DM 8 agosto 2000
Attuazione
della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n.
2000/207/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari per il 2000.
Art. 1.
1. In attuazione della raccomandazione della
Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, è adottato per il
2000 il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Art. 2.
1. Il programma coordinato di controllo ufficiale
dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l'esecuzione di verifiche e
controlli volti ad accertare l'effettiva applicazione negli Stati membri di
alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell'ordinamento
nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:
a) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei
prodotti alimentari;
b) decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre
1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
2. Con riferimento al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, il programma coordinato prevede la verifica dell'applicazione del
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi del
rischio e punti critici di controllo):
a) negli stabilimenti di tipo industriale nei quali
vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva;
b) nelle macellerie che vendono al dettaglio
(direttamente al consumatore);
c) nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (sia
negli stabilimenti di produzione che nelle sedi dei trasportatori).
3. Inoltre, con riferimento al decreto legislativo
16 febbraio 1993, n. 77, il programma coordinato prevede il controllo delle
indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette:
a) dei succhi di frutta e verdura;
b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla
frutta e degli yogurt.
4. Con riferimento al precedente comma 3, sono
esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva
89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano forniscono alle Unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare
attuazione al programma coordinato del 2000 e designano le strutture
territoriali incaricate delle verifiche e dei controlli precisati nell'art. 2.
Tali indicazioni sono comunicate al Ministero della sanità, Dipartimento
alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
2. Per ciascun tipo di verifica o di controllo di
cui all'art. 2, il numero minimo è stabilito in cinque per milione di abitanti
e, comunque, in non meno di tre per regione o provincia autonoma.
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano trasmettono entro il 30 marzo 2001 i dati riassuntivi delle verifiche e
dei controlli di cui all'art. 2 utilizzando i modelli riportati in allegato al
presente decreto.
(Allegati omessi)