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DM 8 agosto 2000

Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000.

(Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000)


Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, è adottato per il 2000 il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

 

Art. 2.

Verifiche e controlli del programma coordinato per il 2000

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l'esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l'effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell'ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:

a) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

b) decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

2. Con riferimento al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il programma coordinato prevede la verifica dell'applicazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi del rischio e punti critici di controllo):

a) negli stabilimenti di tipo industriale nei quali vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva;

b) nelle macellerie che vendono al dettaglio (direttamente al consumatore);

c) nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (sia negli stabilimenti di produzione che nelle sedi dei trasportatori).

3. Inoltre, con riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, il programma coordinato prevede il controllo delle indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette:

a) dei succhi di frutta e verdura;

b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt.

4. Con riferimento al precedente comma 3, sono esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

 

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle Unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma coordinato del 2000 e designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e dei controlli precisati nell'art. 2. Tali indicazioni sono comunicate al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

2. Per ciascun tipo di verifica o di controllo di cui all'art. 2, il numero minimo è stabilito in cinque per milione di abitanti e, comunque, in non meno di tre per regione o provincia autonoma.

 

Art. 4.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 marzo 2001 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 2 utilizzando i modelli riportati in allegato al presente decreto.

 

(Allegati omessi)


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