponendo il potenziamento
strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi le risorse previste a tal
fine dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, i
commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si
avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste per il commissario delegato -
presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonchè
dalla presente ordinanza.
5. I commissari delegati - prefetti delle province
di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli incombenti loro affidati,
dispongono delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del
17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalità
previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilità speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale.
Art. 13.
1. I compensi per il vice commissario, i sub
commissari e i prefetti di cui all'art. 12 della presente ordinanza, sono
stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.
Art. 14.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai
provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione
siciliana e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della
presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.