D.L. 4 agosto 2000, n. 220
Disposizioni urgenti per la repressione
degli incendi boschivi.
(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto
2000),
convertito dalla L. 6 ottobre
2000, n. 275
(Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000)
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.".
2. All’articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis,".
3. All’articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell’articolo precedentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’articolo 423".
4. (Soppresso).
5. All’articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All’articolo 425, del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All’articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.